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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHINI AR e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHAPEAU CINDY ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. LUNGHINI AR
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHINI AR Parte_2 C.F._3 e dell'avv. CHAPEAU CINDY ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. LUNGHINI AR
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] ricorrevano congiuntamente a questo Tribunale per Pt_2 chiedere la separazione personale. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 17.10.2015 a Loiano (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 45, P.2, serie C, anno 2015. Dall'unione sono due figli: , nato a [...] il [...], che oggi ha 11 anni, ed Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], che oggi ha 5 anni.
pagina 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale, alle condizioni come da conclusioni depositate dalle stesse, adducendo che nel tempo tra di loro è intervenuto un distacco spirituale e materiale. Queste le conclusioni congiunti delle parti:
1. I coniugi vivranno separati. La moglie continuerà ad abitare, insieme ai figli ed nella Per_1 Per_2 casa coniugale di sua proprietà sita in Via Otello Selleri n.2, San Lazzaro di Savena (BO). Il marito, già traferito, si impegna a portare con sé i propri oggetti e beni personali rimasti nella casa familiare.
2. La residenza dei figli ed rimarrà in Via Otello Selleri n.2, a San Lazzaro di Savena Per_1 Per_2 (BO), nella stessa casa dove abitano attualmente con la madre. Il padre potrà far visita ai figli due pomeriggi durante la settimana, previo accordo con la madre, nonché tenerli con sé a fine settimana alterni (sabato e domenica compresi). Le parti concordano inoltre che ed trascorrano, in Per_1 Per_2 ogni caso, con il padre i seguenti periodi feriali (i quali potranno essere modificati solo su accordo delle Parti):
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e il 31 dicembre (precisamente, la prima settimana decorrerà dal 24 al 30 dicembre compresi, mentre la seconda dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi);
- le festività pasquali ad anni alterni;
- almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Per_1 ed minorenni e non economicamente autosufficienti, la somma di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della sig.ra , la quale avrà la cura di Parte_1 comunicargliene gli estremi. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale Istat, base gennaio 2025. 4. Il sig. si obbliga altresì al pagamento, nella misura del 50% delle spese non Parte_2 ricomprese nel mantenimento in favore dei figli ed intendendosi per tal le seguenti spese Per_1 Per_2 da non concordare preventivamente: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità. A titolo esemplificativo:
- spese mediche derivanti dalla scelta già concordata dello specialista. Comprese le spese per i t trattamenti e i farmaci prescritti;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi oculistici, comprese eventuali lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Ove il padre si determini a stipulare in favore dei flgi una polizza sanitaria, le parti concordano sin d'ora che ognuno dei genitori sosterrà il 50% del premio annuale e dell'eventuale franchigia.
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto frequentato;
le uscite e le gite scolastiche;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
- spese sportive, incluso l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreativo – culturali, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) ogni altra spesa extra assegno dovrà essere concordata tra i genitori (e rientranti nelle spese e straordinarie come da Protocollo emesso dal Tribunale di Bologna), con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatorio avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla pagina 2 di 4 esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve esse intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare separatamente ogni altra loro questione economico-patrimoniale. Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto depositato. All'udienza del 16.10.2025, il Giudice ha sentito le parti personalmente. Il difensore delle stesse ha insistito per l'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice.
