Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Sentenza 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
Parere definitivo 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01383/2026REG.PROV.COLL.
N. 00410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2024, proposto da AZ MI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice Circeo, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00338/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AN DI;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione, depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. BE Rubagotti, sulla proprietà agricola della moglie AZ MI sita in San Felice Circeo, via del Campo Sportivo n. 2, censita al Catasto al Foglio 2 particelle 425-426, ha realizzato nel 1998 un manufatto di circa 50 mq, oggetto del verbale di accertamento della polizia locale n. 198 del 3.11.1999 e dell’ordinanza di demolizione n. 252 del 9.12.1999. Successivamente, tra il 2002 e il 2003, AZ MI ha ampliato tale manufatto e presentato domanda di condono edilizio in data 6.12.2004. A seguito di sopralluogo dell’8.6.2006, la Polizia Locale ha accertato l’esistenza di un fabbricato in muratura di circa 118 mq complessivi, oltre porticato, e di un locale accessorio di circa 45 mq, sicché il Comune di San Felice Circeo ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento del condono, ritenendo intervenuta una demolizione e ricostruzione, con aumento di superficie, rispetto al manufatto oggetto dell’istanza. AZ MI, con memoria del 26.6.2007, ha allegato l’identità del manufatto rispetto a quello oggetto della domanda di condono e la condonabilità dell’opera accessoria, consistente nel ricovero per attrezzi. Più precisamente ha allegato di non essere intervenuta sulle strutture portanti e di essersi limitata a rimuovere le pannellature lignee del fabbricato principale e intonacare l’esterno ovvero a realizzare opere di finitura classificabili come manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Tuttavia, il Comune, con provvedimento prot. n. 28023 del 4.12.2015, ha rigettato la domanda di sanatoria e ingiunto la demolizione.
Avverso tale atto AZ MI e BO BE hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – Sezione distaccata di Latina.
Nel giudizio il Comune non si è costituito.
Con sentenza n. 338 del 2023, pubblicata il 29.5.2023, il ricorso è stato rigettato. In primo luogo si è esclusa la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, stante l’assenza dei requisiti sostanziali necessari e la difformità tra le opere dichiarate e quelle accertate dalla Polizia Locale, nel verbale di sopralluogo, avente natura di atto pubblico fidefaciente, avverso cui non è stata proposta querela di falso. In particolare, non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale dell’8.6.2006, sono state rigettate le istanze istruttorie e le doglianze relative alle misurazioni ed alla originaria struttura in muratura dei manufatti. Inoltre, la censura sul fabbricato accessorio è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non costituendo la sua non condonabilità l’unica ragione del diniego.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello AZ MI, deducendo: 1) l’error in iudicando, unitamente al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti, in ordine all’abitazione principale, in quanto non è stata contestata la veridicità delle misurazioni riportate nel verbale della Polizia Locale, ma la loro interpretazione, posto che la domanda di condono era riferita solo alla superficie utile abitabile (82 mq di superficie utile residenziale, rispetto a 101,89 lordi), mentre nel verbale di sopralluogo è stata indicata una superficie di 118 mq circa, senza distinguere tra superficie utile residenziale e superficie lorda, con conseguente difetto di istruttoria e erroneo accertamento dei fatti, per cui si è reiterata l’istanza istruttoria di verificazione; 2) la violazione dell’art. 2 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, unitamente al difetto di istruttoria, in ordine al manufatto accessorio, rispetto a cui la sentenza neppure ha indicato le ulteriori motivazioni del provvedimento impugnato ed in sede procedimentale non è stata effettuata alcuna istruttoria, nonostante si tratti di un manufatto pertinenziale rispetto al fabbricato principale residenziale, di cui segue la destinazione, condonabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), della legge regionale invocata, in quanto compatibile con la destinazione agricola e conforme agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31.3.2003; 3) l’error in iudicando sulla formazione del silenzio assenso, che è stato escluso, nonostante la completezza dell’istanza, l’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e il decorso del termine previsto dall’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004; 4) l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione.
