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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. AN CE Presidente dott.ssa LL AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 10334 del ruolo generale dell'anno
2025, promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'Avv. Cathy La Torre, rappresentante e difensore;
ricorrente con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile ed autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 150/2011
Conclusioni: come da verbale del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/9/2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo: di disporre la rettifica dei propri dati anagrafici, con modifica del genere da maschile in femminile e del prenome da “ in “ ”, e, per l'effetto, di Pt_1 Per_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la conseguente rettifica dell'atto di nascita;
di accertare, a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, ferma la libertà di sottoporsi agli interventi chirurgici di conferma di genere e senza la previa
1 autorizzazione del Tribunale;
in subordine, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di conferma di genere.
A sostegno della richiesta ha dedotto: di aver sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico;
di essersi rivolta alla dott.ssa CP_1
e al dott. rispettivamente dirigente psicologa e dirigente psichiatra
[...] Persona_2
presso l'A.S.P. di Palermo, al fine di ottenere un supporto psicodiagnostico;
che i predetti professionisti hanno ravvisato la propria disforia di genere;
di aver avviato la terapia ormonale femminilizzante nel 2016 con il dott. . Parte_2
All'udienza del 3/12/2025, parte ricorrente ha confermato la propria volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche, dichiarando di essersi da sempre identificata nel genere femminile, e la propria intenzione di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari.
Il Pubblico Ministero, in data 8/9/2025, ha depositato parere favorevole all'accoglimento della domanda e nulla ha osservato in udienza.
2. Ebbene, la domanda è meritevole di accoglimento.
Dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1.9.2011,
n. 150, come riformato a seguito dell'ultima novella, “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Nel caso di specie, non si ravvisano contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che parte ricorrente non risulta sposata né ha figli.
Nel merito, va premesso che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso di specie, all'udienza del 3/12/2025, parte ricorrente, nel descrivere l'iter personale che l'ha condotta alla proposizione della domanda, ha dichiarato: “fin da piccola ho manifestato la preferenza per giocattoli femminili. La consapevolezza della disforia è maturata negli anni, ho fatto un percorso vocazionale anche all'interno di un seminario rogazionista, ero seguita da un padre spirituale, per acquisire questa consapevolezza. Ho iniziato la terapia ormonale nel 2016.
2 Tutti i miei amici mi conoscono come donna e mi chiamano La mia famiglia mi supporta Per_1
e mi sostiene, così come il mio ragazzo. Ho intenzione di sottopormi agli interventi chirurgici necessari”.
Le superiori allegazioni hanno trovato riscontro nella documentazione medica in atti, avendo parte ricorrente prodotto la relazione endocrinologica, a firma del dott. Pt_2
, dell'1/8/2016, nonché l'attestazione del medesimo specialista del 20/11/2024 nella
[...]
quale si dà atto del proseguimento della terapia ormonale.
Parte ricorrente ha prodotto, altresì, la relazione psicodiagnostica proveniente da struttura pubblica, da cui emerge che “il disagio dell'incongruenza di genere, ovvero di permanere nel senso opposto a quello desiderato e sentito come proprio, appare aver assunto livelli clinicamente significativi che consentono di formulare diagnosi di Disturbo dell'identità di genere, in assenza di psicopatologia in atto”.
Sulla scorta di tali dati, valutato il percorso ormonale compiuto da parte ricorrente, avuto riguardo alle manifestazioni comportamentali legate all'identificazione con il genere femminile, esclusa l'esistenza di patologie psichiatriche ed appurato il cambiamento avviato, devesi senz'altro autorizzare la rettificazione del sesso anagrafico della parte ricorrente da maschile a femminile.
Quanto alla domanda subordinata relativa all'autorizzazione ai trattamenti medico- chirurgici funzionali all'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile, tale autorizzazione, sebbene non necessaria ai fini della rettificazione del sesso per le ragioni di seguito esposte, va senz'altro disposta.
Come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
3 In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti delle relazioni in atti, va quindi senz'altro autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici, come chiesto da parte ricorrente, nonché, per quanto occorra, il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Va, pertanto, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte ricorrente del nome “ Per_1
in luogo del nome “ . Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
3. In ordine alle spese processuali, le spese restano a carico di parte ricorrente, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, sentito il Pubblico
Ministero, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta da dispone Parte_1
rettificarsi l'attribuzione di sesso da maschile a femminile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di nato a [...] il Parte_1
17/6/1997;
• dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di “ con “ , con conseguente annotazione negli atti dello stato Pt_1 Per_1
civile;
• autorizza parte attrice a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile;
4 • dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Castelvetrano per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL AM AN CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. AN CE Presidente dott.ssa LL AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 10334 del ruolo generale dell'anno
2025, promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'Avv. Cathy La Torre, rappresentante e difensore;
ricorrente con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile ed autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 150/2011
Conclusioni: come da verbale del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/9/2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo: di disporre la rettifica dei propri dati anagrafici, con modifica del genere da maschile in femminile e del prenome da “ in “ ”, e, per l'effetto, di Pt_1 Per_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la conseguente rettifica dell'atto di nascita;
di accertare, a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici, alla luce della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, ferma la libertà di sottoporsi agli interventi chirurgici di conferma di genere e senza la previa
1 autorizzazione del Tribunale;
in subordine, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di conferma di genere.
