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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ); Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marotta per procura a margine dell'atto di appello;
- appellante -
E
con sede a Battipaglia in via Spineta Controparte_1
S.P. 135 Loc. Villani (c.f. ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Severino per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5316/2024, pubblicata il 07/11/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) Riformare parzialmente l'impugnata Sentenza n. 5316/2024 resa dal Tribunale di Salerno, nel senso di - confermate le statuizioni tutte in essa contenute - integrarla con la non debenza degli interessi ex art. 231/2022 sulla somma di €. 21.199,63. b) Condannare, altresì, la medesima parte convenuta - appellata, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da
1 distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93
c.p.c.”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello proposto per i motivi esposti. Condannare la parte appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 2771/2016 del 28.10.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società di il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 44.133,19 in favore della Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002, quale compenso per le prestazioni rese in esecuzione di un incarico professionale di progettazione autorizzativa di un impianto alimentato a fonte rinnovabile.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, condannava Parte_1 al pagamento della minore somma di € 21.199,63
[...] Parte_1
(€ 32.182,67 quale compenso da cui detrarre l'importo già corrisposto di €
10.766,81) oltre iva e interessi ex D.L.vo n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo al 15.5.2015 (termine ultimo di scadenza dell'ultima tranche di pagamento, come da conferimento di incarico) sino al soddisfo.
La di propone appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza, che impugna nella sola parte in cui la condanna a corrispondere gli interessi ex D.L.vo n. 231/2002.
Ad avviso dell'appellante, avendo ritenuto parzialmente fondata la sua opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado “non avrebbe dovuto condannare alla corresponsione degli interessi ex d.lgs. 231/2002, ma, eventualmente, se del caso, e previa motivazione, dei soli interessi legali”.
Aggiunge che il riconoscimento immotivato di interessi moratori sulla somma residua aggrava “notevolmente la posizione debitoria de Parte_1 nonostante avesse ottenuto una sensibile riduzione del suo debito”.
costituitasi, eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Risponde, nel merito, che l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/2002 non
è stata contestata nel primo grado di giudizio e riguarda le obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale tra imprese.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado condanna La Parte_1 al pagamento del corrispettivo per l'attività svolta in esecuzione del
[...] contratto di incarico professionale del 11.12.2014, il quale prevede sei pagamenti rateali mensili dalla firma del contratto al 15.5.2015. Accertata, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la debenza di un minor corrispettivo rispetto a quello previsto nel contratto in relazione all'attività effettivamente svolta, statuisce che sulla minor somma decorrano gli interessi ex D.L.vo n. 31/02 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine del 15.5.2015 fino al soddisfo.
La parte della sentenza che applica gli interessi c.d. commerciali e assume come decorrenza il termine ultimo di pagamento concordato dalle parti, impugnata in appello, opera una corretta sussunzione del rapporto giuridico dedotto in giudizio nella nozione di “transazione commerciale”, alla quale si applica la disciplina dettata dal D.L.vo n. 231 del 2002. Si è in presenza, infatti, di un contratto concluso tra due imprese che comporta la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del decreto legislativo, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass., 24.1.2025, n.
1747). Pertanto, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 1) al tasso previsto dall'art. 5.
Non esclude la mora, né la decorrenza e la maturazione degli interessi c.d. commerciali la circostanza che il credito sia sub iudice e che venga poi accertato in una misura inferiore rispetto alla somma pretesa dal creditore, laddove la sentenza non stabilisca anche una diversa scadenza dell'obbligazione pecuniaria rispetto ai termini di adempimento previsti nel contratto. Nel caso di specie, la sentenza ha solo ridotto l'entità del corrispettivo, in relazione all'attività effettivamente svolta in esecuzione del contratto, fermo restando il termine ultimo di pagamento del
15.5.2015. Ne consegue che dal giorno successivo alla scadenza del termine la società debitrice ( ) è in mora, Parte_1 anche se per un credito di importo inferiore giudizialmente accertato, e tale mora rimane fino all'effettivo pagamento.
