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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1649/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA RO MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5961/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Isonzo N 6 95027 San Gregorio Di Catania CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028367011 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320249012740345/000, notificata in data 18/04/2024 riferita alla cartella di pagamento n. 29320170028367011/000, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania – Ufficio territoriale di Catania a titolo di Tassa auto anno 2013. Eccepisce la prescrizione del credito.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il concessionario concorda sulla prescrizione della pretesa e chiede, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992,
l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
La pretesa è prescritta come ammesso da parte convenuta.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate ai sensi all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA RO MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5961/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Isonzo N 6 95027 San Gregorio Di Catania CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028367011 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320249012740345/000, notificata in data 18/04/2024 riferita alla cartella di pagamento n. 29320170028367011/000, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania – Ufficio territoriale di Catania a titolo di Tassa auto anno 2013. Eccepisce la prescrizione del credito.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il concessionario concorda sulla prescrizione della pretesa e chiede, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992,
l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
La pretesa è prescritta come ammesso da parte convenuta.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate ai sensi all'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA