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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1792/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Marconi, n. 24, presso lo Parte_1 nico Colaci (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ntia, via Machiavelli n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 32/2024, notificata il 12.07.2024, con l' gli intimava, a titolo di sanzione amministrativa, l'importo pari a CP_1
7.200,00€, per av senza regolare assunzione tre lavoratori. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'Istituto del potere di emettere la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e la sproporzionalità della sanzione comminata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità e/o annullare gli atti impugnati;
2) in via gradata, rideterminare la sanzione applicando il minimo previsto dalla normativa vigente;
3) condannare l Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente gi
[...] curatore costituito che si dichiara antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
di Vibo Valentia, contestando le avverse pretese e chiedend
[...] elle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'ordinanza ingiunzione, n. 32/2024.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito dell'accesso ispettivo, operato dalla Guardia di Finanza, il 19.08.2019, poi riportato dal Verbale di Accertamento Unico e Notificazione n. 2020/VV111/00003 del 12.02.2020, è stato rilevata la violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. lsg. n. 151/2015, e successive modifiche “per aver occupato senza regolare assunzione, a far data dal 18.08.2019, per n. 2 giornate di lavoro effettivo ciascuno, i lavoratori
(nato nella Repubblica Centrafricana l'01.01.1996) e (nato in [...]_1
94)” e “per aver occupato senza regolare assunzione, 08.2019, per n. 9 giornate di lavoro effettivo il lavoratore (nato in [...] il Persona_2
10.09.1998)”.
4. La deduzione avanzata del ricorrente, atta a inficiare la validità dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in ragione dell'intempestività dell'azione dell' , non può trovare CP_1 accoglimento, perché, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981: “ e, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. L' , tuttavia, ha documentato di aver agito tempestivamente, nel pieno rispetto dei CP_1 ter ziali di 90 giorni, decorrenti dal completamento dell'attività istruttoria, culminato Co il 14.11.2019 (allegato 4, della memoria di costituzione), momento in cui l' ha avuto contezza della busta paga di ottobre 2019 del lavoratore . Parte_2
6. Al completamento della fase istruttoria è seguita la notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020/VV111/00003 notificato il 12.02.2020, entro i novanta giorni, dunque, dalla violazione contestata.
7. La contestazione alla proporzionalità della sanzione, inoltre, non può trovare valorizzazione perché la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, alla personalità del trasgressore e alle condizioni economiche dello stesso a cui si aggiungono aggravanti (o attenuanti) in relazione al caso.
8. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prove utili a sostenere le sue richieste, provocando l'emissione, nei suoi confronti, dell'ordinanza ingiunzione oggetto di contestazione.
9. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
2 - rigetta il ricorso;
- condanna Parte_1
1.200,00€,
Vibo Valentia, 07/05/2025.
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Co gge, da corrispondere in favore dell' di Vibo Valentia.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Marconi, n. 24, presso lo Parte_1 nico Colaci (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ntia, via Machiavelli n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 32/2024, notificata il 12.07.2024, con l' gli intimava, a titolo di sanzione amministrativa, l'importo pari a CP_1
7.200,00€, per av senza regolare assunzione tre lavoratori. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'Istituto del potere di emettere la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e la sproporzionalità della sanzione comminata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità e/o annullare gli atti impugnati;
2) in via gradata, rideterminare la sanzione applicando il minimo previsto dalla normativa vigente;
3) condannare l Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente gi
[...] curatore costituito che si dichiara antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
di Vibo Valentia, contestando le avverse pretese e chiedend
[...] elle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'ordinanza ingiunzione, n. 32/2024.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito dell'accesso ispettivo, operato dalla Guardia di Finanza, il 19.08.2019, poi riportato dal Verbale di Accertamento Unico e Notificazione n. 2020/VV111/00003 del 12.02.2020, è stato rilevata la violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. lsg. n. 151/2015, e successive modifiche “per aver occupato senza regolare assunzione, a far data dal 18.08.2019, per n. 2 giornate di lavoro effettivo ciascuno, i lavoratori
(nato nella Repubblica Centrafricana l'01.01.1996) e (nato in [...]_1
94)” e “per aver occupato senza regolare assunzione, 08.2019, per n. 9 giornate di lavoro effettivo il lavoratore (nato in [...] il Persona_2
10.09.1998)”.
4. La deduzione avanzata del ricorrente, atta a inficiare la validità dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in ragione dell'intempestività dell'azione dell' , non può trovare CP_1 accoglimento, perché, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981: “ e, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. L' , tuttavia, ha documentato di aver agito tempestivamente, nel pieno rispetto dei CP_1 ter ziali di 90 giorni, decorrenti dal completamento dell'attività istruttoria, culminato Co il 14.11.2019 (allegato 4, della memoria di costituzione), momento in cui l' ha avuto contezza della busta paga di ottobre 2019 del lavoratore . Parte_2
6. Al completamento della fase istruttoria è seguita la notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020/VV111/00003 notificato il 12.02.2020, entro i novanta giorni, dunque, dalla violazione contestata.
7. La contestazione alla proporzionalità della sanzione, inoltre, non può trovare valorizzazione perché la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, alla personalità del trasgressore e alle condizioni economiche dello stesso a cui si aggiungono aggravanti (o attenuanti) in relazione al caso.
8. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prove utili a sostenere le sue richieste, provocando l'emissione, nei suoi confronti, dell'ordinanza ingiunzione oggetto di contestazione.
9. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
2 - rigetta il ricorso;
- condanna Parte_1
1.200,00€,
Vibo Valentia, 07/05/2025.
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Co gge, da corrispondere in favore dell' di Vibo Valentia.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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