*******
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
Alla luce di tale accordo il Collegio ritiene accoglibili le richieste, per quello che riguarda gli interessi dei figli minori, sia in tema di esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori, che per quello che riguarda gli aspetti più propriamente economici. Sul primo punto, in assenza di elementi di segno diverso, l'affidamento dei figli rimane congiunto, così come la loro prevalente collocazione presso la madre. Appare, altresì, congrua la regolamentazione dei rapporti e della frequentazione dei figli con il genitore (padre) non collocatario, così da garantire la corretta e piena bi-genitorialità (nel preminente interesse dei figli). La determinazione dell'assegno di mantenimento per i minori stessi, appare congrua in virtù del reddito dei genitori, con particolare riguardo a quello del padre (soggetto obbligato) e tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli con quest'ultimo. Anche le spese straordinarie sono state oggetto di accordo;
avendo presente il contenuto dello specifico protocollo a cui il tribunale di Bologna si attiene, le specificazioni delle parti risultano accoglibili, in quanto comunque in grado di garantire ai figli minori gli esborsi necessari a tutte le loro diverse necessità di vita. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1 e
, nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio contratto il 17.10.2015 a Loiano (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 45, P.2, serie C, anno 2015.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 dà atto e dispone che: la sig.ra ontinuerà ad abitare, insieme ai figli ed nella casa Pt_1 Per_1 Per_2 coniugale di sua proprietà sita in Via Otello Selleri n.2, San Lazzaro di Savena (BO). Il sig. già Pt_2 traferito, si impegna a portare con sé i propri oggetti e beni personali rimasti nella casa familiare. dà atto e dispone che: la residenza dei figli ed rimarrà in Via Otello Selleri n.2, a San Per_1 Per_2 Lazzaro di Savena (BO), nella stessa casa dove abitano attualmente con la madre. dà atto e dispone che: il padre potrà far visita ai figli due pomeriggi durante la settimana, previo accordo con la madre, nonché tenerli con sé a fine settimana alterni (sabato e domenica compresi). Le parti concordano inoltre che ed trascorrano, in ogni caso, con il padre i periodi feriali (i Per_1 Per_2 quali potranno essere modificati solo su accordo delle Parti) di cui al punto 2 dell'accordo. dà atto e dispone che: Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli ed minorenni e non economicamente autosufficienti, la somma di Per_1 Per_2
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della sig.ra , la quale avrà la cura di Parte_1 comunicargliene gli estremi. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale Istat, base gennaio 2025. dà atto e dispone che: Il sig. si obbliga altresì al pagamento, nella misura del 50% delle Parte_2 spese non ricomprese nel mantenimento in favore dei figli ed intendendosi per tal le Per_1 Per_2 seguenti spese da non concordare preventivamente quelle di cui al punto 4 dell'accordo. dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare separatamente ogni altra loro questione economico-patrimoniale. Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHINI AR e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHAPEAU CINDY ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. LUNGHINI AR
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHINI AR Parte_2 C.F._3 e dell'avv. CHAPEAU CINDY ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 2 BOLOGNA presso il difensore avv. LUNGHINI AR
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] ricorrevano congiuntamente a questo Tribunale per Pt_2 chiedere la separazione personale. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 17.10.2015 a Loiano (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 45, P.2, serie C, anno 2015. Dall'unione sono due figli: , nato a [...] il [...], che oggi ha 11 anni, ed Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], che oggi ha 5 anni.
pagina 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale, alle condizioni come da conclusioni depositate dalle stesse, adducendo che nel tempo tra di loro è intervenuto un distacco spirituale e materiale. Queste le conclusioni congiunti delle parti:
1. I coniugi vivranno separati. La moglie continuerà ad abitare, insieme ai figli ed nella Per_1 Per_2 casa coniugale di sua proprietà sita in Via Otello Selleri n.2, San Lazzaro di Savena (BO). Il marito, già traferito, si impegna a portare con sé i propri oggetti e beni personali rimasti nella casa familiare.
2. La residenza dei figli ed rimarrà in Via Otello Selleri n.2, a San Lazzaro di Savena Per_1 Per_2 (BO), nella stessa casa dove abitano attualmente con la madre. Il padre potrà far visita ai figli due pomeriggi durante la settimana, previo accordo con la madre, nonché tenerli con sé a fine settimana alterni (sabato e domenica compresi). Le parti concordano inoltre che ed trascorrano, in Per_1 Per_2 ogni caso, con il padre i seguenti periodi feriali (i quali potranno essere modificati solo su accordo delle Parti):
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e il 31 dicembre (precisamente, la prima settimana decorrerà dal 24 al 30 dicembre compresi, mentre la seconda dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi);
- le festività pasquali ad anni alterni;
- almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Per_1 ed minorenni e non economicamente autosufficienti, la somma di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della sig.ra , la quale avrà la cura di Parte_1 comunicargliene gli estremi. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale Istat, base gennaio 2025. 4. Il sig. si obbliga altresì al pagamento, nella misura del 50% delle spese non Parte_2 ricomprese nel mantenimento in favore dei figli ed intendendosi per tal le seguenti spese Per_1 Per_2 da non concordare preventivamente: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità. A titolo esemplificativo:
- spese mediche derivanti dalla scelta già concordata dello specialista. Comprese le spese per i t trattamenti e i farmaci prescritti;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi oculistici, comprese eventuali lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Ove il padre si determini a stipulare in favore dei flgi una polizza sanitaria, le parti concordano sin d'ora che ognuno dei genitori sosterrà il 50% del premio annuale e dell'eventuale franchigia.