L'appello è, perciò, infondato.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi
3 previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 114/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna La al rimborso delle Parte_1 Parte_1 spese processuali del grado di appello in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ); Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marotta per procura a margine dell'atto di appello;
- appellante -
E
con sede a Battipaglia in via Spineta Controparte_1
S.P. 135 Loc. Villani (c.f. ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Severino per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5316/2024, pubblicata il 07/11/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) Riformare parzialmente l'impugnata Sentenza n. 5316/2024 resa dal Tribunale di Salerno, nel senso di - confermate le statuizioni tutte in essa contenute - integrarla con la non debenza degli interessi ex art. 231/2022 sulla somma di €. 21.199,63. b) Condannare, altresì, la medesima parte convenuta - appellata, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da
1 distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93
c.p.c.”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello proposto per i motivi esposti. Condannare la parte appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 2771/2016 del 28.10.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società di il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 44.133,19 in favore della Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002, quale compenso per le prestazioni rese in esecuzione di un incarico professionale di progettazione autorizzativa di un impianto alimentato a fonte rinnovabile.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento e, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, condannava Parte_1 al pagamento della minore somma di € 21.199,63
[...] Parte_1
(€ 32.182,67 quale compenso da cui detrarre l'importo già corrisposto di €
10.766,81) oltre iva e interessi ex D.L.vo n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo al 15.5.2015 (termine ultimo di scadenza dell'ultima tranche di pagamento, come da conferimento di incarico) sino al soddisfo.
La di propone appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza, che impugna nella sola parte in cui la condanna a corrispondere gli interessi ex D.L.vo n. 231/2002.
Ad avviso dell'appellante, avendo ritenuto parzialmente fondata la sua opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado “non avrebbe dovuto condannare alla corresponsione degli interessi ex d.lgs. 231/2002, ma, eventualmente, se del caso, e previa motivazione, dei soli interessi legali”.
Aggiunge che il riconoscimento immotivato di interessi moratori sulla somma residua aggrava “notevolmente la posizione debitoria de Parte_1 nonostante avesse ottenuto una sensibile riduzione del suo debito”.
costituitasi, eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Risponde, nel merito, che l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/2002 non
è stata contestata nel primo grado di giudizio e riguarda le obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale tra imprese.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado condanna La Parte_1 al pagamento del corrispettivo per l'attività svolta in esecuzione del
[...] contratto di incarico professionale del 11.12.2014, il quale prevede sei pagamenti rateali mensili dalla firma del contratto al 15.5.2015. Accertata, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la debenza di un minor corrispettivo rispetto a quello previsto nel contratto in relazione all'attività effettivamente svolta, statuisce che sulla minor somma decorrano gli interessi ex D.L.vo n. 31/02 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine del 15.5.2015 fino al soddisfo.
La parte della sentenza che applica gli interessi c.d. commerciali e assume come decorrenza il termine ultimo di pagamento concordato dalle parti, impugnata in appello, opera una corretta sussunzione del rapporto giuridico dedotto in giudizio nella nozione di “transazione commerciale”, alla quale si applica la disciplina dettata dal D.L.vo n. 231 del 2002. Si è in presenza, infatti, di un contratto concluso tra due imprese che comporta la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del decreto legislativo, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass., 24.1.2025, n.
1747). Pertanto, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 1) al tasso previsto dall'art. 5.
Non esclude la mora, né la decorrenza e la maturazione degli interessi c.d. commerciali la circostanza che il credito sia sub iudice e che venga poi accertato in una misura inferiore rispetto alla somma pretesa dal creditore, laddove la sentenza non stabilisca anche una diversa scadenza dell'obbligazione pecuniaria rispetto ai termini di adempimento previsti nel contratto. Nel caso di specie, la sentenza ha solo ridotto l'entità del corrispettivo, in relazione all'attività effettivamente svolta in esecuzione del contratto, fermo restando il termine ultimo di pagamento del
15.5.2015. Ne consegue che dal giorno successivo alla scadenza del termine la società debitrice ( ) è in mora, Parte_1 anche se per un credito di importo inferiore giudizialmente accertato, e tale mora rimane fino all'effettivo pagamento.
L'appello è, perciò, infondato.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi
3 previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 114/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna La al rimborso delle Parte_1 Parte_1 spese processuali del grado di appello in favore di Controparte_1
che liquida in € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il
[...] rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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