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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4333 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] snc, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini, presso di lei elett.te dom.to in Latina alla via Carducci n.7 nello studio dell'Avv. Francesco Di Ciollo, giusta procura in atti RICORRENTE E
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
d Controparte_3 dell'art. 417 bis c.p.c. dall' Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore e dai propri funzionari, CP_5 che eleggono domicilio presso l' , Controparte_4
Via Lubich,6 RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.7.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente, dapprima, in virtù di contratti a termine stipulati dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/2014 e, poi, immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2014, attualmente in servizio presso l' di Marcianise, chiedeva di condannare il al Controparte_6 Controparte_1 pagamento, della differenze retributive quantificate in € 9.086,82 corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione dell'anzianità di servizio prestata in virtù di supplenze annuali dalla data di maturazione al soddisfo come riconosciuto con la sentenza di condanna generica n. 735/2020 del 23.6.2020 emessa dal Tribunale di Latina. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il convenuto resistendo al ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, con rmine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il ricorso va accolto nei limiti della presente motivazione. In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal CP_1 convenuto trattandosi di diritto di credito rivendicato con ricorso notificato il 30.8.2021 sulla base di un titolo di formazione giudiziale, la sentenza di condanna generica del Tribunale di Latina emessa il 23.6.2020, costituente il titolo sulla base del quale si fonda il presente giudizio di quantificazione, e rispetto al quale non sono decorsi gli eccepiti termini prescrizionali.
1 Pacifico il diritto della ricorrente, la questione sottoposta all'esame del giudicante concerne esclusivamente la quantificazione del credito spettante alla docente. Noto è che al fine di emettere una pronuncia di condanna specifica, il Giudice deve avere a sua disposizione gli elementi necessari ad attuare la quantificazione del dovuto secondo le statuizioni del precedente giudicato. Il diritto della ricorrente trova infatti la propria fonte nella sentenza del Tribunale di Latina n. 735/2020 e versata in atti che ha condannato il a corrispondere alla ricorrente le CP_1
“differenze retributive corrispondenti alla progressione stipe rata in ragione dell'anzianità di servizio prestata in virtù di supplenze annuali o a queste parificate (come indicato in motivazione), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo” (cfr. all. n. 1). Venendo alle somme dovute, prendendo come punto di riferimento i conteggi depositati da parte ricorrente, fondati sulla differenza tra lo stipendio tabellare annuo lordo del docente di ruolo e quello del docente precario, tenuto conto dei periodi lavorati come emergenti anche dal decreto ricostruzione, considerati i parametri di cui al CCNL di settore, spetterà alla ricorrente - anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. - la somma di euro 8.113, 53 oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo. Invero, sono state detratte le differenze retributive calcolate per l'anno 2013, annualità non valutabile ai fini economici per gli scatti stipendiali del personale scolastico (per il “blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014) ma solo ai fini giuridici, come recentemente affermato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025 Va rilevato che invero nella scarna memoria depositata dal convenuto non viene CP_1 effettuata alcuna specifica contestazione riguardo allo sviluppo dei conteggi. Spese secondo soccombenza tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del ricalcolo della somma per le ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente di € 8.113, 53 Controparte_1 oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna il al pagamento del restante terzo liquidato in complessivi Controparte_1
€ 2.109, 00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Santa Maria Capua Vetere, 6.2.2024
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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