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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/08/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 4227/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1430/2021, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2059-2051-2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
30.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a[...]
Salvador Dalì 13, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Simona C.F._1
Mirante, c.f. C.F._2
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 10 , (Partita I.V.A. ) nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione appellata in persona del Sindaco p.t. dott. CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Rak c.f. C.F._3
dell'Avvocatura Comunale in virtù di Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del
08.02.2022 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Controparte_1
sito in P.zza XIX Maggio n. 10 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Gaeta, Dr.ssa Cecilia Bonacci n. 266/21 emessa in data 15.04.2021e per l'effetto: accogliere il presente appello e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità degli operatori del
, all'uopo, condannare il convenuto al risarcimento, Controparte_1 Controparte_1 in favore del sig. della complessiva somma di euro 2.018,34, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta più di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, C.P.A., ed al rimborso delle spese generali di studio, del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte convenuta: “(…) voglia (il Tribunale di Cassino adito) rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi d'appello proposti dall'appellante con piena conferma, con stessa e/o diversa e/o più ampia motivazione, della sentenza n. 266/2021 resa dal Giudice di Pace di in data 15.04.2021 e depositata in CP_1
Cancelleria in data 16.04.2021 pronunciata nella causa recante n. RG 1454/2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_3
accogliere la seguente domanda:
pagina 2 di 10 “Piaccia al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Gaeta, Dr.ssa Cecilia Bonacci n. 266/21 emessa in data
15.04.2021e per l'effetto: accogliere il presente appello e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità degli operatori del , Controparte_1
all'uopo, condannare il convenuto al risarcimento, in favore del sig. Controparte_1
della complessiva somma di euro 2.018,34, oltre interessi e rivalutazione dal dì Pt_1
del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta più di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, C.P.A., ed al rimborso delle spese generali di studio, del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore sosteneva quanto segue:
il giorno 14.04.2018, alle ore 18:50 circa, si trovava con la propria autovettura, Pt_1
Mercedes tg. EP717GS, in via Lungomare Caboto direzione esattamente al civico CP_1
550, nel Comune di sostava nello stallo riservato al carico e scarico merci, per CP_1
procedere all'operazione di scarico e rifornimento dell'esercizio pubblico denominato
“La Pantera Rosa” allorquando all'improvviso una violenta raffica di vento scaraventava alcune transenne sulla sua vettura.
Il violento impatto con le transenne provocava diversi danni alla sua vettura, in particolare danneggiando il cofano, gruppo ottico parte centrale e paraurti anteriore, danni che venivano preventivati dal carrozziere del mio assistito, quantificati in euro
2.018,34.
Allertava la Polizia locale del Comune di la quale procedeva a verbalizzare CP_1
quanto era accaduto.
pagina 3 di 10 Radicatasi la lite, all'udienza del 26.03.2021 veniva espletata la prova testimoniale e veniva rinviata la causa all'udienza del 5.02.2021 per precisazione delle conclusioni con termini per note. Il Giudice di Pace di emetteva sentenza n. 266/2021 del CP_1
15.04.2021 con la quale rigettava la domanda attorea poiché infondata.
Dalla lettura dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del
[...]
, dalla relazione dei vigili intervenuti in loco nonché dell'unico teste di parte CP_1
attrice era pacifico ed incontestato che le transenne poste sul luogo del sinistro erano di proprietà del Controparte_1
Da ultimo si evidenziava che il come i vigili urbani e il teste, avevano Controparte_1
confermato che il danno arrecato all'autovettura di proprietà del era stato Pt_1
causato dall'impatto con dette transenne.
Invero, il non aveva dimostrato che dette transenne erano ben Controparte_1
custodite e che le stesse non erano state in grado di determinare l'evento dannoso.
Errava il giudice di primo grado a ritenere che il danno subito dal era stato Pt_1
determinato dal caso fortuito.
Contrariamente a quanto pronunciato, generalmente il vento forte non era un elemento totalmente imprevedibile;
climaticamente bisognava attendersi nel corso di un anno solare che c'erano giornate di forte vento.
