Art. 23. ((IL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 , COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA (IN G.U. 9/2/1993, N. 32) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
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27 marzo 1958
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1 gennaio 1993
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9 febbraio 1993
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/1989, n. 4602Provvedimento: In tema di espropriazioni per opere stradali, i criteri indennitari previsti dall'art. 23 della legge 12 febbraio 1958 n. 126 (integrata dalla legge 21 aprile 1962 n. 181), i quali derogano, in senso meno favorevole all'espropriato, alle regole generali poste dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, si riferiscono, oltre che alle strade provinciali, alle strade comunali beneficianti del contributo dell'amministrazione dei lavori pubblici, e, pertanto, non sono invocabili con riguardo alle altre strade comunali. ( V 4172/88, mass n 459249).*Leggi di più...
- espropriazione per pubblico interesse (o utilità)·
- espropriazione disposta ex legge n. 865 del 1971·
- strade·
- declaratoria di incostituzionalità·
- conseguenze·
- disciplina applicabile·
- liquidazione dell'indennità·
- procedimento·
- limiti·
- criteri indennitari ex art. 23 legge n. 126 del 1958·
- opere stradali·
- determinazione (stima)·
- indennità·
- criteri indennitari ex art. 16 della legge stessa·
- area edificabile