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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_3 Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201861 2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso per IVA relativa al periodo d'imposta 2016.
Con il predetto atto Agenzia Entrate ha contestato innanzitutto l'omessa applicazione dell'Imposta sul Valore
Aggiunto su alcune fatture relative a compensi di intermediazione riconosciuti al concessionario da Banca_1. Secondo l'Ufficio dette operazioni, a differenza delle attività di intermediazione finanziaria (connesse all'accensione di un finanziamento da parte del cliente finale) hanno più propriamente natura commerciale e sono connesse all'erogazione di una integrazione di prezzo al concessionario da parte della captive bank rispetto a quello inizialmente corrisposto dal cliente finale.
Con lo stesso atto l'Ufficio ha proceduto al recupero a tassazione dell'imposta con aliquota ordinaria rispetto ad operazioni assoggettate ad aliquota ridotta (cessione di vetture per disabili).
A sostegno del ricorso la società ha eccepito: in relazione al primo rilievo 1) Illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione dell'art.10bis, D. L. n.212/2000 - annullamento dell'atto impugnato ex art.7, comma 5bis, D.
Lgs. n.546/1992; 2) Illegittimità dell'Accertamento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt.3
e 10, primo c., nn.1 e 9, e 13, D.P.R. 633/1972, degli artt.1322, 1324 e 1374, cod. civ., nonché delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1366, cod. civ.; 3) Illegittimità dell'Accertamento impugnato per violazione del principio di dell'IVA (art.19, primo c., D.P.R. n.633/1972, artt. 18, n. 1, lett. d)
e 22 della VI direttiva Ce n. 77/388) – riduzione delle sanzioni;
4) Non punibilità della Contribuente ovvero non debenza delle sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza normativa (art.10, 3° c., ult. per.,
L. n.212/2000, e art.6, comma 2, D. Lgs. 472/1997); in relazione al secondo rilievo 1) Illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione dell'art.8, L. n.449/1997, e dell'art.30, c.7, L. 388/2000.
Si è costituita Agenzia Entrate affermando la correttezza del proprio operato e confutando tutto quanto sostenuto da parte ricorrente.
Dopo un rinvio per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dall'esame del primo motivo di ricorso, osserva la Corte che l'atto impositivo impugnato rientra nell'ambito dei controlli posti in essere, su tutto il territorio nazionale, in tema di trattamento ai fini IVA delle operazioni intercorse tra società concessionarie automobilistiche (c.d. dealer) e società finanziarie (c.d. captive bank), appartenenti ad un gruppo automobilistico. Più in particolare, la fattispecie ha interessato diversi gruppi automobilistici dando così vita ad un vero e proprio filone che riguarda le operazioni di commercializzazione di autovetture (dall'acquisto presso la casa produttrice alla vendita ai clienti finali) svolte nell'ambito di campagne di vendita promosse, sul territorio nazionale, direttamente dai gruppi di imprese produttrici degli autoveicoli;
tali campagne subordinano la fruizione di uno sconto sull'acquisto, a favore dei clienti finali, all'accensione di un finanziamento con la captive bank appartenente ai medesimi gruppi. I controlli si sono concentrati sui corrispettivi che le captive banks corrispondono ai concessionari per il procacciamento dei contratti di finanziamento collegati alla vendita di autoveicoli ai clienti finali e fatturati dalle concessionarie in esenzione IVA, quali prestazioni di intermediazione relativa ad operazioni di finanziamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9 del D.P.R. 633/72. Tenendo in considerazione lo scopo primario della captive bank e, precisamente, quello di sostenere e supportare la vendita di veicoli del gruppo di appartenenza, si è quindi operato un controllo sui rapporti intercorsi tra captive bank e dealer, limitatamente alle operazioni esenti IVA. Le contestazioni riguardano, appunto, il caso in cui lo sconto praticato al cliente finale venga sostanzialmente restituito al concessionario da parte della captive bank sotto forma di provvigione per prestazioni di intermediazione su operazioni di finanziamento;
la condotta adottata consente al concessionario di detrarre tutta l'IVA all'atto dell'acquisto dell'autovettura presso la casa costruttrice/ distributrice, addebitando al cliente un'IVA calcolata su un prezzo di vendita (base imponibile) decurtato dello sconto connesso al finanziamento. Il differenziale di prezzo dell'autovettura, non addebitato al cliente finale, viene recuperato dal concessionario fatturando alla captive bank lo sconto (netto IVA) a titolo di provvigione per intermediazione finanziaria, in esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972.