La natura del caso fortuito era collegata a un evento imprevedibile e inevitabile. Le forti raffiche di vento rientravano quindi nel caso fortuito solo se viene accertata l'eccezionalità della loro potenza, una velocità tale cioè da essere imprevedibili e inevitabili anche con la massima accortezza e previdenza. Tale evento, pur se forte, quando non era di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità.
pagina 4 di 10 L'attore concludeva come da atto di citazione sopra richiamato.
In data 20 aprile 2022, si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1
Il convenuto rilevava quanto segue.
La vicenda oggetto del presente appello riguardava l'impugnazione della sentenza n.
266/2021 depositata in data 16.04.2021 (non notificata), emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa Bonacci, nei confronti dell'odierno appellate contro il CP_1 Controparte_1
Motivo di gravame era la reiezione della richiesta di risarcimento danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà dell'odierno ad opera di transenne di proprietà comunale collocate in prossimità dello stallo riservato al carico e scarico merci ove era in sosta l'autovettura di cui si trattava spostate a causa di “un'improvvisa violenta raffica di vento”. Il giudizio dinanzi il Giudice di Pace si definiva con la sentenza in questa sede gravata con la quale veniva così statuito: “Il giudice di Pace di definitivamente CP_1
pronunciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda poiché infondata. Le spese di causa compensate”.
L'appellante aveva dedotto l'erroneità della decisione impugnata perché fondata in sostanza su una (ritenuta) insufficiente motivazione a causa di una (ritenuta) inadeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti. Ebbene tali assunti appaiono infondati mentre corretto e motivato adeguatamente appariva il decisum del Giudice di Pace.
Come si evinceva dalla lettura delle motivazioni della sentenza oggetto della presente impugnazione, alle quali si rinviava espressamente, la stessa era scaturita logicamente dalle valutazioni eseguite dal Giudice di Pace sulla base degli esiti dell'attività istruttoria nel suo complesso e della ricostruzione dei fatti posti all'attenzione di esso proprio da parte attorea.
pagina 5 di 10 Il Giudice di prime cure aveva correttamente tratto le sue conclusioni dalla globalità di tutte le risultanze istruttorie fino a giungere alla esclusione del nesso di causalità tra gli eventi e il danno all'autovettura e conseguentemente aveva giustamente deciso per il rigetto della domanda in assenza di tutti presupposti per il suo accoglimento.
Il convenuto così concludeva: “Perché l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, Voglia rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi d'appello proposti dall'appellante con piena conferma, con stessa e/o diversa e/o più ampia motivazione, della sentenza n. 266/2021 resa dal Giudice di Pace di in data CP_1
15.04.2021 e depositata in Cancelleria in data 16.04.2021 pronunciata nella causa recante n. RG 1454/2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22764 del 13 agosto 2024, conferma che la fattispecie di responsabilità speciale contemplata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: essa si basa non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode.
Da ciò deriva che per esperire la relativa azione di risarcimento, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e della signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile, restando del tutto irrilevante, invece, la colpa o l'assenza di colpa di quest'ultimo.
In altri termini la Corte afferma che: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per la sua natura oggettiva, prescinde dalla colpa del custode: prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è superflua ogni indagine circa un contegno contrario a diligenza, prudenza o perizia del custode, pagina 6 di 10 dacché la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte dello stesso assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa (e generale) ipotesi della responsabilità prevista dall'art.
2043 cod. civ. (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 30-06-2022, n. 20943, cfr. Cass. 27-04-
2023, n. 11152; Cass. 07-09-2023, n. 26142; Cass. 24-01-2024, n. 2376)”.
Il caso fortuito di cui all'art.2051 c.c., rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n.
20943.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il sia custode delle transenne Controparte_1
oggetto di causa: le medesime a quanto risulta sia da quanto riferito dal teste Tes_1
durante il processo di I grado sia dai rilevamenti fotografici acquisiti in atti, sono posizionate davanti il bar Parte_2
Per quanto attiene all'auto di , questa era parcheggiata nelle vicinanze Parte_1
delle transenne perché questi doveva effettuare operazioni di scarico merci nel bar “La
Pantera Rosa”.
