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1 dicembre 1971
1 dicembre 1971
Art. 2. (Natura del trattamento di previdenza)
Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6661Provvedimento: […] Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto godono di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (art. 2 Legge 29 ottobre 1971, n. 889), amministrato da un Fondo speciale dell'Inps. […]Leggi di più...
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