In sede di liquidazione dell'imposta, a fronte di una minore IVA a debito dovuta su una base imponibile inferiore, viene spesso a maturarsi in capo al concessionario un crescente credito IVA. Ciò consente al concessionario ed alla casa costruttrice/distributrice degli autoveicoli di sfruttare la leva tributaria per praticare prezzi maggiormente concorrenziali. Tali importi sono stati recuperati a tassazione ai fini IVA, in quanto riferiti ad operazioni aventi natura commerciale e connesse all'erogazione di una integrazione di prezzo al concessionario da parte della Banca_1 rispetto a quello inizialmente corrisposto dal cliente finale. Secondo l'Agenzia le operazioni in oggetto si inseriscono nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, laddove il concessionario (in ottemperanza con le politiche di marketing del gruppo automobilistico) concede uno sconto al cliente finale con il primario obiettivo di incrementare le vendite di prodotti ben individuati e la captive bank si impegna a corrispondere un'integrazione di prezzo al fine di coprire, anche parzialmente, lo sconto inizialmente praticato dal concessionario al cliente finale. Quindi secondo l'Ufficio, ricorrono le condizioni affinché la suddetta remunerazione, considerata esente dalla Società, possa considerarsi integrazione di prezzo delle cessioni delle autovetture al cliente finale da parte di un terzo (captive bank), e dunque, per tale motivo, imponibile ai fini IVA in base al disposto di cui all'articolo 13, c. 1, del Dpr 633/1972.
Detta norma stabilisce che: “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.” La base imponibile IVA, dunque, è determinata dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore sia da parte del cessionario o committente sia da parte di un terzo. Agenzia Entrate ritiene che “la nozione omnicomprensiva di base imponibile comporta che il corrispettivo pattuito tra le parti debba essere aumentato, ai fini della determinazione dell'imponibile IVA, di tutte le eventuali integrazioni dovute al cedente/prestatore, purché relative all'operazione, così da includere tutto ciò che il soggetto passivo ha realmente ricevuto in modo che sia rispecchiato il valore reale della cessione o della prestazione.”
Secondo la parte invece tutte le remunerazioni corrisposte dalla captive bank sono esclusivamente correlate al collocamento dei finanziamenti e dei servizi finanziari offerti alla clientela. Tale natura non muta a seguito della possibilità del Concessionario (soggetto Convenzionato con la Banca_1 per la proposizione dei finanziamenti in oggetto) di effettuare uno sconto aggiuntivo.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Giova osservare, in punto di distribuzione dell'onere della prova, che l'art. 7 del d.lgs. 546/1992, comma 5 bis, ha attribuito all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando «… in modo circostanziato e puntuale … le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», precisando che la decisione dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove risultino carenti o contraddittori. In senso conforme alla ratio della disposizione, la Corte di cassazione ha affermato che “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.” (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 31878 del 27/10/2022).
Nel caso in esame dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge come l'Amministrazione abbia nel concreto mosso una contestazione non suffragata da sufficienti elementi probatori. Emerge invero da tale provvedimento che le conclusioni su cui esso si fonda hanno natura meramente presuntiva. La decisione dell'Ufficio di considerare imponibili ai fini IVA le remunerazioni percepite dalla ricorrente è basata su ipotesi non supportate da evidenze concrete. L'ufficio non indica gli elementi concreti che consentano di affermare il collegamento tra la provvigione (fatturata e incassata) e il prezzo dell'auto e dunque la connessione diretta fra sconto, vendita e finanziamento. Né la diversa qualificazione dell'operazione contrattuale in disamina può fondarsi sul mero dato dell'aumento del credito Iva in capo alla concessionaria.
Preme poi evidenziare come la stessa Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione 41/E/2011, abbia affermato che “le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento di attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non debbono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità (i.e. pro-rata
IVA) in quanto accessorie o strumentali all'acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”.
La debolezza dell'impianto probatorio dell'Ufficio, in definitiva, non consente di ritenere fondato l'addebito in contestazione.
Il ricorso va invece rigettato con riguardo al secondo rilievo contenuto nell'avviso impugnato.
L'art. 4 del D.L. n. 5/2012 dispone, al comma 1, che: “i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”; ed al comma 2 che: “le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato”.
Risulta, dunque, indefettibile la presenza nei verbali delle commissioni mediche integrate di apposita dicitura attestante la spettanza delle agevolazioni fiscali;
in difetto, non può che ritenersi l'insussistenza del requisito sanitario necessario. Nella specie la documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene alcun riferimento a detto requisito, sicchè il recupero dell'Ufficio si appalesa legittimo.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al rilievo concernente la riqualificazione delle operazioni esenti Iva ex art. 10 D.P.R. 633/1972.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Reggio Calabria, 13.01.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_3 Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201861 2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso per IVA relativa al periodo d'imposta 2016.
