Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella RI Jolanda Centola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Interno Dip. P. S. Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento del comando generale dell’Arma dei Carabinieri I reparto-sm-ufficio stato giuridico, avanzamento e disciplina personale marescialli brigadieri appuntati e Carabinieri n. -OMISSIS- di prot del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero dell’Interno Dip. P. S. Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EN RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale gli veniva comminata la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 6 con la seguente motivazione: « Carabiniere Scelto dell’Arma dei Carabinieri, in data -OMISSIS-, libero dal servizio e in abiti civili, presso i varchi di sicurezza dell’aeroporto -OMISSIS-, si impossessava indebitamente di un orologio marca “Skagen” mod. “Aaren” di proprietà di un cittadino danese. Individuato da agenti della Polizia di Stato quale autore della citata appropriazione, restituiva l’orologio al legittimo proprietario che rinunciava a sporgere denuncia-querela.
Tale condotta è da ritenersi censurabile disciplinarmente in quanto gravemente lesiva del prestigio personale e dell’Istituzione, in violazione dei doveri attinenti al proprio status e al giuramento prestato, contraria ai principi di moralità, correttezza e rettitudine che devono improntare l’agire di un Carabiniere anche nella vita privata ed ha inficiato, altresì, il rapporto di fiducia con l’Amministrazione di appartenenza e i cittadini”.
Il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione di legge – Violazione dell’art. 24 Cost. - Violazione dell’art. 1370 comma 1 e 3 bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Violazione dell’art. 1376 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Violazione della Guida Tecnica predisposta dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, 8ª edizione, anno 2023, recante le “ Procedure disciplinari ”- Eccesso di potere – Inosservanza di circolari - Difetto d’istruttoria – Travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza.
2. Violazione di legge – Violazione art. 24 Costituzione – Violazione dell’art. 1370 comma 1 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Violazione della Guida Tecnica predisposta dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, 8ª edizione, anno 2023, recante le “Procedure disciplinari” - Eccesso di potere – Inosservanza di circolari - Difetto d’istruttoria - Travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza.
3. Violazione di legge - Violazione dell’art. 3 Cost. - Violazione degli articoli 1352, 1353, 1355, 1357 e 1358 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Violazione Guida Tecnica del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, “ Procedure disciplinari ”, 8ª edizione, anno 2023 - Eccesso di potere – Inosservanza di circolari - Ingiustizia manifesta - Difetto d’istruttoria - Travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza.
4. Violazione di legge - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Violazione dell’art. 1375 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Eccesso di potere - Difetto d’istruttoria - Travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza.
Il ricorrente avanzava altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell’adozione della sanzione disciplinare illegittima.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, mediante le quali chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza Collegiale n. 184 del 6.5.2025 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente e disponeva la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, dato atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con un primo motivo di ricorso la sanzione disciplinare viene impugnata in relazione ai seguenti profili di illegittimità:
- incompletezza e parzialità dell’atto di contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti del -OMISSIS- rispetto all’addebito indicato nel vaglio disciplinare del -OMISSIS- e nel provvedimento finale (di cui al doc. 30 allegato al ricorso);
- violazione del diritto di difesa dell’incolpato, il quale non sarebbe stato informato della possibilità di beneficiare della difesa tecnica da parte di un avvocato del libero foro;
- la documentazione richiesta dal ricorrente sarebbe stata esibita in ritardo e gli atti non sarebbero stati correttamente compilati (in particolare, il ricorrente fa riferimento al rapporto sul fatto del Gruppo forestale di Torino e la nota del -OMISSIS- del Nucleo Carabinieri forestale di -OMISSIS-, prodotti rispettivamente sub doc. 7 e doc. 5 di parte ricorrente).
Il motivo di ricorso non è fondato.
Quanto al profilo relativo alla contestazione degli addebiti, le argomentazioni del ricorrente ( melius re perpensa rispetto a quanto affermato a seguito della sommaria cognizione tipica della fase cautelare) non sono meritevoli di condivisione, atteso che le considerazioni contenute nel vaglio disciplinare del -OMISSIS- (doc. 30 di parte ricorrente) circa l’esposizione alla pubblica fede del bene sottratto dal ricorrente, non sono state poste a fondamento del provvedimento disciplinare, la cui motivazione non fa riferimento alla circostanza aggravante nella concreta graduazione della sanzione da irrogare. Dunque, deve ritenersi che la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata indicazione di tale circostanza nella contestazione degli addebiti gli avrebbe precluso un’efficace difesa nel procedimento, non sia condivisibile in quanto l’amministrazione ha scelto e graduato la sanzione senza valorizzare il dato dell’esposizione dell’orologio alla pubblica fede. Deve, pertanto, escludersi l’esistenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente in conseguenza della formulazione della contestazione degli addebiti.
