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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3044/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3044/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], piazza Papa Giovanni XXIII n. 5 professione: titolare di attività di parrucchiera reddito: 15.793,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] vicolo Gaspare n. 3 professione: titolare di attività di macelleria reddito: euro 6.844,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Marta Miotto presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SA ER D'ST (PD) il 3-8-2008 (anno 2008, numero 4, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate e il 21-10-2011. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge eventuali cambi di residenza.
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione materna, già abitazione familiare, che pertanto rimarrà alla signora , unica Parte_1 proprietaria;
3. e trascorreranno con il padre un weekend alternato dal sabato Per_1 Per_2 mattina sino alla domenica sera e durante la settimana un pomeriggio con cena e pernottamento, indicativamente il mercoledì, come già in essere tra le parti. Stante l'età delle figlie, gli orari verranno concordati di volta in volta con le stesse, tenendo conto anche dei loro impegni, esigenze e desideri, sempre nel rispetto degli orari di lavoro dei genitori. e trascorreranno con ciascun genitore una Per_1 Per_2 settimana continuativa durante il periodo natalizio dal 23.12 al 30.12, e dal 31.12 al 6.01, alternando annualmente il pranzo e la cena del giorno di Natale, del giorno di s. Stefano e di Capodanno;
tre giorni continuativi a Pasqua comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno due settimane, anche non continuative nel periodo estivo con impegno per entrambi i genitori di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30.05 di ogni anno. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con le figlie verrà suddiviso tra i genitori in via alternata, salvo diverso accordo;
le parti comunque concordano la più ampia facoltà di accordarsi anche in modo differente dal sopra descritto calendario in ragione delle esigenze obiettive delle figlie e/o dei singoli genitori, previo accordo, nel rispetto dei reciproci impegni personali, di lavoro.
4. Il signor verserà alla signora la somma mensile di 400,00 € Pt_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori (200,00 € per ciascuna figlia); detta somma sarà rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, come previsto per legge.
5. Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova che si intende qui interamente riportato e che le parti dichiarano di aver letto e recepito.
6. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora nella Parte_1 misura del 100%, che ne farà autonoma richiesta.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio reciproco mantenimento;
con l'adempimento dei suddetti accordi, inoltre, i coniugi dichiarano di aver integralmente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale.
8. I coniugi sin d'ora si autorizzano l'un l'altra al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio delle minori, accompagnate da uno dei genitori, con obbligo di reciproco preavviso.
2 9. Infine, i ricorrenti si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alle figlie un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con le famiglie di origine e a tutelare la figura paterna e materna.
10. Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra i coniugi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale Per_2 delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3044/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a SA ER D'ST (PD) Pt_2 il 3-8-2008, e li autorizza a vivere separati;
3 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA ER D'ST (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3044/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], piazza Papa Giovanni XXIII n. 5 professione: titolare di attività di parrucchiera reddito: 15.793,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] vicolo Gaspare n. 3 professione: titolare di attività di macelleria reddito: euro 6.844,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Marta Miotto presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SA ER D'ST (PD) il 3-8-2008 (anno 2008, numero 4, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate e il 21-10-2011. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge eventuali cambi di residenza.
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione materna, già abitazione familiare, che pertanto rimarrà alla signora , unica Parte_1 proprietaria;
3. e trascorreranno con il padre un weekend alternato dal sabato Per_1 Per_2 mattina sino alla domenica sera e durante la settimana un pomeriggio con cena e pernottamento, indicativamente il mercoledì, come già in essere tra le parti. Stante l'età delle figlie, gli orari verranno concordati di volta in volta con le stesse, tenendo conto anche dei loro impegni, esigenze e desideri, sempre nel rispetto degli orari di lavoro dei genitori. e trascorreranno con ciascun genitore una Per_1 Per_2 settimana continuativa durante il periodo natalizio dal 23.12 al 30.12, e dal 31.12 al 6.01, alternando annualmente il pranzo e la cena del giorno di Natale, del giorno di s. Stefano e di Capodanno;
tre giorni continuativi a Pasqua comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno due settimane, anche non continuative nel periodo estivo con impegno per entrambi i genitori di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30.05 di ogni anno. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con le figlie verrà suddiviso tra i genitori in via alternata, salvo diverso accordo;
le parti comunque concordano la più ampia facoltà di accordarsi anche in modo differente dal sopra descritto calendario in ragione delle esigenze obiettive delle figlie e/o dei singoli genitori, previo accordo, nel rispetto dei reciproci impegni personali, di lavoro.
4. Il signor verserà alla signora la somma mensile di 400,00 € Pt_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori (200,00 € per ciascuna figlia); detta somma sarà rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, come previsto per legge.
5. Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova che si intende qui interamente riportato e che le parti dichiarano di aver letto e recepito.
6. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora nella Parte_1 misura del 100%, che ne farà autonoma richiesta.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio reciproco mantenimento;
con l'adempimento dei suddetti accordi, inoltre, i coniugi dichiarano di aver integralmente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale.
8. I coniugi sin d'ora si autorizzano l'un l'altra al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio delle minori, accompagnate da uno dei genitori, con obbligo di reciproco preavviso.
2 9. Infine, i ricorrenti si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alle figlie un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con le famiglie di origine e a tutelare la figura paterna e materna.
10. Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate tra i coniugi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale Per_2 delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3044/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a SA ER D'ST (PD) Pt_2 il 3-8-2008, e li autorizza a vivere separati;
3 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA ER D'ST (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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