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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6660 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13110/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13110 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione in data 5.3.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente alla Piazzetta Pignasecca, 3, C.F._1
nata a [...] [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...]
9, nata a [...] il l'11.08.1991 (C.F. CP_1
) ed ivi residente al Vico Due Porte a Toledo, 13 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Lallo, C.F.:
con studio in Napoli al Corso Secondigliano, C.F._4
230/C, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
E
oggi con sede legale in Controparte_2 CP_3
Milano al Viale Certosa n. 222 – 20156 Milano, P.Iva , in P.IVA_1
persona del procuratore pro tempore Dott. , elett.te Controparte_4
dom.ta in Forio d'Ischia alla Via Belvedere n. 39 presso lo studio dell'Avv. Paola Piscopo, c.f. , che la rappresenta C.F._5
e la difende giusta procura in atti;
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37924/21 resa dal Giudice di
Pace di Napoli depositata in data 17.12.2021;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , e Parte_1 Parte_2 CP_1
convenivano in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Napoli la deducendo: - che, in data Controparte_2
21.01.2012, alle ore 11:30, il ciclomotore Honda SH tg. CP76728 di proprietà di e condotto da , con a Parte_2 Parte_1
bordo, in qualità di terza trasportata, , veniva investito da CP_1 un furgone Iveco tg. BK 086 KN assicurato con la Controparte_5
ora - che, a seguito dell'urto, il
[...] Controparte_6 motociclo Honda SH riportava danni ed entrambi gli occupanti dello stesso rimanevano feriti e venivano soccorsi all'Ospedale Cardarelli dove veniva diagnosticato loro un trauma cervicale;
- che il procuratore di essi attori definiva il sinistro con la per Controparte_5
gli importi di € 2.800,00 per ed € 1.700,00 per Pt_1 Parte_2 comprensivi delle spese legali, importi mai pervenuti agli stessi, i quali disconoscevano di aver mai ricevuto i relativi assegni e per i quali veniva sporta denuncia-querela contro ignoti;
- che richiedevano ad essa
- 2 -
convenuta l'erogazione di un nuovo pagamento dei suddetti importi, senza esito.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_6 il corretto invio degli assegni, ricevuti dal difensore di essi attori e poi dallo stesso consegnati non ai propri assistiti, ma a un soggetto terzo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese, anche per lite temeraria.
Terminata la fase istruttoria, il Giudice di Pace con la sentenza n.
37924/21 rigettava la domanda attorea, condannando gli attori alle spese di lite, anche per lite temeraria.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, hanno proposto appello gli odierni appellanti chiedendone l'integrale riforma, oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 5.000,00, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita anche in questo giudizio la Controparte_6
eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza,
[...]
chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti alle spese di lite, anche per lite temeraria.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 5.3.2025.
Preliminarmente si osserva che va disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellanti con la comparsa conclusionale, di difetto della procura alle liti della compagnia, in quanto la procura originariamente rilasciata per il giudizio innanzi al Giudice di Pace conteneva il riferimento anche ai gradi successivi.
Si osserva poi che l'appello è ammissibile in quanto gli appellanti hanno censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non hanno condiviso, proposto la decisione contraria
- 3 -
a loro favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
In via preliminare, questo giudice condivide la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace con riferimento alla posizione della . Invero, CP_1
non sussiste una sua legittimazione attiva in quanto non si evince alcuna deduzione nell'appello inerente alla sua posizione processuale.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal
Giudice di primo grado, atteso che non è emersa alcuna responsabilità, ad alcun titolo, della convenuta compagnia nella dinamica degli eventi descritti.
Invero, la compagnia assicuratrice, mediante l'emissione e l'invio degli assegni suddetti al procuratore di parte appellante, si liberava della propria obbligazione di pagamento, in esecuzione dell'accordo di definizione della lite.
Si osserva che l'adempimento (artt. 1176-1217 c.c.) consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Ne consegue che l'esatto adempimento “libera” il debitore dal vincolo obbligatorio e soddisfa l'interesse del creditore.
La parte creditrice, dal canto suo, deve cooperare con il debitore per evitare che per quest'ultimo l'adempimento risulti gravoso inutilmente od oltremisura, in applicazione del principio di buona fede e correttezza
(art. 1175 c.c.) nell'esecuzione dell'accordo.
- 4 -
Ne deriva che alcuna responsabilità può ascriversi in capo all'odierna appellata, avendo la stessa correttamente inviato gli assegni al legale rappresentante delle parti, il quale, ricevendoli, avrebbe dovuto sincerarsi dell'identità di colui o coloro che ne richiedevano la consegna, per poi portarli all'incasso.
Gli odierni appellanti avrebbero dovuto al limite agire contro la Banca e non certo verso l'assicurazione.
Infine, si osserva che legittimamente il Giudice di Pace ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto nel caso di specie manca quel minimo di diligenza e di prudenza necessari per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al Tribunale, valore entro i 5.200,00), con l'esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta.
Si ritiene infine di condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per questo grado di giudizio, per la pervicacia con cui hanno insistito nel coltivare una pretesa assolutamente infondata. Pertanto, tenuto conto del valore della controversia, si stima equa una condanna ad euro 300,00 per lite temeraria.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge)
- 5 -
per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37924/21:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della oggi della Controparte_6 CP_3
somma di € 300,00 a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria;
- condanna , e , Parte_1 Parte_2 CP_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della oggi che si Controparte_6 CP_3 liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione al difensore;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico degli appellanti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13110 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione in data 5.3.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente alla Piazzetta Pignasecca, 3, C.F._1
nata a [...] [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...]
