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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11205 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
NN CO ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 16148 ed al n. 16831 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: mandato
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLANTE
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rispoli
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l' proponeva appello nei confronti della Pt_2 CP_2
[... avverso la sentenza n. 5357/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante.
L'appellante a sostegno del gravame, come articolato motivo, ha innanzitutto dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore della giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
Il motivo di gravame va accolto dovendosi perciò ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Invero la Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza n. 5569 emessa in data 22-02-
2023 a seguito di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto che la sia Pt_3 qualificabile, come da statuto, “società in house”, ritenendo che il danno al suo patrimonio, arrecato da amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale cosicchè il giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare la Suprema Corte ha precisato che rispondono davanti alla Corte dei Conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la “società in house” ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società tale rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come – appunto – il suo agente della riscossione.
E' ben vero che, come dedotto dalla parte appellata, la Suprema Corte a SS.UU. con ordinanza n. 22410/2018 si era precedentemente espressa nel senso di non riconoscere alla a qualità di “società in house”. Deve tuttavia ritenersi – atteso che lo statuto CP_2 della è del tutto analogo a quello della – che le ragioni poste dalla CP_2 Pt_3
Suprema Corte a sostegno della decisione resa con ordinanza n. 5569/2023 con riferimento alla non possano non valere anche per la Pt_3 CP_2
In definitiva l'appello va accolto dovendosi riformare la sentenza impugnata.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione e la esistenza di contrastanti precedenti all'interno dello stesso Napoli nonchè il precedente Parte_4
orientamento di questo Tribunale (disatteso dalla recente pronuncia della Suprema Corte
a Sezioni Unite) costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese do entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
5357/2024 del Giudice di Pace di Napoli così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito GO a favore della giurisdizione della Corte dei Conti con compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il G.U.
dott. NN CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
NN CO ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 16148 ed al n. 16831 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: mandato
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLANTE
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rispoli
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l' proponeva appello nei confronti della Pt_2 CP_2
[... avverso la sentenza n. 5357/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante.
L'appellante a sostegno del gravame, come articolato motivo, ha innanzitutto dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a favore della giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
Il motivo di gravame va accolto dovendosi perciò ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Invero la Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza n. 5569 emessa in data 22-02-
2023 a seguito di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto che la sia Pt_3 qualificabile, come da statuto, “società in house”, ritenendo che il danno al suo patrimonio, arrecato da amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale cosicchè il giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare la Suprema Corte ha precisato che rispondono davanti alla Corte dei Conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la “società in house” ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società tale rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come – appunto – il suo agente della riscossione.
E' ben vero che, come dedotto dalla parte appellata, la Suprema Corte a SS.UU. con ordinanza n. 22410/2018 si era precedentemente espressa nel senso di non riconoscere alla a qualità di “società in house”. Deve tuttavia ritenersi – atteso che lo statuto CP_2 della è del tutto analogo a quello della – che le ragioni poste dalla CP_2 Pt_3
Suprema Corte a sostegno della decisione resa con ordinanza n. 5569/2023 con riferimento alla non possano non valere anche per la Pt_3 CP_2
In definitiva l'appello va accolto dovendosi riformare la sentenza impugnata.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione e la esistenza di contrastanti precedenti all'interno dello stesso Napoli nonchè il precedente Parte_4
orientamento di questo Tribunale (disatteso dalla recente pronuncia della Suprema Corte
a Sezioni Unite) costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese do entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
5357/2024 del Giudice di Pace di Napoli così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito GO a favore della giurisdizione della Corte dei Conti con compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 1-12-2025
Il G.U.
dott. NN CO