Art. 1.
L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300 , convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683 , modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107 , e' messo in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300 , convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683 , modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107 , e' messo in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.