Articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 6Articolo 8
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18 gennaio 2001
Art. 7. 1. Dopo l' articolo 327 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 327-bis. - (Attivita' investigativa del difensore). - 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta' indicata al comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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