Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da
LU AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1140/2023 pubblicata il 4.12.2023 dal Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, nel ricorso R.G. n. 367/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. EN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Locri ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 18.4.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
In data 30.3.2026 parte ricorrente ha depositato la nota dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria del 19.1.2026 con cui si comunicava l’avvenuta esecuzione della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza di cui all’oggetto, in data 12.1.2026, quindi successivamente alla proposizione del ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione alle spese processuali.
Alla camera di consiglio del 15.4.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Con la nota del 19.1.2026 è stato comunicato dal Ministero resistente che la Sogei S.p.A. gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente” aveva provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Locri n. 1140/2023 in favore della ricorrente con accredito avvenuto il 12.1.2026.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero –stante la posteriorità dell’ottemperanza all’avvio del presente giudizio– al pagamento delle spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto dell’andamento e della natura della lite e con distrazione in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
EN OT, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EN OT | ER TI |
IL SEGRETARIO