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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479230 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e condanna alla spese di lite
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo riferito alla TA e alla FA per gli anni di imposta 2018-2021 per l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impositivo in quanto: la pretesa di cui all'annualità 2018 sarebbe prescritta;
non sarebbe stato attivato il contraddittorio preventivo;
in ogni caso, la stessa nell'anno
2021 non abitava nell'appartamento oggetto di accertamento ma si era trasferita in Via del Santuario Regina degli apostoli e, per gli altri anni, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
le sanzioni erano state erroneamente applicate.
Si è costituita Roma Capitale che ha evidenziato che, in data 16 gennaio 2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250100113132 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401479230. Ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con la memoria la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della controversia va dato atto che Roma Capitale, come riconosciuto dalla ricorrente nella successiva memoria, ha emesso l'atto di annullamento totale dell'atto impugnato, il che determina la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la tempestività dell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, avvenuta il 16 gennaio 2015, a pochi giorni dalla notifica del ricorso, comporta la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479230 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e condanna alla spese di lite
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo riferito alla TA e alla FA per gli anni di imposta 2018-2021 per l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impositivo in quanto: la pretesa di cui all'annualità 2018 sarebbe prescritta;
non sarebbe stato attivato il contraddittorio preventivo;
in ogni caso, la stessa nell'anno
2021 non abitava nell'appartamento oggetto di accertamento ma si era trasferita in Via del Santuario Regina degli apostoli e, per gli altri anni, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
le sanzioni erano state erroneamente applicate.
Si è costituita Roma Capitale che ha evidenziato che, in data 16 gennaio 2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250100113132 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401479230. Ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con la memoria la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della controversia va dato atto che Roma Capitale, come riconosciuto dalla ricorrente nella successiva memoria, ha emesso l'atto di annullamento totale dell'atto impugnato, il che determina la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la tempestività dell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, avvenuta il 16 gennaio 2015, a pochi giorni dalla notifica del ricorso, comporta la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.