Quanto al profilo relativo all’omessa informazione circa la possibilità di essere assistito da un difensore del libero foro, la censura non è meritevole di condivisione.
Infatti l’art. 1370 del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare, d’ora in avanti anche “c.o.m.”), al comma 3- bis , si limita a prevedere che « nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro », mentre l’obbligo di informazione all’incolpato circa l’esistenza di una simile facoltà è previsto dalla Guida Tecnica predisposta dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, 8ª edizione, anno 2023, recante le « Procedure disciplinari » (doc. 38 di parte ricorrente).
La Guida prevede, infatti, che « nell’atto di contestazione dell’addebito, l’Ufficiale inquirente deve anche invitare l’inquisito a indicare, entro un breve termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni dalla avvenuta conoscenza della contestazione stessa, un militare difensore di fiducia (modello in allegato 3.C), avvertendolo che, in mancanza, gliene verrà assegnato uno d’ufficio (modello in
allegato 3.D), così come disposto nell’ordine d’inchiesta, nonché renderlo edotto circa la facoltà di farsi assistere, in aggiunta al Militare difensore e a sue spese, da un avvocato del libero foro ».
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l’obbligo di informazione all’inquisito circa la facoltà prevista dall’art. 1370 c.o.m. non assurga a regola “di validità” degli atti del procedimento disciplinare e dell’eventuale sanzione che all’esito dello stesso venga comminata, in quanto trattasi di una previsione sfornita di carattere normativo sul piano dell’ordinamento generale, contenuta in un atto che costituisce una mera raccolta, esplicata e ragionata, di prassi amministrative.
Dunque, la violazione delle previsioni contenute nella Guida non può configurare, sic et simpliciter , il vizio di violazione di legge o di regolamento, potendo eventualmente rilevare ai fini dell’accertamento del vizio di eccesso di potere, quale classica forma di illegittimità che connota l’attività amministrativa discrezionale. A tal fine, tuttavia, non è sufficiente il mero accertamento della contrarietà dell’atto alla previsione contenuta nella Guida, ma è necessario altresì che sulla base di tale violazione possa affermarsi l’irragionevolezza del provvedimento (anche, eventualmente, sotto forma di contrarietà dello stesso alla ratio di tutela che ispira la prassi amministrativa cristallizzata nel documento).
Esclusa, dunque, la possibilità di attribuire rilevanza invalidante alla mera violazione della regola di condotta delineata dalla Guida, deve concludersi nel senso di ritenere che nel caso di specie dall’omessa informazione circa la possibilità di avvalersi di un difensore del libero foro non derivi l’illegittimità degli atti del procedimento in quanto dalla prospettazione della parte non emergono elementi che consentano di ritenere compromessa, in concreto, la ratio ispiratrice dell’obbligo di informazione, non avendo il ricorrente chiarito quale pregiudizio avrebbe subito a causa dell’omissione.
Quanto al ritardo nella trasmissione della documentazione ed all’incompletezza della stessa, analogamente le argomentazioni svolte dal ricorrente non sono meritevoli di condivisione in quanto dai profili di illegittimità prospettati il ricorrente non fa derivare un concreto pregiudizio alle proprie facoltà difensive. In particolare, quanto alle lamentate irregolarità nella protocollazione e nella compilazione degli atti, trattasi di censura meramente formale che non è idonea ad incidere nella sostanza dell’accertamento di fatto operato dall’amministrazione, anche tenuto conto che le circostanze di fatto poste a fondamento della sanzione non vengono contestate dal ricorrente.
Con un secondo motivo di ricorso il provvedimento viene censurato per difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stato acquisito agli atti del procedimento disciplinare il video di sicurezza dell’aeroporto relativo alla condotta contestata.