In data 14.04.2018, alle ore 18:50 circa, in base ad un fatto pacifico in quanto non contestato, l'auto di è stata danneggiata dalle transenne ivi posizionate. Pt_1
La circostranza che lo spostamento delle transenne sia avvenuto a causa del vento nemmeno è contestata specificaente nella comparsa di risposta di primo grado da parte del CP_1
In contestazione vi è il tema se l'azione del vento nel caso di specie costituisca una ipotesi di caso fortuito.
pagina 7 di 10 Orbene, le foto in atti mostrano come le transenne in parola sono costituite da una strattura in tubolare metallico con vuoto al centro di tale struttura e con una fascia superiore orizzontale in lamiera (che non copre tutta la parte superiore in orizzontale) su di un lato del quale è apposta una segnalatica stradale (nel caso di specie un divieto di sosta).
Orbene la struttura di tali transenne, in quanto costituita da tuboolari perimetranti uno spazio che per la quasi totalità è vuoto e per una piccola parte occupata da superficie in lamiera con ai lati dei vuoti, consente di ritenere che un vento normale o intenso non generi un'azione tale che sposti le stesse in direzione del vento, in quanto per l'appunto il vento passa attraverso la parte vuota scivolando sulle strutture in ferro perimetrali. Solo un vento di eccezionale intensità invece può comportare che la parte orizzontale in lamiera - piccola parte rispetto alla parte perimetrata dai tubolari e che peraltro dalle foto in atti non congiunge la lamiera con i tubolari verticali, essendovi spazi vuoti a destra e sinistra di detta lamiera segnaletica - possa fungere da “vela” e far muovere la transenna in direzione del vento fino a spingerla sulla macchina tanto da danneggiarla.
Del resto come evidenziato dallo stesso attore in citazione il vento in questione era violento e non semplcemente intenso.
Ne consegue che dal tipo di danno subito dall'autovetura e dalle caratteristiche della transenne oltre che dalle stesse deduzini dell'attore, emerge che il vento in questione aveva una intensità eccezionale tale costituire nel caso di specie caso fortuito ed interrompere quindi il nesso causale tra cosa in custodia ed evento.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado.
L'appello va quindi rigettato.
pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità al
DM 55/2014.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
:
[...]
- RIGETTA l'appello.
- CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite di questo giudizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA, se e come per legge;
- Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino , 01/08/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1430/2021, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2059-2051-2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
30.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a[...]
Salvador Dalì 13, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Simona C.F._1
Mirante, c.f. C.F._2
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 10 , (Partita I.V.A. ) nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione appellata in persona del Sindaco p.t. dott. CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Rak c.f. C.F._3
dell'Avvocatura Comunale in virtù di Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del
08.02.2022 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Controparte_1
sito in P.zza XIX Maggio n. 10 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Gaeta, Dr.ssa Cecilia Bonacci n. 266/21 emessa in data 15.04.2021e per l'effetto: accogliere il presente appello e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità degli operatori del
, all'uopo, condannare il convenuto al risarcimento, Controparte_1 Controparte_1 in favore del sig. della complessiva somma di euro 2.018,34, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta più di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, C.P.A., ed al rimborso delle spese generali di studio, del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte convenuta: “(…) voglia (il Tribunale di Cassino adito) rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi d'appello proposti dall'appellante con piena conferma, con stessa e/o diversa e/o più ampia motivazione, della sentenza n. 266/2021 resa dal Giudice di Pace di in data 15.04.2021 e depositata in CP_1
Cancelleria in data 16.04.2021 pronunciata nella causa recante n. RG 1454/2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_3
accogliere la seguente domanda:
pagina 2 di 10 “Piaccia al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Gaeta, Dr.ssa Cecilia Bonacci n. 266/21 emessa in data
15.04.2021e per l'effetto: accogliere il presente appello e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e responsabilità degli operatori del , Controparte_1
all'uopo, condannare il convenuto al risarcimento, in favore del sig. Controparte_1
della complessiva somma di euro 2.018,34, oltre interessi e rivalutazione dal dì Pt_1
del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta più di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, C.P.A., ed al rimborso delle spese generali di studio, del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore sosteneva quanto segue:
il giorno 14.04.2018, alle ore 18:50 circa, si trovava con la propria autovettura, Pt_1
Mercedes tg. EP717GS, in via Lungomare Caboto direzione esattamente al civico CP_1
550, nel Comune di sostava nello stallo riservato al carico e scarico merci, per CP_1
procedere all'operazione di scarico e rifornimento dell'esercizio pubblico denominato
“La Pantera Rosa” allorquando all'improvviso una violenta raffica di vento scaraventava alcune transenne sulla sua vettura.
