Art. 679-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))
Delle contravvenzioni di polizia TITOLO PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Art. 650. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila. Art. 651. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con …
Leggi di più…