Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/05/2026, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2025, proposto da
D.H.I. di Nardi Holding Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimo silenzio - inadempimento concretizzatosi in data 4.7.2025
in riferimento all'Istanza/diffida del 4.6.2025
Nonché per la declaratoria
dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di riscontrarvi con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
La ricorrente è aggiudicataria, giusta determina n. 46 del 15.1.2020, della procedura di gara aperta telematica indetta dal Comune di Mondragone per l’affidamento quinquennale del servizio integrale di igiene urbana.
Con comunicazione del 31.3.2025, il Comune di Mondragone rappresentava alla DHI la proroga contrattuale sino al 1.4.2025, richiamando a sostegno l’art. 8 CSA e il combinato disposto dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, e “ tenuto conto che a breve giro verrà validato il nuovo progetto di servizio inerente la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con successiva indizione di gara ad evidenza pubblica, si comunica che è stata disposta la proroga contrattuale a decorrere dall’1.4.2025 con il differimento dei termini di scadenza del contratto e contestuale prosecuzione del servizio limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente.”
Con nota di riscontro, la ricorrente comunicava l’accettazione della proroga, a condizione che fosse aggiornato il canone di appalto.
In data 4.6.2025, la società inoltrava all’Amministrazione resistente una diffida, sollecitandola ad individuare un nuovo affidatario del servizio.
A fronte del mancato riscontro da parte del Comune, la ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione ed il suo obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato.
Con memoria depositata il 20.03.2026, infine, la ricorrente ha rappresentato che il Comune di Mondragone ha provveduto all’affidamento del servizio ad altro Operatore Economico; ha chiesto, quindi, dichiararsi, alla luce della predetta circostanza, la cessazione della materia del contendere. In subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Mondragone a provvedere sulla istanza/diffida con un provvedimento espresso, precisando che sussiste il suo interesse alla decisione nel merito anche ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.
Pervenuta alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla propria istanza/diffida del 4.6.2025.
Con la diffida del 2025, infatti, la società aveva, a sua volta, lamentato che l’affidamento del servizio era stato prorogato senza che ricorressero i presupposti richiesti dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/201; aveva, inoltre, evidenziato la non remuneratività dell’appalto ed invitato il Comune a riaffidare il servizio (anche mediante procedura negoziata) ad un nuovo operatore.
Solo in via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la condanna del Comune ad una pronuncia espressa sulla istanza /diffida del 2025.
Con memoria depositata in data 20.03.2026, la ricorrente ha, infine, rappresentato che il Comune di Mondragone ha provveduto all’affidamento del servizio ad altro Operatore Economico; ha chiesto, quindi, dichiararsi, alla luce della predetta circostanza, la cessazione della materia del contendere.
Ad avviso del Collegio, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere postula, invero, la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga una circostanza o più circostanze sopravvenute, o un assetto di interesse tali da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, anche se non strettamente legati all’ottenimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Nella specie, dalla disamina del ricorso introduttivo, e della diffida del 4.06 2025, si evince che l’interesse perseguito dalla ricorrente era quello di vedere cessata la gestione in proroga dell’appalto, perché ritenuto non più remunerativo, e conseguentemente, vedere ordinato al Comune di Mondragone di procedere a riaffidamento della gara ad altro operatore economico.
Essendo ciò avvenuto, deve ritenersi che l’interesse azionato in giudizio sia stato pienamente sodisfatto, in quanto il servizio è cessato con l’individuazione del nuovo operatore economico, subentrato nella gestione.
Sussistono, quindi, i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Sussistono, inoltre, giuste ragioni, ad avviso del Collegio, e vista la peculiarità della controversia, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IT CE | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO