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Articolo 5 della Legge 4 novembre 1997, n. 413
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Articolo 4
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Legge 4 novembre 1997, n. 413
Articolo 5 della Legge 4 novembre 1997, n. 413
Versione
3 dicembre 1997
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1997
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