9, nata a [...] il l'11.08.1991 (C.F. CP_1
) ed ivi residente al Vico Due Porte a Toledo, 13 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Lallo, C.F.:
con studio in Napoli al Corso Secondigliano, C.F._4
230/C, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
E
oggi con sede legale in Controparte_2 CP_3
Milano al Viale Certosa n. 222 – 20156 Milano, P.Iva , in P.IVA_1
persona del procuratore pro tempore Dott. , elett.te Controparte_4
dom.ta in Forio d'Ischia alla Via Belvedere n. 39 presso lo studio dell'Avv. Paola Piscopo, c.f. , che la rappresenta C.F._5
e la difende giusta procura in atti;
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37924/21 resa dal Giudice di
Pace di Napoli depositata in data 17.12.2021;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , e Parte_1 Parte_2 CP_1
convenivano in giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Napoli la deducendo: - che, in data Controparte_2
21.01.2012, alle ore 11:30, il ciclomotore Honda SH tg. CP76728 di proprietà di e condotto da , con a Parte_2 Parte_1
bordo, in qualità di terza trasportata, , veniva investito da CP_1 un furgone Iveco tg. BK 086 KN assicurato con la Controparte_5
ora - che, a seguito dell'urto, il
[...] Controparte_6 motociclo Honda SH riportava danni ed entrambi gli occupanti dello stesso rimanevano feriti e venivano soccorsi all'Ospedale Cardarelli dove veniva diagnosticato loro un trauma cervicale;
- che il procuratore di essi attori definiva il sinistro con la per Controparte_5
gli importi di € 2.800,00 per ed € 1.700,00 per Pt_1 Parte_2 comprensivi delle spese legali, importi mai pervenuti agli stessi, i quali disconoscevano di aver mai ricevuto i relativi assegni e per i quali veniva sporta denuncia-querela contro ignoti;
- che richiedevano ad essa
- 2 -
convenuta l'erogazione di un nuovo pagamento dei suddetti importi, senza esito.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_6 il corretto invio degli assegni, ricevuti dal difensore di essi attori e poi dallo stesso consegnati non ai propri assistiti, ma a un soggetto terzo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese, anche per lite temeraria.
Terminata la fase istruttoria, il Giudice di Pace con la sentenza n.
37924/21 rigettava la domanda attorea, condannando gli attori alle spese di lite, anche per lite temeraria.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, hanno proposto appello gli odierni appellanti chiedendone l'integrale riforma, oltre al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 5.000,00, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita anche in questo giudizio la Controparte_6
eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza,
[...]
chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti alle spese di lite, anche per lite temeraria.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 5.3.2025.
Preliminarmente si osserva che va disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellanti con la comparsa conclusionale, di difetto della procura alle liti della compagnia, in quanto la procura originariamente rilasciata per il giudizio innanzi al Giudice di Pace conteneva il riferimento anche ai gradi successivi.
Si osserva poi che l'appello è ammissibile in quanto gli appellanti hanno censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non hanno condiviso, proposto la decisione contraria
- 3 -
a loro favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
In via preliminare, questo giudice condivide la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace con riferimento alla posizione della . Invero, CP_1
non sussiste una sua legittimazione attiva in quanto non si evince alcuna deduzione nell'appello inerente alla sua posizione processuale.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal
Giudice di primo grado, atteso che non è emersa alcuna responsabilità, ad alcun titolo, della convenuta compagnia nella dinamica degli eventi descritti.
Invero, la compagnia assicuratrice, mediante l'emissione e l'invio degli assegni suddetti al procuratore di parte appellante, si liberava della propria obbligazione di pagamento, in esecuzione dell'accordo di definizione della lite.
Si osserva che l'adempimento (artt. 1176-1217 c.c.) consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Ne consegue che l'esatto adempimento “libera” il debitore dal vincolo obbligatorio e soddisfa l'interesse del creditore.
La parte creditrice, dal canto suo, deve cooperare con il debitore per evitare che per quest'ultimo l'adempimento risulti gravoso inutilmente od oltremisura, in applicazione del principio di buona fede e correttezza
(art. 1175 c.c.) nell'esecuzione dell'accordo.
- 4 -
Ne deriva che alcuna responsabilità può ascriversi in capo all'odierna appellata, avendo la stessa correttamente inviato gli assegni al legale rappresentante delle parti, il quale, ricevendoli, avrebbe dovuto sincerarsi dell'identità di colui o coloro che ne richiedevano la consegna, per poi portarli all'incasso.
Gli odierni appellanti avrebbero dovuto al limite agire contro la Banca e non certo verso l'assicurazione.
Infine, si osserva che legittimamente il Giudice di Pace ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto nel caso di specie manca quel minimo di diligenza e di prudenza necessari per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al Tribunale, valore entro i 5.200,00), con l'esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta.
Si ritiene infine di condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per questo grado di giudizio, per la pervicacia con cui hanno insistito nel coltivare una pretesa assolutamente infondata. Pertanto, tenuto conto del valore della controversia, si stima equa una condanna ad euro 300,00 per lite temeraria.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge)
- 5 -
per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37924/21:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della oggi della Controparte_6 CP_3
somma di € 300,00 a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria;
- condanna , e , Parte_1 Parte_2 CP_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della oggi che si Controparte_6 CP_3 liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione al difensore;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico degli appellanti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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