Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione degli atti presupposti

    La Corte rileva che il ricorrente ha ricevuto atti precedenti (intimazioni e comunicazione di ipoteca) che non sono stati impugnati nei termini di legge. Pertanto, la pretesa erariale è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte sull'irretrattabilità del credito in seguito alla mancata opposizione e sull'onere del contribuente di impugnare il primo atto immediatamente successivo alla cartella non notificata, pena l'inoppugnabilità della pretesa fiscale. La mancata impugnazione impedisce la proposizione di eccezioni, compresa quella di prescrizione, che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso l'atto precedentemente notificato. Di conseguenza, si ritiene insussistente qualunque effetto estintivo della pretesa impositiva per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 69
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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