Il Comune di San Felice Circeo non si è costituito in giudizio.
Alla udienza pubblica di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato.
2.1. Con il primo motivo si è denunciato l’error in iudicando, unitamente al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti, in ordine all’abitazione principale, in quanto non è stata contestata la veridicità delle misurazioni riportate nel verbale della Polizia Locale, ma la loro interpretazione, posto che la domanda di condono era riferita solo alla superficie utile abitabile (82 mq di superficie utile residenziale, rispetto a 101,89 lordi), mentre nel verbale di sopralluogo è stata indicata una superficie di 118 mq circa, senza distinguere tra superficie utile residenziale e superficie lorda, con conseguente difetto di istruttoria e erroneo accertamento dei fatti, per cui si è reiterata l’istanza istruttoria di verificazione.
Il motivo è infondato, senza necessità di approfondimenti istruttori, posto che la differenza fondamentale che ha determinato il rigetto dell’istanza, consiste non solo nella superficie abitabile, ma anche nel materiale di realizzazione (cemento in luogo di legno) e che la ricorrente, su cui incombe l’onere probatorio, non ha in alcun modo provato che i manufatti fossero originariamente in muratura, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nell’istanza di condono (comportamento da cui si desume un argomento di prova in senso contrario). A ciò si aggiunga che nell’appello, p. 5, ultima riga si è confermata anche una discrasia in ordine alla estensione utile del manufatto (non di mq 82, come dichiarato in sede di condono, ma di mq 85,34) e conseguentemente la non coincidenza del manufatto rispetto a quello oggetto dell’istanza di condono.
2.2. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 2 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, unitamente al difetto di istruttoria, in ordine alla censura relativa al manufatto accessorio, rispetto a cui la sentenza neppure ha indicato le ulteriori motivazioni del provvedimento impugnato ed in sede procedimentale non è stata effettuata alcuna istruttoria, nonostante si tratti di un manufatto pertinenziale rispetto al fabbricato principale residenziale, di cui segue la destinazione, condonabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), della legge regionale invocata, in quanto compatibile con la destinazione agricola e conforme agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31.3.2003.
Nella sentenza impugnata si legge “la censura è inammissibile per carenza di interesse, in quanto quella in esame non era l’unica motivazione alla base della determinazione negativa del Comune nei confronti del manufatto in oggetto, valendo per lo stesso le stesse considerazioni espresse in relazioni ai motivi primo e secondo”.
L’appellante non si è confrontata con tale argomentazione del T.a.r. (estensione della motivazione relativa al manufatto principale anche a quello accessorio e, cioè, non riconducibilità del manufatto accessorio all’istanza di condono, riferita ad un manufatto ad uso residenziale ed ad un garage di dimensioni diverse dal manufatto destinato al ricovero attrezzi). Il motivo è, pertanto, inammissibile per a-specificità, oltre a non essere idoneo a superare la motivazione della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. Va, difatti, ribadito che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. il ricorrente non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l’obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (Cons. Stato, Sez. V, 14/07/2022, n. 5991).
2.3.Con il terzo motivo si è denunciato l’error in iudicando sulla formazione del silenzio assenso, che è stato escluso, nonostante la completezza dell’istanza, l’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e il decorso del termine previsto dall’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004.
Neppure tale motivo può essere accolto. La sentenza ha applicato l’orientamento secondo cui il silenzio assenso, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2021, n. 6235). Peraltro, a prescindere da questo orientamento, il silenzio assenso di cui all’art. 6 della legge regionale n. 12 del 2004 può formarsi rispetto alle opere indicate nell’istanza di condono, ma non rispetto ad opere diverse ed ulteriori come quelle accertate nel caso di specie.
2.4. Il rigetto dei precedenti motivi comporta anche quello dell’ultimo, con cui è denunciata una mera illegittimità derivata.
3.In conclusione, l’appello va rigettato.
Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DI | AB NC |
IL SEGRETARIO