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto frequentato;
le uscite e le gite scolastiche;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
- spese sportive, incluso l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreativo – culturali, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) ogni altra spesa extra assegno dovrà essere concordata tra i genitori (e rientranti nelle spese e straordinarie come da Protocollo emesso dal Tribunale di Bologna), con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatorio avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla pagina 2 di 4 esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve esse intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare separatamente ogni altra loro questione economico-patrimoniale. Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto depositato. All'udienza del 16.10.2025, il Giudice ha sentito le parti personalmente. Il difensore delle stesse ha insistito per l'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice.
*******
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
Alla luce di tale accordo il Collegio ritiene accoglibili le richieste, per quello che riguarda gli interessi dei figli minori, sia in tema di esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori, che per quello che riguarda gli aspetti più propriamente economici. Sul primo punto, in assenza di elementi di segno diverso, l'affidamento dei figli rimane congiunto, così come la loro prevalente collocazione presso la madre. Appare, altresì, congrua la regolamentazione dei rapporti e della frequentazione dei figli con il genitore (padre) non collocatario, così da garantire la corretta e piena bi-genitorialità (nel preminente interesse dei figli). La determinazione dell'assegno di mantenimento per i minori stessi, appare congrua in virtù del reddito dei genitori, con particolare riguardo a quello del padre (soggetto obbligato) e tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli con quest'ultimo. Anche le spese straordinarie sono state oggetto di accordo;
avendo presente il contenuto dello specifico protocollo a cui il tribunale di Bologna si attiene, le specificazioni delle parti risultano accoglibili, in quanto comunque in grado di garantire ai figli minori gli esborsi necessari a tutte le loro diverse necessità di vita. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1 e
, nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio contratto il 17.10.2015 a Loiano (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 45, P.2, serie C, anno 2015.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 dà atto e dispone che: la sig.ra ontinuerà ad abitare, insieme ai figli ed nella casa Pt_1 Per_1 Per_2 coniugale di sua proprietà sita in Via Otello Selleri n.2, San Lazzaro di Savena (BO). Il sig. già Pt_2 traferito, si impegna a portare con sé i propri oggetti e beni personali rimasti nella casa familiare. dà atto e dispone che: la residenza dei figli ed rimarrà in Via Otello Selleri n.2, a San Per_1 Per_2 Lazzaro di Savena (BO), nella stessa casa dove abitano attualmente con la madre. dà atto e dispone che: il padre potrà far visita ai figli due pomeriggi durante la settimana, previo accordo con la madre, nonché tenerli con sé a fine settimana alterni (sabato e domenica compresi). Le parti concordano inoltre che ed trascorrano, in ogni caso, con il padre i periodi feriali (i Per_1 Per_2 quali potranno essere modificati solo su accordo delle Parti) di cui al punto 2 dell'accordo. dà atto e dispone che: Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli ed minorenni e non economicamente autosufficienti, la somma di Per_1 Per_2
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della sig.ra , la quale avrà la cura di Parte_1 comunicargliene gli estremi. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale Istat, base gennaio 2025. dà atto e dispone che: Il sig. si obbliga altresì al pagamento, nella misura del 50% delle Parte_2 spese non ricomprese nel mantenimento in favore dei figli ed intendendosi per tal le Per_1 Per_2 seguenti spese da non concordare preventivamente quelle di cui al punto 4 dell'accordo. dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare separatamente ogni altra loro questione economico-patrimoniale. Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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