Con il predetto atto Agenzia Entrate ha contestato innanzitutto l'omessa applicazione dell'Imposta sul Valore
Aggiunto su alcune fatture relative a compensi di intermediazione riconosciuti al concessionario da Banca_1. Secondo l'Ufficio dette operazioni, a differenza delle attività di intermediazione finanziaria (connesse all'accensione di un finanziamento da parte del cliente finale) hanno più propriamente natura commerciale e sono connesse all'erogazione di una integrazione di prezzo al concessionario da parte della captive bank rispetto a quello inizialmente corrisposto dal cliente finale.
Con lo stesso atto l'Ufficio ha proceduto al recupero a tassazione dell'imposta con aliquota ordinaria rispetto ad operazioni assoggettate ad aliquota ridotta (cessione di vetture per disabili).
A sostegno del ricorso la società ha eccepito: in relazione al primo rilievo 1) Illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione dell'art.10bis, D. L. n.212/2000 - annullamento dell'atto impugnato ex art.7, comma 5bis, D.
Lgs. n.546/1992; 2) Illegittimità dell'Accertamento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt.3
e 10, primo c., nn.1 e 9, e 13, D.P.R. 633/1972, degli artt.1322, 1324 e 1374, cod. civ., nonché delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1366, cod. civ.; 3) Illegittimità dell'Accertamento impugnato per violazione del principio di dell'IVA (art.19, primo c., D.P.R. n.633/1972, artt. 18, n. 1, lett. d)
e 22 della VI direttiva Ce n. 77/388) – riduzione delle sanzioni;
4) Non punibilità della Contribuente ovvero non debenza delle sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza normativa (art.10, 3° c., ult. per.,
L. n.212/2000, e art.6, comma 2, D. Lgs. 472/1997); in relazione al secondo rilievo 1) Illegittimità dell'Avviso impugnato per violazione dell'art.8, L. n.449/1997, e dell'art.30, c.7, L. 388/2000.
Si è costituita Agenzia Entrate affermando la correttezza del proprio operato e confutando tutto quanto sostenuto da parte ricorrente.
Dopo un rinvio per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dall'esame del primo motivo di ricorso, osserva la Corte che l'atto impositivo impugnato rientra nell'ambito dei controlli posti in essere, su tutto il territorio nazionale, in tema di trattamento ai fini IVA delle operazioni intercorse tra società concessionarie automobilistiche (c.d. dealer) e società finanziarie (c.d. captive bank), appartenenti ad un gruppo automobilistico. Più in particolare, la fattispecie ha interessato diversi gruppi automobilistici dando così vita ad un vero e proprio filone che riguarda le operazioni di commercializzazione di autovetture (dall'acquisto presso la casa produttrice alla vendita ai clienti finali) svolte nell'ambito di campagne di vendita promosse, sul territorio nazionale, direttamente dai gruppi di imprese produttrici degli autoveicoli;
tali campagne subordinano la fruizione di uno sconto sull'acquisto, a favore dei clienti finali, all'accensione di un finanziamento con la captive bank appartenente ai medesimi gruppi. I controlli si sono concentrati sui corrispettivi che le captive banks corrispondono ai concessionari per il procacciamento dei contratti di finanziamento collegati alla vendita di autoveicoli ai clienti finali e fatturati dalle concessionarie in esenzione IVA, quali prestazioni di intermediazione relativa ad operazioni di finanziamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9 del D.P.R. 633/72. Tenendo in considerazione lo scopo primario della captive bank e, precisamente, quello di sostenere e supportare la vendita di veicoli del gruppo di appartenenza, si è quindi operato un controllo sui rapporti intercorsi tra captive bank e dealer, limitatamente alle operazioni esenti IVA. Le contestazioni riguardano, appunto, il caso in cui lo sconto praticato al cliente finale venga sostanzialmente restituito al concessionario da parte della captive bank sotto forma di provvigione per prestazioni di intermediazione su operazioni di finanziamento;
la condotta adottata consente al concessionario di detrarre tutta l'IVA all'atto dell'acquisto dell'autovettura presso la casa costruttrice/ distributrice, addebitando al cliente un'IVA calcolata su un prezzo di vendita (base imponibile) decurtato dello sconto connesso al finanziamento. Il differenziale di prezzo dell'autovettura, non addebitato al cliente finale, viene recuperato dal concessionario fatturando alla captive bank lo sconto (netto IVA) a titolo di provvigione per intermediazione finanziaria, in esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972.
