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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 2408/2025 Ruolo Generale V. G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 06.05.2025 da: nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta mandati in atti,
[...] dall'avv. Fabio Mesto;
-RICORRENTI -
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 06.05.2025, finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione separativa, di cui al ricorso per separazione consensuale, del 12.06.2013
(convenzione separativa poi omologata dal Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 14997/2013, pubblicato il 12.12.2013);
-rilevato che il predetto accordo di separazione prevedeva a carico di l'obbligo del Parte_1 versamento in favore della della somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di Pt_2 mantenimento;
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'indipendenza economica della attraverso l'erogazione di una Pt_2 pensione di invalidità civile, da parte dell'INPS, di complessivi € 350,00 mensili;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla revoca dell'assegno di mantenimento, di € 300,00 mensili, in favore della disposto in sede di convenzione separativa;
Pt_2
-rilevato che tale nuovo accordo non contrasta con le disposizioni di legge;
-rilevato che, in data 20.05.2025, il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta con ricorso congiunto;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, in data 06.05.2025, da , così Parte_1 Parte_2 provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, del 12.06.2013, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con decreto di omologazione n. cronol. 14997/2013, pubblicato il 12.12.2013; DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di di versare Parte_1 in favore di , la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento;
REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2025, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da alla a titolo di assegno di mantenimento;
Parte_1 Pt_2 NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 2408/2025 Ruolo Generale V. G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 06.05.2025 da: nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta mandati in atti,
[...] dall'avv. Fabio Mesto;
-RICORRENTI -
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 06.05.2025, finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione separativa, di cui al ricorso per separazione consensuale, del 12.06.2013
(convenzione separativa poi omologata dal Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 14997/2013, pubblicato il 12.12.2013);
-rilevato che il predetto accordo di separazione prevedeva a carico di l'obbligo del Parte_1 versamento in favore della della somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di Pt_2 mantenimento;
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'indipendenza economica della attraverso l'erogazione di una Pt_2 pensione di invalidità civile, da parte dell'INPS, di complessivi € 350,00 mensili;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla revoca dell'assegno di mantenimento, di € 300,00 mensili, in favore della disposto in sede di convenzione separativa;
Pt_2
-rilevato che tale nuovo accordo non contrasta con le disposizioni di legge;
-rilevato che, in data 20.05.2025, il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta con ricorso congiunto;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, in data 06.05.2025, da , così Parte_1 Parte_2 provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, del 12.06.2013, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con decreto di omologazione n. cronol. 14997/2013, pubblicato il 12.12.2013; DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di di versare Parte_1 in favore di , la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento;
REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2025, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da alla a titolo di assegno di mantenimento;
Parte_1 Pt_2 NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.Giuseppe Disabato