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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0242023900513341400 4417,14 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130010322804000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140008171449000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150007828544000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il sig. Ricorrente_1 si oppone all'intimazione di pagamento 02420239005133414000 notificata il 09/10/2023.
Costituendosi l'ente, deduceva che le doglianze e le argomentazioni avversarie si appalesavano inattendibili e lo stesso ricorso era da dichiararsi infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi la ritualità della notifica degli atti presupposti nei termini che si vanno a precisare.
Come si evince dalla documentazione in atti, tra cartelle e l'odierno oggetto del contendere, il ricorrente ha ricevuto altri atti che intimavano il pagamento dei crediti sottesi;
atti che non sono stati tempestivamente impugnati e, pertanto, sono divenuti esecutivi:
in data 23/09/2016 l'intimazione di pagamento 02420169003078746000;
in data 08/05/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca 02476201900000730000;
in data 11/12/2019 l'intimazione di pagamento 02420199001892133000;
in data 25/08/2022 l'intimazione di pagamento 02420229000973604000.
Orbene, non essendo stati gli atti presupposti impugnati dal destinatario, la pretesa erariale, in essi consacrata, e' divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi che possano inficiare suddetti atti.
Per principio interpretativo consolidato, infatti, tale mancata impugnazione produce l'effetto della
“irretrattabilità del credito”. Ed invero, quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. Unite n. 23397/2016, su detta irretrattabilità in seguito alla mancata opposizione, è applicabile non solo alle cartelle ma a qualsiasi atto di riscossione coattiva.
Come affermato dalla Suprema Corte: “Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di una cartella di pagamento, poi, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento – aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo, però, lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intercorsa..” (Cass. civ. 08/06/2021, N. 15941).
Secondo costante giurisprudenza, quindi, soprattutto in ambito tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (da ultimo Cassaz. Ord. n. 8198/2022).
Tale concetto è espresso dalla Suprema Corte anche nella sent. (27/11/2023 n. 3390) ove sostiene: “è ovvio che l'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs.546.1992 non può interpretarsi nel senso che il recupero delle ragioni relative all'atto antecedente possa risalire per tutti gli atti indefinitamente precedenti a quello poi oggetto di ricorso, pena la indefinita soggezione e la tramutazione delle notifiche dei vari atti di un procedimento, in quello che altrimenti diventerebbe, semplicemente, un percorso ad ostacoli…..Il nostro ordinamento, infatti, prevede per l'attuazione della procedura esecutiva esattoriale, una serie di atti normativamente determinati che hanno lo scopo di mettere il contribuente in condizione non solo di conoscere la propria situazione debitoria, maanche di impugnare, di volta in volta, i singoli atti per sollevare contestazioni nel merito della pretesa.
Ciò, innanzi, al fine di evitare che il credito non contestato diventi definitivo e che l'Agente della Riscossione, per la funzione che gli è propria nell'interesse dello Stato, prosegua l'azione esecutiva, con dispendio di spese che, alla fine, gravano sui cittadini. In tal senso si è pronunciata anche da ultimo la Suprema Corte con ord, 23346/24 depositata il 29/8/24 ove ha confermato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art 21 D.Lgs 546/92 discende, da un lato che è irrilevante la questione di irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento“.
Opinare diversamente, del resto, significherebbe pervenire al paradosso di consentire a qualsiasi soggetto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate ritualmente, ovvero nel rispetto delle norme di legge, con conseguente violazione del fondamentale principio della certezza del diritto.
Ne consegue, peraltro, che, data la cristalizzazione degli effetti delle cartelle, deve ritenersi insussistente qualunque effetto estintivo della pretesa impositiva per prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Brindisi, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte resistente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1700,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Brindisi il 3.12.2025
IL GIUDICE
(NT AN LI)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0242023900513341400 4417,14 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130010322804000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420140008171449000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420150007828544000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il sig. Ricorrente_1 si oppone all'intimazione di pagamento 02420239005133414000 notificata il 09/10/2023.
Costituendosi l'ente, deduceva che le doglianze e le argomentazioni avversarie si appalesavano inattendibili e lo stesso ricorso era da dichiararsi infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi la ritualità della notifica degli atti presupposti nei termini che si vanno a precisare.
Come si evince dalla documentazione in atti, tra cartelle e l'odierno oggetto del contendere, il ricorrente ha ricevuto altri atti che intimavano il pagamento dei crediti sottesi;
atti che non sono stati tempestivamente impugnati e, pertanto, sono divenuti esecutivi:
in data 23/09/2016 l'intimazione di pagamento 02420169003078746000;
in data 08/05/2019 la comunicazione preventiva di ipoteca 02476201900000730000;
in data 11/12/2019 l'intimazione di pagamento 02420199001892133000;
in data 25/08/2022 l'intimazione di pagamento 02420229000973604000.
Orbene, non essendo stati gli atti presupposti impugnati dal destinatario, la pretesa erariale, in essi consacrata, e' divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi che possano inficiare suddetti atti.
Per principio interpretativo consolidato, infatti, tale mancata impugnazione produce l'effetto della
“irretrattabilità del credito”. Ed invero, quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. Unite n. 23397/2016, su detta irretrattabilità in seguito alla mancata opposizione, è applicabile non solo alle cartelle ma a qualsiasi atto di riscossione coattiva.
Come affermato dalla Suprema Corte: “Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di una cartella di pagamento, poi, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento – aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo, però, lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intercorsa..” (Cass. civ. 08/06/2021, N. 15941).
Secondo costante giurisprudenza, quindi, soprattutto in ambito tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (da ultimo Cassaz. Ord. n. 8198/2022).
Tale concetto è espresso dalla Suprema Corte anche nella sent. (27/11/2023 n. 3390) ove sostiene: “è ovvio che l'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs.546.1992 non può interpretarsi nel senso che il recupero delle ragioni relative all'atto antecedente possa risalire per tutti gli atti indefinitamente precedenti a quello poi oggetto di ricorso, pena la indefinita soggezione e la tramutazione delle notifiche dei vari atti di un procedimento, in quello che altrimenti diventerebbe, semplicemente, un percorso ad ostacoli…..Il nostro ordinamento, infatti, prevede per l'attuazione della procedura esecutiva esattoriale, una serie di atti normativamente determinati che hanno lo scopo di mettere il contribuente in condizione non solo di conoscere la propria situazione debitoria, maanche di impugnare, di volta in volta, i singoli atti per sollevare contestazioni nel merito della pretesa.
Ciò, innanzi, al fine di evitare che il credito non contestato diventi definitivo e che l'Agente della Riscossione, per la funzione che gli è propria nell'interesse dello Stato, prosegua l'azione esecutiva, con dispendio di spese che, alla fine, gravano sui cittadini. In tal senso si è pronunciata anche da ultimo la Suprema Corte con ord, 23346/24 depositata il 29/8/24 ove ha confermato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art 21 D.Lgs 546/92 discende, da un lato che è irrilevante la questione di irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento“.
Opinare diversamente, del resto, significherebbe pervenire al paradosso di consentire a qualsiasi soggetto di capovolgere continuamente delle situazioni di fatto ormai consolidatesi quali sono, appunto, le notifiche effettuate ritualmente, ovvero nel rispetto delle norme di legge, con conseguente violazione del fondamentale principio della certezza del diritto.
Ne consegue, peraltro, che, data la cristalizzazione degli effetti delle cartelle, deve ritenersi insussistente qualunque effetto estintivo della pretesa impositiva per prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Brindisi, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte resistente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1700,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, se dovuti.
Cosi' deciso in Brindisi il 3.12.2025
IL GIUDICE
(NT AN LI)