TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/07/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
C.F. , residente in [...] C.F._1
Marzabotto, 139, elettivamente domiciliato in Lainate, Viale Rimembranze, 43b presso lo studio dell'Avv. Francesca Pinciroli CF. che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura rilasciata in atti ex art. 18 del DM 44/2011. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 1782744868 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
– ATTORE –
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
ER CO (C.F. con studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in C.F._3 virtù della procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. Email_2
– CONVENUTO –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale di Monza, in funzione di Giudice Unico, contrariis rejectis, così provvedere:
- considerato l'atto di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata emesso dall'ente di riscossione in data
15.01.2025, dichiarare cessata la materia del contendere e, per il principio della soccombenza virtuale, condannare la medesima alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente.
- in ogni caso, dichiarare nulla, illegittima e, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti del Signor Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 068 2024 9048270928 / 000 per omessa notifica della cartella esattoriale n.
06820120195171429000, così come già statuito con sentenza n. 1492/2024 emessa dal Tribunale di Monza il
20/05/2024 nella causa RG n. 6684/2022;
- dichiarare e accertare che non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti Controparte_1 di in forza dell'intimazione di pagamento n. 068 2024 9048270928 / 000, con riguardo alla Parte_1 cartella esattoriale n. 06820120195171429000 concernente il credito del Ministero della Giustizia;
- con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'opposizione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
in subordine, respingere le domande dell'attore opponente in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese processuali.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa
pagina 2 di 6 qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132
n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498;
Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ.
12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib.
Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666);
Osservato in fatto che:
• in data 1° luglio 2022 il signor riceveva l'intimazione di pagamento n. 068 2022 Parte_1
90146488 36 / 000 avente ad oggetto diciotto cartelle esattoriali, tra cui anche la cartella n.
06820120195171429000, concernente il credito di € 154.787,07 vantato dal Ministero della
Giustizia per spese processuali;
• il signor proponeva opposizione avverso suddetta intimazione di pagamento con Pt_1 riguardo alla cartella esattoriale n. 06820120195171429000 per omessa notificazione della stessa;
• il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1492/2024 pubblicata il 20.05.2024 non appellata e passata in giudicato (doc. 2), accoglieva l'opposizione per vizio di omessa notifica e, per l'effetto, dichiarava la carenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti del debitore;
• nonostante quanto sopra, in data 18.11.2024 il Signor riceveva una seconda Pt_1 intimazione di pagamento, la n. 068 2024 9048270928 / 000 (doc. 1), per € 167.294,94, avente ad oggetto – tra le altre – nuovamente la cartella esattoriale n.
06820120195171429000;
pagina 3 di 6 • con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 18 dicembre 2024, il sig.
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2024 9048270928 Pt_1
/ 000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 06820120195171429000 per vizio di omessa notificazione, come già accertato dal Tribunale di Monza con sentenza n. 1492/2024 (doc. 2);
• con comparsa di costituzione e risposta del 5 febbraio 2025 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo la tardività dell'opposizione ex art 617 c.p.c. per intervenuto CP_1 annullamento in autotutela, in data 15.01.2025, della cartella di pagamento de quo;
• la convenuta concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
• il signor replicava: a) che l'opposizione proposta per omessa notifica del titolo doveva Pt_1 qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e come tale tempestiva;
b) che la pronuncia sulle spese doveva essere assunta secondo il principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna di , che con la notificazione della Controparte_1 cartella aveva dato causa alla presente opposizione;
• all'udienza del 24 aprile 2025 il Giudice spediva la causa a sentenza ex art 281 quinquies c.p.c.;
• depositate le memorie ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 10 luglio 2025 la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato in diritto che:
• il presente giudizio di opposizione è stato instaurato nei termini di legge;
• le opposizioni esecutive, infatti, si distinguono in opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se con esse si contestano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo e agli atti esecutivi ex art. 617 se si lamentano vizi formali inerenti alla sequenza procedimentale esecutiva;
• l'omessa notifica della cartella di pagamento, attenendo allo stesso diritto a procedere ad esecuzione, impone di qualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
• secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti: “l'opposizione avverso
l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso
pagina 4 di 6 la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi.” (C.
Appello Milano 13.10.2021, n. 2938);
• qualora all'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. faccia seguito l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento da parte dell'ente impositore, il procedimento esecutivo deve estinguersi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
• ne discende che le spese devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale a carico dell'ente impositore, atteso che l'annullamento, avvenuto solo dopo l'instaurazione del procedimento esecutivo, ha reso inevitabile la proposizione del giudizio di opposizione da parte del debitore;
• secondo la giurisprudenza, infatti: “La compensazione delle spese di lite non si ottiene con la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei casi di totale annullamento della pretesa erariale in autotutela, poiché si deve decidere in base al principio della soccombenza virtuale.”
(Comm. Trib. Reg. Venezia 28.02.2017, n. 314).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che:
• la procedura esecutiva è fondata sull'intimazione di pagamento n. 068 2024 9048270928 /
000, avente ad oggetto – tra le altre – la cartella esattoriale n. 06820120195171429000;
• tale cartella di pagamento è stata annullata, nelle more del giudizio di opposizione, in data
15.01.2025 da;
Controparte_1
• pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
• la decisione sulle spese di lite deve essere assunta in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale;
• nel caso di specie, atteso che la presente opposizione si è resa necessaria a causa della condotta di , che, nonostante l'accoglimento da parte del Tribunale di Controparte_1
Monza dell'opposizione instaurata dal debitore avverso la prima intimazione di pagamento avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 06820120195171429000, ha notificato una seconda intimazione di pagamento avente ad oggetto nuovamente la medesima cartella di pagamento;
pagina 5 di 6 • le spese di lite, pertanto, devono essere poste a carico di e si liquidano Controparte_1 in dispositivo in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 ed in considerazione dell'attività processuale effettivamente espletata.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1 contro , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o Controparte_2 assorbite, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento della somma di € 4.000,00 oltre Controparte_2
IVA, CPA e spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dell'Avv. antistatario Francesca Pinciroli.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 6 di 6