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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 47380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47380 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefrserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 47380 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell'interesse di IZ AR, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive (di cui le prime tre già oggetto di unificazione in executivis). Detto Tribunale ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, giudicato con la sentenza sub 1) dell'ordinanza, ha applicato sulla pena inflitta con la stessa gli aumenti di pena per le fattispecie di cui alle altre senl:enze, di cui in parte già determinati o in sede cognitiva o dalla precedente ordinanza di applicazione della continuazione, così pervenendo alla pena complessiva di anni tre di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione AR, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale a quo, nel riconoscere il vincolo della continuazione anche con riguardo alla sentenza sub 4, ha operato un aumento di mesi 5 e giorni 15 di reclusione per il delitto di evasione ritenuto più grave di cui a detta sentenza e altri 5 mesi e giorni 15 di reclusione per le ulteriori 11 evasioni, nella misura di 15 giorni di reclusione per ogni evasione. Sostanzialmente calcolando un doppio aumento di pena per detta continuazione e comunque dando vita ad un aumento di pena per l'evasione più grave sproporzionato e senza dubbio non giustificato. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre•ha affermato che il giudice dell'esecuzione " deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Tribunale di Nocera Inferiore non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, come dà atto la stessa ordinanza in esame, risulta essere intervenuta in sede esecutiva una precedente ordinanza, in data 1/02/2021, che riuniva in continuazione i reati di cui alle sentenze sub 1, 2 e 3 dell'ordinanza. In questa sede è stata, quindi, estesa l'unificazione in executivis anche ai delitti di evasione di cui alla condanna sub 4. Nell'effettuare, però, tale estensione il Tribunale a quo non spiega, se non genericamente con riferimento alla protrazione dell'allontanamento dal domicilio per oltre tre ore, senza però operare alcuna comparazione con le altre evasioni specificandone le modalità, per quale motivo il delitto di evasione ritenuto più grave vada sanzionato non solo con un aumento di pena ben superiore a quello inflitto per analoga fattispecie di cui alla sentenza sub 3) (quantificato con la precedente ordinanza in mesi 1 e giorni 15 di reclusione), ma altresì con l'equivalente della pena complessiva delle altre evasioni (già determinata dal giudice della cognizione), dando, peraltro, atto del fatto che l'aumento di pena per detto delitto tiene conto dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L. 2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
lettefrserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 47380 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell'interesse di IZ AR, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive (di cui le prime tre già oggetto di unificazione in executivis). Detto Tribunale ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, giudicato con la sentenza sub 1) dell'ordinanza, ha applicato sulla pena inflitta con la stessa gli aumenti di pena per le fattispecie di cui alle altre senl:enze, di cui in parte già determinati o in sede cognitiva o dalla precedente ordinanza di applicazione della continuazione, così pervenendo alla pena complessiva di anni tre di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione AR, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale a quo, nel riconoscere il vincolo della continuazione anche con riguardo alla sentenza sub 4, ha operato un aumento di mesi 5 e giorni 15 di reclusione per il delitto di evasione ritenuto più grave di cui a detta sentenza e altri 5 mesi e giorni 15 di reclusione per le ulteriori 11 evasioni, nella misura di 15 giorni di reclusione per ogni evasione. Sostanzialmente calcolando un doppio aumento di pena per detta continuazione e comunque dando vita ad un aumento di pena per l'evasione più grave sproporzionato e senza dubbio non giustificato. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre•ha affermato che il giudice dell'esecuzione " deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Tribunale di Nocera Inferiore non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, come dà atto la stessa ordinanza in esame, risulta essere intervenuta in sede esecutiva una precedente ordinanza, in data 1/02/2021, che riuniva in continuazione i reati di cui alle sentenze sub 1, 2 e 3 dell'ordinanza. In questa sede è stata, quindi, estesa l'unificazione in executivis anche ai delitti di evasione di cui alla condanna sub 4. Nell'effettuare, però, tale estensione il Tribunale a quo non spiega, se non genericamente con riferimento alla protrazione dell'allontanamento dal domicilio per oltre tre ore, senza però operare alcuna comparazione con le altre evasioni specificandone le modalità, per quale motivo il delitto di evasione ritenuto più grave vada sanzionato non solo con un aumento di pena ben superiore a quello inflitto per analoga fattispecie di cui alla sentenza sub 3) (quantificato con la precedente ordinanza in mesi 1 e giorni 15 di reclusione), ma altresì con l'equivalente della pena complessiva delle altre evasioni (già determinata dal giudice della cognizione), dando, peraltro, atto del fatto che l'aumento di pena per detto delitto tiene conto dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L. 2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.