Il violento impatto con le transenne provocava diversi danni alla sua vettura, in particolare danneggiando il cofano, gruppo ottico parte centrale e paraurti anteriore, danni che venivano preventivati dal carrozziere del mio assistito, quantificati in euro
2.018,34.
Allertava la Polizia locale del Comune di la quale procedeva a verbalizzare CP_1
quanto era accaduto.
pagina 3 di 10 Radicatasi la lite, all'udienza del 26.03.2021 veniva espletata la prova testimoniale e veniva rinviata la causa all'udienza del 5.02.2021 per precisazione delle conclusioni con termini per note. Il Giudice di Pace di emetteva sentenza n. 266/2021 del CP_1
15.04.2021 con la quale rigettava la domanda attorea poiché infondata.
Dalla lettura dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del
[...]
, dalla relazione dei vigili intervenuti in loco nonché dell'unico teste di parte CP_1
attrice era pacifico ed incontestato che le transenne poste sul luogo del sinistro erano di proprietà del Controparte_1
Da ultimo si evidenziava che il come i vigili urbani e il teste, avevano Controparte_1
confermato che il danno arrecato all'autovettura di proprietà del era stato Pt_1
causato dall'impatto con dette transenne.
Invero, il non aveva dimostrato che dette transenne erano ben Controparte_1
custodite e che le stesse non erano state in grado di determinare l'evento dannoso.
Errava il giudice di primo grado a ritenere che il danno subito dal era stato Pt_1
determinato dal caso fortuito.
Contrariamente a quanto pronunciato, generalmente il vento forte non era un elemento totalmente imprevedibile;
climaticamente bisognava attendersi nel corso di un anno solare che c'erano giornate di forte vento.
La natura del caso fortuito era collegata a un evento imprevedibile e inevitabile. Le forti raffiche di vento rientravano quindi nel caso fortuito solo se viene accertata l'eccezionalità della loro potenza, una velocità tale cioè da essere imprevedibili e inevitabili anche con la massima accortezza e previdenza. Tale evento, pur se forte, quando non era di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità.
pagina 4 di 10 L'attore concludeva come da atto di citazione sopra richiamato.
In data 20 aprile 2022, si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1
Il convenuto rilevava quanto segue.
La vicenda oggetto del presente appello riguardava l'impugnazione della sentenza n.
266/2021 depositata in data 16.04.2021 (non notificata), emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa Bonacci, nei confronti dell'odierno appellate contro il CP_1 Controparte_1
Motivo di gravame era la reiezione della richiesta di risarcimento danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà dell'odierno ad opera di transenne di proprietà comunale collocate in prossimità dello stallo riservato al carico e scarico merci ove era in sosta l'autovettura di cui si trattava spostate a causa di “un'improvvisa violenta raffica di vento”. Il giudizio dinanzi il Giudice di Pace si definiva con la sentenza in questa sede gravata con la quale veniva così statuito: “Il giudice di Pace di definitivamente CP_1
pronunciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda poiché infondata. Le spese di causa compensate”.
L'appellante aveva dedotto l'erroneità della decisione impugnata perché fondata in sostanza su una (ritenuta) insufficiente motivazione a causa di una (ritenuta) inadeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti. Ebbene tali assunti appaiono infondati mentre corretto e motivato adeguatamente appariva il decisum del Giudice di Pace.
Come si evinceva dalla lettura delle motivazioni della sentenza oggetto della presente impugnazione, alle quali si rinviava espressamente, la stessa era scaturita logicamente dalle valutazioni eseguite dal Giudice di Pace sulla base degli esiti dell'attività istruttoria nel suo complesso e della ricostruzione dei fatti posti all'attenzione di esso proprio da parte attorea.
pagina 5 di 10 Il Giudice di prime cure aveva correttamente tratto le sue conclusioni dalla globalità di tutte le risultanze istruttorie fino a giungere alla esclusione del nesso di causalità tra gli eventi e il danno all'autovettura e conseguentemente aveva giustamente deciso per il rigetto della domanda in assenza di tutti presupposti per il suo accoglimento.
