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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI AS all'udienza del 02/10/2025 nella causa n. 374/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PERUZZO ERIKA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
NU. Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 13.4.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 Cont dipendenze di dal 22.7.2020 al 1.6.2023, in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), inquadrato come operaio, sesto livello, CCNL Commercio Terziario, e ha lamentato il mancato pagamento delle retribuzioni mensili da gennaio 2023 fino alla cessazione del rapporto, oltre che della quattordicesima mensilità
2022/2023 e della tredicesima mensilità 2023, nonché del TFR, e la mancata consegna delle buste paga dal mese di luglio 2022. Egli ha chiesto, quindi, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 7.089,28 a titolo di retribuzioni maturate da gennaio 2023, comprese le mensilità aggiuntive, e della somma lorda di € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, Nu. non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
1 RGL n. 374/2024
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta e l'escussione di due testimoni.
All'udienza odierna, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, all'esito, la causa è così decisa.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti emergono dalla documentazione prodotta (modulo di recesso, buste paga): il rapporto risulta iniziato in data
22.7.2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale
50%; il lavoratore è stato assunto con qualifica di operaio ed inquadrato nel 6° livello CCNL
Commercio e Terziario;
il rapporto è cessato per dimissioni del lavoratore con decorrenza
1.6.2023 motivate con l'affermato mancato pagamento della retribuzione a partire da gennaio 2023;
- le due testimoni escusse in corso di causa, moglie e figlia del ricorrente, entrambe con il medesimo conviventi all'epoca dei fatti, hanno confermato che ha Parte_1 lavorato con continuità per la resistente dal 2020 al mese di maggio 2023, svolgendo mansioni di falegname e montatore/smontatore di cucine, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00;
- in materia di responsabilità contrattuale, l'attore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n.13533/2001);
- nel caso di specie, mediante la produzione della documentazione sopra menzionata, corroborata ad abundantiam dalle deposizioni testimoniali acquisite, il lavoratore ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente;
- restando contumace, invece, la società non ha fornito la prova, com'era suo onere, di aver adempiuto l'obbligazione retributiva, né ha allegato e dimostrato la ricorrenza di cause diverse di estinzione della stessa;
- sulla scorta di quanto esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento delle somme a titolo di retribuzione risulta meritevole di accoglimento, sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che appare corretto per quanto concerne sia il livello di inquadramento e il CCNL di riferimento, sia gli istituti contrattuali applicati;
- in conclusione, la convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.089,28, in aggiunta ad € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
2 RGL n. 374/2024
- le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo al valore della domanda e alla attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna Nu. a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 7.089,28 in aggiunta alla somma di € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. se versato.
Alessandria, 2.10.2025.
Il Giudice
VI AS
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI AS all'udienza del 02/10/2025 nella causa n. 374/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PERUZZO ERIKA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
NU. Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 13.4.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 Cont dipendenze di dal 22.7.2020 al 1.6.2023, in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), inquadrato come operaio, sesto livello, CCNL Commercio Terziario, e ha lamentato il mancato pagamento delle retribuzioni mensili da gennaio 2023 fino alla cessazione del rapporto, oltre che della quattordicesima mensilità
2022/2023 e della tredicesima mensilità 2023, nonché del TFR, e la mancata consegna delle buste paga dal mese di luglio 2022. Egli ha chiesto, quindi, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 7.089,28 a titolo di retribuzioni maturate da gennaio 2023, comprese le mensilità aggiuntive, e della somma lorda di € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, Nu. non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
1 RGL n. 374/2024
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta e l'escussione di due testimoni.
All'udienza odierna, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, all'esito, la causa è così decisa.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti emergono dalla documentazione prodotta (modulo di recesso, buste paga): il rapporto risulta iniziato in data
22.7.2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale
50%; il lavoratore è stato assunto con qualifica di operaio ed inquadrato nel 6° livello CCNL
Commercio e Terziario;
il rapporto è cessato per dimissioni del lavoratore con decorrenza
1.6.2023 motivate con l'affermato mancato pagamento della retribuzione a partire da gennaio 2023;
- le due testimoni escusse in corso di causa, moglie e figlia del ricorrente, entrambe con il medesimo conviventi all'epoca dei fatti, hanno confermato che ha Parte_1 lavorato con continuità per la resistente dal 2020 al mese di maggio 2023, svolgendo mansioni di falegname e montatore/smontatore di cucine, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00;
- in materia di responsabilità contrattuale, l'attore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n.13533/2001);
- nel caso di specie, mediante la produzione della documentazione sopra menzionata, corroborata ad abundantiam dalle deposizioni testimoniali acquisite, il lavoratore ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente;
- restando contumace, invece, la società non ha fornito la prova, com'era suo onere, di aver adempiuto l'obbligazione retributiva, né ha allegato e dimostrato la ricorrenza di cause diverse di estinzione della stessa;
- sulla scorta di quanto esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento delle somme a titolo di retribuzione risulta meritevole di accoglimento, sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che appare corretto per quanto concerne sia il livello di inquadramento e il CCNL di riferimento, sia gli istituti contrattuali applicati;
- in conclusione, la convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.089,28, in aggiunta ad € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
2 RGL n. 374/2024
- le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo al valore della domanda e alla attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna Nu. a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 7.089,28 in aggiunta alla somma di € 1.975,19 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. se versato.
Alessandria, 2.10.2025.
Il Giudice
VI AS
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