TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2036/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile Composto dai magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2036/2025 promosso da:
, C.F. , n. a NICOSIA Parte_1 C.F._1
(EN) il 01/04/1994; rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIO PANTANO DONATELLA, elett.te dom.ta in VIALE KENNEDY 50 SAN CATALDO, presso il difensore;
e
, C.F. n. a LA SPEZIA (SP) il 11/01/1992 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PERUGINI EMANUELE, elett.te dom.to in CORSO MATTEOTTI 224 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore;
-ricorrenti-
Avente ad oggetto oggetto: separazione su domanda congiunta delle parti con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege-
sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visti il ricorso del 25.5.2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione personale tenutasi nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge;
considerato che le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
PRINCIPATO , C.F. , n. a NICOSIA Parte_1 C.F._1
(EN) il 01/04/1994;
E
, C.F. n. a LA SPEZIA (SP) il 11/01/1992 Parte_2 C.F._2
Aventi contratto matrimonio il 24/08/2013 a LA SPEZIA trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LA SPEZIA, anno 2013, alle condizioni indicate in ricorso di cui il collegio prende atto e che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA SPEZIA di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 24/08/2013 trascritto all'anno 2013
DISPONE
la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 02/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile Composto dai magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2036/2025 promosso da:
, C.F. , n. a NICOSIA Parte_1 C.F._1
(EN) il 01/04/1994; rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIO PANTANO DONATELLA, elett.te dom.ta in VIALE KENNEDY 50 SAN CATALDO, presso il difensore;
e
, C.F. n. a LA SPEZIA (SP) il 11/01/1992 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PERUGINI EMANUELE, elett.te dom.to in CORSO MATTEOTTI 224 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore;
-ricorrenti-
Avente ad oggetto oggetto: separazione su domanda congiunta delle parti con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege-
sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visti il ricorso del 25.5.2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione personale tenutasi nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge;
considerato che le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
PRINCIPATO , C.F. , n. a NICOSIA Parte_1 C.F._1
(EN) il 01/04/1994;
E
, C.F. n. a LA SPEZIA (SP) il 11/01/1992 Parte_2 C.F._2
Aventi contratto matrimonio il 24/08/2013 a LA SPEZIA trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LA SPEZIA, anno 2013, alle condizioni indicate in ricorso di cui il collegio prende atto e che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA SPEZIA di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 24/08/2013 trascritto all'anno 2013
DISPONE
la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 02/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà