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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2959/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506267 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare o dichiarare nullo ed inefficace l'avviso di accertamento impugnato"; "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".
Resistente: "respingere il ricorso"; "con vittoria di spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 novembre 2024, il Comune di Roma Capitale ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA, n. 112401506267 del 28 ottobre 2024, relativo agli anni 2018-2022, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (Dati_Cat_1 determinando un importo complessivo richiesto pari ad euro 3.515,00.
In data 27 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato aviso di accertamento, notificando, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo
31 dicembre 1992, n. 592, l'apposito ricorso al Comune di Roma Capitale all'indirizzo pec: protocollo.notifica. Email_3
La ricorrente, in sintesi, eccepisce: a) l'asserita duplicazione di posizioni TARI, sostenendo che per l'immobile risultava già una posizione intestata alla zia (poi deceduta) con pagamenti effettuati dagli eredi;
b) la residenza all'estero della ricorrente per parte del periodo oggetto di accertamento;
c) l'erronea indicazione del numero degli occupanti (tre anziché due).
La ricorrente, peraltro, rappresneta di aver inoltrato istanza di autotutela il 18 novembre 2024, rimasta priva di riscontro alla data del ricorso.
In data 9 gennaio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 591/2025.
In data 6 febbraio 2026, si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale per affermare che a) il presupposto della TARI è il possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 641, Legge n. 147 del 2013; b) la ricorrente non ha mai presentato dichiarazione Ta.Ri., integrando un'ipotesi di evasione totale;
c) l'onere della prova delle condizioni di esenzione o cessazione incombe sul contribuente;
d) la cessazione o la riduzione del tributo deve risultare da preventiva dichiarazione, non essendo ammissibile la prova ex post in sede contenziosa.
La resistente contesta, inoltre, l'assunto della ricorrente secondo cui il tributo sarebbe stato già versato da un soggetto terzo, evidenziando l'assenza di prova certa riferibile allo specifico immobile oggetto di accertamento.
Sottolinea, con riferimento all'asserita esenzione per residenza all'estero, che l'art. 1, comma 659, della
Legge n. 147 del 2013 consente riduzioni, ma solo se previste dal regolamento comunale.
Infatti, il vigente regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale prevede una riduzione del 50% della parte variabile, subordinata a dichiarazione del contribuente.
La mancata dichiarazione preventiva impedisce il riconoscimento retroattivo della riduzione.
Infine, sulla produzione a mezzo fax, la resistente amministrazione comunale afferma che la stessa non consente di identificare il destinatario, non prova l'avvenuta corretta presentazione della dichiarazione e non dimostra la riferibilità all'immobile oggetto di causa.
La ritiene, pertanto, priva di qualsivoglia valore probatorio.
In data 13 febbraio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. L'avviso impugnato costituisce accertamento esecutivo in materia TARI / TEFA e reca l'individuazione dell'immobile, del periodo accertato, della superficie, del numero di occupanti considerato e dei criteri di determinazione del dovuto, nonché la motivazione circa le fonti istruttorie utilizzate (banche dati catastali, archivi anagrafici e tributari, archivio utenze TARI, ecc.). Ne consegue la sufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
2. Quanto alla dedotta “duplicazione di posizioni” e ai pagamenti asseritamente effettuati in relazione ad una precedente intestazione dell'utenza, la ricorrente non ha prodotto in giudizio idonea documentazione probatoria specifica riferita alle annualità 2018-2022 tale da dimostrare l'integrale assolvimento del tributo oggetto di accertamento, né ha dimostrato l'identità oggettiva tra quanto preteso con l'avviso e quanto asseritamente versato sotto altra posizione. La mera allegazione dell'esistenza di bollettini o pagamenti non consente, in mancanza della relativa produzione, di ritenere provato il pagamento.
3. Nemmeno è decisiva la deduzione della residenza estera. La soggettività passiva TARI è collegata al possesso, occupazione o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, secondo la disciplina di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147. La documentazione anagrafica prodotta attesta un dato formale, ma non prova, di per sé, l'assenza del presupposto impositivo né l'inesistenza di detenzione / occupazione del bene nei periodi accertati.
4. Quanto al numero di occupanti, l'avviso assume tre occupanti per il periodo oggetto di accertamento.
Anche tale doglianza non è stata dimostrata con elementi probatori completi e univoci (quali attestazioni anagrafiche storiche o altra documentazione idonea a ricostruire la consistenza del nucleo per ciascun periodo).
5. L'avviso impugnato risulta legittimo e il ricorso va, dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza
(art. 15 D.Lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401506267 del 28 ottobre 2024;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 400, oltre rimborso forfetario spese generali 15%;
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
OL MA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506267 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare o dichiarare nullo ed inefficace l'avviso di accertamento impugnato"; "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".
Resistente: "respingere il ricorso"; "con vittoria di spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 novembre 2024, il Comune di Roma Capitale ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA, n. 112401506267 del 28 ottobre 2024, relativo agli anni 2018-2022, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (Dati_Cat_1 determinando un importo complessivo richiesto pari ad euro 3.515,00.
In data 27 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato aviso di accertamento, notificando, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo
31 dicembre 1992, n. 592, l'apposito ricorso al Comune di Roma Capitale all'indirizzo pec: protocollo.notifica. Email_3
La ricorrente, in sintesi, eccepisce: a) l'asserita duplicazione di posizioni TARI, sostenendo che per l'immobile risultava già una posizione intestata alla zia (poi deceduta) con pagamenti effettuati dagli eredi;
b) la residenza all'estero della ricorrente per parte del periodo oggetto di accertamento;
c) l'erronea indicazione del numero degli occupanti (tre anziché due).
La ricorrente, peraltro, rappresneta di aver inoltrato istanza di autotutela il 18 novembre 2024, rimasta priva di riscontro alla data del ricorso.
In data 9 gennaio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 591/2025.
In data 6 febbraio 2026, si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale per affermare che a) il presupposto della TARI è il possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 641, Legge n. 147 del 2013; b) la ricorrente non ha mai presentato dichiarazione Ta.Ri., integrando un'ipotesi di evasione totale;
c) l'onere della prova delle condizioni di esenzione o cessazione incombe sul contribuente;
d) la cessazione o la riduzione del tributo deve risultare da preventiva dichiarazione, non essendo ammissibile la prova ex post in sede contenziosa.
La resistente contesta, inoltre, l'assunto della ricorrente secondo cui il tributo sarebbe stato già versato da un soggetto terzo, evidenziando l'assenza di prova certa riferibile allo specifico immobile oggetto di accertamento.
Sottolinea, con riferimento all'asserita esenzione per residenza all'estero, che l'art. 1, comma 659, della
Legge n. 147 del 2013 consente riduzioni, ma solo se previste dal regolamento comunale.
Infatti, il vigente regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma Capitale prevede una riduzione del 50% della parte variabile, subordinata a dichiarazione del contribuente.
La mancata dichiarazione preventiva impedisce il riconoscimento retroattivo della riduzione.
Infine, sulla produzione a mezzo fax, la resistente amministrazione comunale afferma che la stessa non consente di identificare il destinatario, non prova l'avvenuta corretta presentazione della dichiarazione e non dimostra la riferibilità all'immobile oggetto di causa.
La ritiene, pertanto, priva di qualsivoglia valore probatorio.
In data 13 febbraio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. L'avviso impugnato costituisce accertamento esecutivo in materia TARI / TEFA e reca l'individuazione dell'immobile, del periodo accertato, della superficie, del numero di occupanti considerato e dei criteri di determinazione del dovuto, nonché la motivazione circa le fonti istruttorie utilizzate (banche dati catastali, archivi anagrafici e tributari, archivio utenze TARI, ecc.). Ne consegue la sufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
2. Quanto alla dedotta “duplicazione di posizioni” e ai pagamenti asseritamente effettuati in relazione ad una precedente intestazione dell'utenza, la ricorrente non ha prodotto in giudizio idonea documentazione probatoria specifica riferita alle annualità 2018-2022 tale da dimostrare l'integrale assolvimento del tributo oggetto di accertamento, né ha dimostrato l'identità oggettiva tra quanto preteso con l'avviso e quanto asseritamente versato sotto altra posizione. La mera allegazione dell'esistenza di bollettini o pagamenti non consente, in mancanza della relativa produzione, di ritenere provato il pagamento.
3. Nemmeno è decisiva la deduzione della residenza estera. La soggettività passiva TARI è collegata al possesso, occupazione o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, secondo la disciplina di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147. La documentazione anagrafica prodotta attesta un dato formale, ma non prova, di per sé, l'assenza del presupposto impositivo né l'inesistenza di detenzione / occupazione del bene nei periodi accertati.
4. Quanto al numero di occupanti, l'avviso assume tre occupanti per il periodo oggetto di accertamento.
Anche tale doglianza non è stata dimostrata con elementi probatori completi e univoci (quali attestazioni anagrafiche storiche o altra documentazione idonea a ricostruire la consistenza del nucleo per ciascun periodo).
5. L'avviso impugnato risulta legittimo e il ricorso va, dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza
(art. 15 D.Lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401506267 del 28 ottobre 2024;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 400, oltre rimborso forfetario spese generali 15%;
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
OL MA