Secondo il ricorrente, l’acquisizione del video sarebbe stata indispensabile per fornire adeguata prova della condotta attribuita al ricorrente (soprattutto in relazione al profilo della volontarietà), nonché per consentire al ricorrente di difendersi in modo efficace sul punto. In particolare, l’incolpato, mediante il video, avrebbe potuto provare come l’apprensione dell’orologio fosse stata dovuta ad un “automatismo” dovuto alle circostanze di tempo e di luogo che hanno indotto il ricorrente ad indossare l’orologio (di fattura simile a quello solitamente utilizzato) subito dopo aver ultimato i controlli aeroportuali. Inoltre, l’assenza di un coefficiente soggettivo in termini di dolo, secondo la ricostruzione del ricorrente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione della spontanea restituzione dell’orologio.
Nell’ambito di tale motivo di impugnazione il ricorrente lamenta anche la violazione del diritto di difesa nella fase di chiusura dell’istruttoria, in quanto la proroga richiesta in data -OMISSIS- (al fine di poter formulare osservazioni difensive all’esito dell’acquisizione delle integrazioni documentali richieste) sarebbe stata concessa solo dopo la formale chiusura dell’attività istruttoria, con la conseguenza che la relazione riepilogativa dell’Ufficiale inquirente veniva depositata quando ancora pendevano i termini per il deposito delle deduzioni difensive.
Il motivo di ricorso non è fondato.
In prospettiva generale, infatti, deve ritenersi che nell’attività di accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento l’amministrazione goda di un margine di scelta circa le modalità dell’istruttoria, potendo optare per il compimento di quelle attività istruttorie che ritenga idonee a fornire adeguata prova dei fatti. In questa prospettiva, la scelta dei mezzi istruttori risulta sindacabile solo laddove il giudice ritenga non adeguatamente provati i fatti, mediante la figura concettuale dell’eccesso di potere (sotto forma di difetto di istruttoria).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l’amministrazione non fosse tenuta ad acquisire anche la registrazione video del sistema di sicurezza dell’aeroporto, atteso che dalla documentazione acquisita al procedimento (e, in particolare, dall’annotazione di polizia di cui al doc. 3 di parte ricorrente) è possibile trarre una prova idonea a far ritenere accertati i fatti posti a fondamento della sanzione.
In questa prospettiva, non può ritenersi che la legittima scelta istruttoria operata dall’amministrazione abbia arrecato un vulnus alle prerogative difensive del ricorrente, attesa la possibilità, per quest’ultimo, di attivare le facoltà di accesso documentale previste in via generalizzata dalla legge e caratterizzate, peraltro, da particolare cogenza nei casi in cui l’accesso sia strumentale alla salvaguardia di specifici interessi del privato.
Quanto al merito delle argomentazioni svolte da parte ricorrente in punto di coefficiente soggettivo della condotta, la tesi sviluppata dalla parte non può essere condivisa in quanto, da un lato, la ricostruzione della condotta in termini di “automatismo” non è sorretta da allegazioni e prove specifiche in merito alla circostanza della similitudine tra l’orologio sottratto e quello posseduto dal ricorrente e, dall’altro, la restituzione dell’orologio non è stata spontanea, in quanto è avvenuta, pur senza opporre resistenza, solo successivamente all’intervento degli agenti in servizio presso l’aeroporto.
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia indossato l’orologio non consente di ritenere che il dipendente fosse intenzionato a restituirlo spontaneamente, bensì supporta la conclusione nel senso di ritenere che egli volesse appropriarsi dello stesso.
Analogamente non meritevoli di condivisione sono le argomentazioni del ricorrente in merito alla prospettata lesione del diritto di difesa nella fase della chiusura dell’istruttoria, atteso che il ricorrente è stato posto in condizione di svolgere una difesa adeguata, avendo prodotto un’articolata memoria (vedi memoria del 1-OMISSIS-, doc. 28 di parte ricorrente) successivamente alla presa visione della relazione riepilogativa datata -OMISSIS- (doc. 27 di parte ricorrente).
Tale memoria, peraltro, è stata espressamente presa in considerazione dall’ufficiale inquirente nella relazione finale del -OMISSIS- (doc. 29 di parte ricorrente) ove, da un lato, sono state confutate alcune argomentazioni difensive svolte dal dipendente in punto di volontarietà della condotta e, dall’altro, è stata accolta la tesi difensiva nel senso di escludere la possibilità di qualificare i fatti contestati a norma dell’art. 624 c.p. (fattispecie penale che punisce il reato di furto).