Il convenuto così concludeva: “Perché l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, Voglia rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi d'appello proposti dall'appellante con piena conferma, con stessa e/o diversa e/o più ampia motivazione, della sentenza n. 266/2021 resa dal Giudice di Pace di in data CP_1
15.04.2021 e depositata in Cancelleria in data 16.04.2021 pronunciata nella causa recante n. RG 1454/2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22764 del 13 agosto 2024, conferma che la fattispecie di responsabilità speciale contemplata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: essa si basa non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode.
Da ciò deriva che per esperire la relativa azione di risarcimento, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e della signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile, restando del tutto irrilevante, invece, la colpa o l'assenza di colpa di quest'ultimo.
In altri termini la Corte afferma che: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per la sua natura oggettiva, prescinde dalla colpa del custode: prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è superflua ogni indagine circa un contegno contrario a diligenza, prudenza o perizia del custode, pagina 6 di 10 dacché la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte dello stesso assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa (e generale) ipotesi della responsabilità prevista dall'art.
2043 cod. civ. (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 30-06-2022, n. 20943, cfr. Cass. 27-04-
2023, n. 11152; Cass. 07-09-2023, n. 26142; Cass. 24-01-2024, n. 2376)”.
Il caso fortuito di cui all'art.2051 c.c., rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n.
20943.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il sia custode delle transenne Controparte_1
oggetto di causa: le medesime a quanto risulta sia da quanto riferito dal teste Tes_1
durante il processo di I grado sia dai rilevamenti fotografici acquisiti in atti, sono posizionate davanti il bar Parte_2
Per quanto attiene all'auto di , questa era parcheggiata nelle vicinanze Parte_1
delle transenne perché questi doveva effettuare operazioni di scarico merci nel bar “La
Pantera Rosa”.
In data 14.04.2018, alle ore 18:50 circa, in base ad un fatto pacifico in quanto non contestato, l'auto di è stata danneggiata dalle transenne ivi posizionate. Pt_1
La circostranza che lo spostamento delle transenne sia avvenuto a causa del vento nemmeno è contestata specificaente nella comparsa di risposta di primo grado da parte del CP_1
In contestazione vi è il tema se l'azione del vento nel caso di specie costituisca una ipotesi di caso fortuito.
pagina 7 di 10 Orbene, le foto in atti mostrano come le transenne in parola sono costituite da una strattura in tubolare metallico con vuoto al centro di tale struttura e con una fascia superiore orizzontale in lamiera (che non copre tutta la parte superiore in orizzontale) su di un lato del quale è apposta una segnalatica stradale (nel caso di specie un divieto di sosta).
Orbene la struttura di tali transenne, in quanto costituita da tuboolari perimetranti uno spazio che per la quasi totalità è vuoto e per una piccola parte occupata da superficie in lamiera con ai lati dei vuoti, consente di ritenere che un vento normale o intenso non generi un'azione tale che sposti le stesse in direzione del vento, in quanto per l'appunto il vento passa attraverso la parte vuota scivolando sulle strutture in ferro perimetrali. Solo un vento di eccezionale intensità invece può comportare che la parte orizzontale in lamiera - piccola parte rispetto alla parte perimetrata dai tubolari e che peraltro dalle foto in atti non congiunge la lamiera con i tubolari verticali, essendovi spazi vuoti a destra e sinistra di detta lamiera segnaletica - possa fungere da “vela” e far muovere la transenna in direzione del vento fino a spingerla sulla macchina tanto da danneggiarla.
Del resto come evidenziato dallo stesso attore in citazione il vento in questione era violento e non semplcemente intenso.
Ne consegue che dal tipo di danno subito dall'autovetura e dalle caratteristiche della transenne oltre che dalle stesse deduzini dell'attore, emerge che il vento in questione aveva una intensità eccezionale tale costituire nel caso di specie caso fortuito ed interrompere quindi il nesso causale tra cosa in custodia ed evento.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado.
L'appello va quindi rigettato.
pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità al
DM 55/2014.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
:
[...]
- RIGETTA l'appello.
- CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite di questo giudizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA, se e come per legge;
- Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino , 01/08/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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