A sostegno della richiesta ha dedotto: di aver sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico;
di essersi rivolta alla dott.ssa CP_1
e al dott. rispettivamente dirigente psicologa e dirigente psichiatra
[...] Persona_2
presso l'A.S.P. di Palermo, al fine di ottenere un supporto psicodiagnostico;
che i predetti professionisti hanno ravvisato la propria disforia di genere;
di aver avviato la terapia ormonale femminilizzante nel 2016 con il dott. . Parte_2
All'udienza del 3/12/2025, parte ricorrente ha confermato la propria volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche, dichiarando di essersi da sempre identificata nel genere femminile, e la propria intenzione di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari.
Il Pubblico Ministero, in data 8/9/2025, ha depositato parere favorevole all'accoglimento della domanda e nulla ha osservato in udienza.
2. Ebbene, la domanda è meritevole di accoglimento.
Dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1.9.2011,
n. 150, come riformato a seguito dell'ultima novella, “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Nel caso di specie, non si ravvisano contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che parte ricorrente non risulta sposata né ha figli.
Nel merito, va premesso che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso di specie, all'udienza del 3/12/2025, parte ricorrente, nel descrivere l'iter personale che l'ha condotta alla proposizione della domanda, ha dichiarato: “fin da piccola ho manifestato la preferenza per giocattoli femminili. La consapevolezza della disforia è maturata negli anni, ho fatto un percorso vocazionale anche all'interno di un seminario rogazionista, ero seguita da un padre spirituale, per acquisire questa consapevolezza. Ho iniziato la terapia ormonale nel 2016.
2 Tutti i miei amici mi conoscono come donna e mi chiamano La mia famiglia mi supporta Per_1
e mi sostiene, così come il mio ragazzo. Ho intenzione di sottopormi agli interventi chirurgici necessari”.
Le superiori allegazioni hanno trovato riscontro nella documentazione medica in atti, avendo parte ricorrente prodotto la relazione endocrinologica, a firma del dott. Pt_2
, dell'1/8/2016, nonché l'attestazione del medesimo specialista del 20/11/2024 nella
[...]
quale si dà atto del proseguimento della terapia ormonale.
Parte ricorrente ha prodotto, altresì, la relazione psicodiagnostica proveniente da struttura pubblica, da cui emerge che “il disagio dell'incongruenza di genere, ovvero di permanere nel senso opposto a quello desiderato e sentito come proprio, appare aver assunto livelli clinicamente significativi che consentono di formulare diagnosi di Disturbo dell'identità di genere, in assenza di psicopatologia in atto”.
Sulla scorta di tali dati, valutato il percorso ormonale compiuto da parte ricorrente, avuto riguardo alle manifestazioni comportamentali legate all'identificazione con il genere femminile, esclusa l'esistenza di patologie psichiatriche ed appurato il cambiamento avviato, devesi senz'altro autorizzare la rettificazione del sesso anagrafico della parte ricorrente da maschile a femminile.
Quanto alla domanda subordinata relativa all'autorizzazione ai trattamenti medico- chirurgici funzionali all'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile, tale autorizzazione, sebbene non necessaria ai fini della rettificazione del sesso per le ragioni di seguito esposte, va senz'altro disposta.
Come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
3 In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti delle relazioni in atti, va quindi senz'altro autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici, come chiesto da parte ricorrente, nonché, per quanto occorra, il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Va, pertanto, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte ricorrente del nome “ Per_1
in luogo del nome “ . Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
3. In ordine alle spese processuali, le spese restano a carico di parte ricorrente, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, sentito il Pubblico
Ministero, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta da dispone Parte_1
rettificarsi l'attribuzione di sesso da maschile a femminile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di nato a [...] il Parte_1
17/6/1997;
• dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di “ con “ , con conseguente annotazione negli atti dello stato Pt_1 Per_1
civile;
• autorizza parte attrice a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'identità di genere femminile;
4 • dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Castelvetrano per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo il 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL AM AN CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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