TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
RI MI
N. R.G. 2745/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2745/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TURA WILIAM e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via
Plana n.26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 26/07/1998, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 795, dell'anno 1998;
separati a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 10/04/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“ 1. La figlia minore, , sarà affidata in condivisione tra i genitori con collocazione paritaria tra i medesimi a settimane alternate, con contribuzione esclusiva nella misura del 50% ciascuno per le spese extra come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
2. I genitori riconoscono che: la figlia , è maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, mentre, il figlio , maggiorenne ad oggi, non avendo Per_3 occupazione lavorativa pur percependo l'indennità di disoccupazione, è in una situazione precaria e convive con il padre. Alla luce di quanto sopra, i genitori pertanto, consapevoli del loro ruolo, si fanno carico ciascuno per le spese di mantenimento dei figli ove conviventi;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di percepire redditi sufficienti per il proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente alla corresponsione degli assegni di mantenimento;
4. Le parti danno atto che sussistono:
4.A) il rapporto di conto corrente
n. 30432577 acceso presso la banca Credit Agricole – Filiale di Garlasco e intestato ad entrambi, sarà mantenuto sino alla fine dell'esigenza per cui è stato aperto e, all'atto della chiusura, l'eventuale importo ivi depositato sarà diviso nella misura del 50% ciascuno ed entrambi si accolleranno in egual misura i costi di estinzione;
4.B) il finanziamento acceso per l'assicurazione relativa al contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare, quest'ultimo già estinto, avrà termine con il pagamento dell'ultima rata mensile in data 18/06/2035 per cui i ricorrenti si impegnano al pagamento nella misura del 50% ciascuno fino ad estinzione;
in particolare, le parti si accordano che inizialmente il suddetto debito sarà soddisfatto con le somme contenute nel predetto conto corrente cointestato e, successivamente, le medesime si faranno carico di eseguire accredito sullo stesso conto corrente della somma pari al 50% della somma necessaria al pagamento della rata di competenza mensile sino all'esaurimento dell'importo. All'atto della definizione delle predette posizioni, le parti dichiarano che i rapporti tra essi esistenti sono stati compiutamente definiti con reciproca
Pag. 2 di 4 soddisfazione;
5. I coniugi si impegnano a riconoscere validità ed efficacia al presente accordo dal momento della sottoscrizione e ad adempiere le obbligazioni ivi contenute;
6. I coniugi concordano per la totale compensazione paritaria delle spese del procedimento in riferimento al nominato legale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 10/04/2019, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Milano il Parte_1 Parte_2 giorno 26/07/1998 (atto n. 795, parte II, serie A, anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
RI MI
N. R.G. 2745/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2745/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TURA WILIAM e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via
Plana n.26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 26/07/1998, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 795, dell'anno 1998;
separati a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 10/04/2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“ 1. La figlia minore, , sarà affidata in condivisione tra i genitori con collocazione paritaria tra i medesimi a settimane alternate, con contribuzione esclusiva nella misura del 50% ciascuno per le spese extra come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
2. I genitori riconoscono che: la figlia , è maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, mentre, il figlio , maggiorenne ad oggi, non avendo Per_3 occupazione lavorativa pur percependo l'indennità di disoccupazione, è in una situazione precaria e convive con il padre. Alla luce di quanto sopra, i genitori pertanto, consapevoli del loro ruolo, si fanno carico ciascuno per le spese di mantenimento dei figli ove conviventi;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di percepire redditi sufficienti per il proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente alla corresponsione degli assegni di mantenimento;
4. Le parti danno atto che sussistono:
4.A) il rapporto di conto corrente
n. 30432577 acceso presso la banca Credit Agricole – Filiale di Garlasco e intestato ad entrambi, sarà mantenuto sino alla fine dell'esigenza per cui è stato aperto e, all'atto della chiusura, l'eventuale importo ivi depositato sarà diviso nella misura del 50% ciascuno ed entrambi si accolleranno in egual misura i costi di estinzione;
4.B) il finanziamento acceso per l'assicurazione relativa al contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare, quest'ultimo già estinto, avrà termine con il pagamento dell'ultima rata mensile in data 18/06/2035 per cui i ricorrenti si impegnano al pagamento nella misura del 50% ciascuno fino ad estinzione;
in particolare, le parti si accordano che inizialmente il suddetto debito sarà soddisfatto con le somme contenute nel predetto conto corrente cointestato e, successivamente, le medesime si faranno carico di eseguire accredito sullo stesso conto corrente della somma pari al 50% della somma necessaria al pagamento della rata di competenza mensile sino all'esaurimento dell'importo. All'atto della definizione delle predette posizioni, le parti dichiarano che i rapporti tra essi esistenti sono stati compiutamente definiti con reciproca
Pag. 2 di 4 soddisfazione;
5. I coniugi si impegnano a riconoscere validità ed efficacia al presente accordo dal momento della sottoscrizione e ad adempiere le obbligazioni ivi contenute;
6. I coniugi concordano per la totale compensazione paritaria delle spese del procedimento in riferimento al nominato legale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 10/04/2019, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Milano il Parte_1 Parte_2 giorno 26/07/1998 (atto n. 795, parte II, serie A, anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4