Art. 5.
Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 .
Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 .