Inoltre, le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente in data -OMISSIS- (doc. 32 di parte ricorrente) successivamente alla chiusura dell’istruttoria e al vaglio disciplinare del -OMISSIS- (doc. 30 di parte ricorrente) sono state espressamente confutate dall’amministrazione con nota avente pari data (doc. 33 di parte ricorrente), pur sempre anteriore all’adozione del provvedimento disciplinare.
Dunque, non vi sono elementi da cui desumere che le modalità procedimentali seguite dall’amministrazione abbiano arrecato un pregiudizio alle prerogative difensive del ricorrente.
Con un terzo motivo viene lamentata l’illegittimità della sanzione inflitta in quanto sproporzionata (per tipologia e durata) rispetto alla gravità del fatto, ai precedenti disciplinari, al grado, all’età e all’anzianità di servizio del militare.
Il motivo va scrutinato unitamente al quarto motivo di ricorso, in ragione dell’identità della ratio ad essi sottesa.
Con il quarto motivo viene lamentata l’insufficienza della motivazione posta a fondamento della sanzione comminata in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata ad evidenziare la gravità della lesione arrecata all’istituzione, senza prendere specificamente posizione su concreti elementi di fatto da cui inferire l’esistenza di un simile pregiudizio, anche tenuto conto che la vicenda non ha avuto alcuna risonanza mediatica e che lo stesso proprietario dell’orologio ha immediatamente comunicato la volontà di non sporgere querela.
Inoltre, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le argomentazioni difensive svolte dal ricorrente, essendosi limitata a dare atto, con formula di stile, di aver valutato le memorie difensive nonché i precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente.
I motivi non sono fondati.
In prospettiva generale, in punto di individuazione e gradazione della sanzione da applicare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che « nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato del Giudice Amministrativo, non potendo quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione salvo che dette valutazioni non siano inficiate da travisamento dei fatti o che il
convincimento dell’Amministrazione medesima non risulti formato sulla base di un processo illogico o incoerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità » (Cons. Stato, Sez. II, 23.03.2023, n. 2965).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve ritenersi che la sanzione impugnata vada esente dal vizio prospettato in quanto l’amministrazione ha adeguatamente motivato in relazione alla gravità della lesione arrecata al prestigio dell’istituzione, nonché in relazione alla violazione dei doveri attinenti allo status del dipendente e al giuramento prestato, rilevando la contrarietà della condotta rispetto ai principi di moralità, correttezza e rettitudine che devono improntare l’agire di un Carabiniere anche nella vita privata.
Tale iter motivazionale deve ritenersi idoneo a sorreggere la non lieve sanzione irrogata attesa la gravità della condotta tenuta dal ricorrente, il quale si è impossessato di un oggetto altrui, ben potendo supporre (secondo il canone dell’ id quod plerumque accidit ) che lo stesso fosse stato smarrito e non semplicemente “dismesso” dal proprietario. Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto spontaneamente riconsegnare l’orologio alle autorità competenti, ciò che non è avvenuto in quanto la restituzione è avvenuta, su impulso di agenti della Polizia, all’esito delle ricerche, dopo circa un’ora dall’impossessamento del bene. Trattasi, come anche evidenziato nel provvedimento impugnato, di condotta idonea ad inficiare il rapporto di fiducia che deve sussistere tra il dipendente e l’amministrazione, da un lato, ed i cittadini, dall’altro.
La valutazione discrezionale operata dall’amministrazione, dunque, va esente dai prospettati vizi di illegittimità in quanto non può dirsi caratterizzata da illogicità o palese irrazionalità, anche tenuto conto che, per quanto riguarda il profilo della gradazione della sanzione, l’autorità non ha ritenuto applicabile una sanzione più grave (es. la perdita del grado) e, nel disporre la sospensione, ne ha determinato la durata collocandosi a metà della forbice edittale prevista dall’art. 1357 c.o.m.
Per tutte le ragioni sopra esposte i motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati.
La domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, conseguentemente, non può essere accolta per mancanza dell’elemento strutturale della fattispecie costituito dalla condotta illecita dell’amministrazione, la quale va esclusa in ragione di tutte le considerazioni sopra svolte.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
EN RI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI LI | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.