In sede di liquidazione dell'imposta, a fronte di una minore IVA a debito dovuta su una base imponibile inferiore, viene spesso a maturarsi in capo al concessionario un crescente credito IVA. Ciò consente al concessionario ed alla casa costruttrice/distributrice degli autoveicoli di sfruttare la leva tributaria per praticare prezzi maggiormente concorrenziali. Tali importi sono stati recuperati a tassazione ai fini IVA, in quanto riferiti ad operazioni aventi natura commerciale e connesse all'erogazione di una integrazione di prezzo al concessionario da parte della Banca_1 rispetto a quello inizialmente corrisposto dal cliente finale. Secondo l'Agenzia le operazioni in oggetto si inseriscono nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, laddove il concessionario (in ottemperanza con le politiche di marketing del gruppo automobilistico) concede uno sconto al cliente finale con il primario obiettivo di incrementare le vendite di prodotti ben individuati e la captive bank si impegna a corrispondere un'integrazione di prezzo al fine di coprire, anche parzialmente, lo sconto inizialmente praticato dal concessionario al cliente finale. Quindi secondo l'Ufficio, ricorrono le condizioni affinché la suddetta remunerazione, considerata esente dalla Società, possa considerarsi integrazione di prezzo delle cessioni delle autovetture al cliente finale da parte di un terzo (captive bank), e dunque, per tale motivo, imponibile ai fini IVA in base al disposto di cui all'articolo 13, c. 1, del Dpr 633/1972.
Detta norma stabilisce che: “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.” La base imponibile IVA, dunque, è determinata dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore sia da parte del cessionario o committente sia da parte di un terzo. Agenzia Entrate ritiene che “la nozione omnicomprensiva di base imponibile comporta che il corrispettivo pattuito tra le parti debba essere aumentato, ai fini della determinazione dell'imponibile IVA, di tutte le eventuali integrazioni dovute al cedente/prestatore, purché relative all'operazione, così da includere tutto ciò che il soggetto passivo ha realmente ricevuto in modo che sia rispecchiato il valore reale della cessione o della prestazione.”
Secondo la parte invece tutte le remunerazioni corrisposte dalla captive bank sono esclusivamente correlate al collocamento dei finanziamenti e dei servizi finanziari offerti alla clientela. Tale natura non muta a seguito della possibilità del Concessionario (soggetto Convenzionato con la Banca_1 per la proposizione dei finanziamenti in oggetto) di effettuare uno sconto aggiuntivo.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Giova osservare, in punto di distribuzione dell'onere della prova, che l'art. 7 del d.lgs. 546/1992, comma 5 bis, ha attribuito all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando «… in modo circostanziato e puntuale … le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», precisando che la decisione dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove risultino carenti o contraddittori. In senso conforme alla ratio della disposizione, la Corte di cassazione ha affermato che “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.” (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 31878 del 27/10/2022).
Nel caso in esame dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge come l'Amministrazione abbia nel concreto mosso una contestazione non suffragata da sufficienti elementi probatori. Emerge invero da tale provvedimento che le conclusioni su cui esso si fonda hanno natura meramente presuntiva. La decisione dell'Ufficio di considerare imponibili ai fini IVA le remunerazioni percepite dalla ricorrente è basata su ipotesi non supportate da evidenze concrete. L'ufficio non indica gli elementi concreti che consentano di affermare il collegamento tra la provvigione (fatturata e incassata) e il prezzo dell'auto e dunque la connessione diretta fra sconto, vendita e finanziamento. Né la diversa qualificazione dell'operazione contrattuale in disamina può fondarsi sul mero dato dell'aumento del credito Iva in capo alla concessionaria.
Preme poi evidenziare come la stessa Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione 41/E/2011, abbia affermato che “le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento di attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non debbono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità (i.e. pro-rata
IVA) in quanto accessorie o strumentali all'acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”.
La debolezza dell'impianto probatorio dell'Ufficio, in definitiva, non consente di ritenere fondato l'addebito in contestazione.
Il ricorso va invece rigettato con riguardo al secondo rilievo contenuto nell'avviso impugnato.
L'art. 4 del D.L. n. 5/2012 dispone, al comma 1, che: “i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”; ed al comma 2 che: “le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato”.
Risulta, dunque, indefettibile la presenza nei verbali delle commissioni mediche integrate di apposita dicitura attestante la spettanza delle agevolazioni fiscali;
in difetto, non può che ritenersi l'insussistenza del requisito sanitario necessario. Nella specie la documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene alcun riferimento a detto requisito, sicchè il recupero dell'Ufficio si appalesa legittimo.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al rilievo concernente la riqualificazione delle operazioni esenti Iva ex art. 10 D.P.R. 633/1972.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Reggio Calabria, 13.01.2026