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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 7. 1. Dopo l' articolo 327 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 327-bis. - (Attivita' investigativa del difensore). - 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta' indicata al comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".
2. La facolta' indicata al comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".
Commentari • 2
- 1. Indagini del Pm a favore dell'indagato, da rendere obbligatorie?Alessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 8 maggio 2018 · 0.88299334
Di Alessandro Continiello e Ludovica D'Alberti Risulta ancora attuale la formula scolpita nell'articolo 358 del nostro codice di procedura penale, laddove venga omessa la previsione di sanzioni processuali nel caso di inottemperanza, da parte del Pubblico Ministero, di svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”? Questa è la vexata quaestio che ruoterà attorno alla presente analisi. Art. 358 c.p.p., orientamenti giurisprudenziali e proposte di modifica Per sgombrare il campo da prodromici equivoci si anticipa che, la Corte Costituzionale, si era già pronunciata nel 1997, dichiarando la questione manifestamente infondata. Nel 1996, …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2005, n. 7387Provvedimento: […] come l'appellante non potesse accampare l'esimente di cui all'art. 51 c.p., neppure dopo la modifica dell'art. 200 c.p.p. (ex art. 4 c. 1 legge 7/12/2000 n. 397), […] 2) della disposizione dell'art. 38 Disp.Att. c.p.p. (abrogato dallo art. 23 c. 1 Legge 7/12/2000 n. 397), secondo la quale i difensori potevano "incaricare investigatori privati autorizzati" per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito;3) della norma di cui all'art. 327 bis c.p.p. (inserita dall'art. 7 c. 1 Legge 7/12/2000 n. 397), che (al comma 3) riproduce il contenuto del citato e abrogato art. 38 Disp.Att. c.p.p.; […]Leggi di più...
- sussistenza·
- condizioni·
- fattispecie·
- opponibilità del segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero·
- investigatori privati autorizzati·
- segreto·
- professionale·
- prove (cod. proc. pen. 1988)·
- mezzi di prova·
- testimonianza