Articolo 4 della Legge 9 agosto 1954, n. 654
Articolo 3Articolo 5
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2 settembre 1954
Art. 4.
Le domande per la, liquidazione delle pensioni,: assegni o indennita' di guerra di cui all'art. 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente alla data di entrata in vigore della, presente legge ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.
Entrata in vigore il 2 settembre 1954
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