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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13156/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R101511 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R101511 IRAP 2017 - sul ricorso n. 13182/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- sul ricorso n. 13183/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente i ricorsi RG 13182/2023, 13183/2023 e 13156/2023 sono riuniti per connessione oggettiva. Gli stessi riguardano la società di fatto del Fratelli Ricorrente_1 e dei signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Gli stessi hanno ricevuto distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017 basati sulle attività della Guardia di Finanza e relativa alla presunta attività di commercio autoveicoli svolta dai due signori Ricorrente_1.
Agli stessi era liquidata l'imposta Irpef, Irap, VA , quota parte , a detta dei ricorrenti sulla base esclusiva delle visure effettuate presso le banche dati SDI e MCTC, attraveso le quali la Guardia di Finanza verificava che i ricorrenti e la sig.ra Nominativo_1, moglie del sig. Ricorrente_1, fossero intestatari nel corso degli anni di diversi autoveicoli.
Da tale circostanza, la Guardia di Finanza di Roma ipotizzava l'esistenza di un'attività imprenditoriale parallela posta in essere da una vera e propria società di fatto, non iscritta nel registro imprese, coamministrata dai fratelli Ricorrente_1 in completa evasione fiscale, già a partire dal 2011.
La Guardia di Finanza di Civitavecchia, pertanto, avviava un'attività di verifica finalizzata a constatare l'esistenza della predetta occulta attività commerciale .
Per l'Ufficio, il sig. Ricorrente_1 avrebbe effettuato operazioni di accreditamento non giustificate per complessivi € 15.562,86, di cui € 1.500,00 sul conto corrente cointestato con la moglie Nominativo_1 (Banca_1 Spa, c/c n. Conto_Corrente_1) ed € 14.062,86 sul conto corrente a lui esclusivamente intestato ( Banca_2, c/c n. Conto_Corrente_2);
Il sig. Ricorrente_2 avrebbe effettuato operazioni di accreditamento non giustificate per complessivi
€ 22.245,00, di cui € 18.300,00 sul conto corrente Banca_3 n. Conto_Corrente_3 ed € 3.945,00 sul conto corrente Conto_Corrente_4 n. Conto_Corrente_5.
Non erano stati presi in considerazione i conti intestati alla sig.ra Nominativo_1 in quanto i rapporti o erano cointestati con il marito Ricorrente_1, pertanto già presi in considerazione, o erano riferibili alla “Nominativo_1 di Nominativo_1 & S.a.s.” di cui la stessa Nominativo_1 era amministratrice unica.
La Polizia Tributaria, dunque, riteneva che limitatamente all'anno 2017 i sig.ri Ricorrente_1 avessero effettuato operazioni bancarie di accreditamento non giustificate tramite i propri conti correnti per complessivi
€ 37.807,86.
Ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73 l'Agenzia delle Entrate, accertava altresì un reddito di impresa pari ad € 8.854,00 nei confronti dell'asserita società di fatto dei fratelli Ricorrente_1 per l'anno 2017. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 917/86 il suddetto reddito d'impresa era stato imputato per trasparenza ai presunti soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in misura del 50% ovvero in misura di € 4.427,00 ciascuno oltreché erano liquidate le imposte riferite alla società di fatto costituita dai due fratelli.
I ricorrenti eccepivano il difetto dei requisiti propri dell'avviso di accertamento. Inoltre, contestavano la mancata allegazione di prove che violerebbe le prescrizioni di cui agli artt. 42, comma 2 D.P.R. n. 600/1973
e 7 Legge n. 212/2000 ma anche dei fondamentali principi di cui all'art. 24 Cost. in tema di diritto di difesa, ovvero, dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.
Per l'Ufficio l'accertamento notificato si basava sul processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, che era stato rilasciato ai due fratelli e di conseguenza le notizie e gli atti necessari ad una adeguata difesa erano stati integralmente ed esaustivamente messi a disposizione della controparte. Insistevano per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Si osserva che la Corte di Cassazione, sul tema della legittimità o meno dell'accertamento basato su una doppia motivazione per relationem, afferma che l'onere dell'ufficio di porre in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque noti al contribuente.
In ordine all'esistenza di un vincolo societario “di fatto” che legava i fratelli Ricorrente_1 e quindi all'esistenza di una società di fatto costituita al fine di condurre un'attività imprenditoriale occulta, si osserva, che la società di fatto è una società nella quale, pur difettando l'espressa stipulazione tra i suoi partecipanti di un accordo in forma scritta o orale, il contratto di società può perfezionarsi per fatti concludenti, laddove sussistono in concreto gli elementi a cui l'art. 2247 del codice civile ricollega il sorgere di un rapporto sociale.
Pertanto, dal processo verbale di constatazione emerge l'esistenza di documentazione afferente ai diversi autoveicoli compravenduti, risultante da 15 raccoglitori, catalogati per casa automobilistica e marche, rinvenuti nel corso delle perquisizioni domiciliari;
vi erano delle testimonianze rese dai soggetti che avevano intrattenuto rapporti economici con i fratelli Ricorrente_1 e che avevano corrisposto loro somme di denaro per l'acquisto di veicoli usati;
vi erano i diversi annunci pubblicati su portali dei due fratelli;
si erano trovate polizze “ramo auto” dalla Società_1, ai fratelli Ricorrente_1 relative ad autoveicoli non di loro proprietà; erano allegate movimentazioni bancarie collegate a vendite di autovetture.
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, vi sono prove sufficienti per poter accertare le attività svolte dai ricorrenti in forma di società di fatto e pertanto i ricorsi devono essere respinti.
Peraltro, medesimi accertamenti sono stati svolti per anni d'imposta pregressi dal 2011 al 2016 e gli esiti non sono stati favorevoli a parte ricorrente.
Tanto premesso , il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti per € 1.500,00 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti per € 1.500,00 a favore della parte resistente.
Roma 22 settembre 2025 Il Giudice
GI TO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13156/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R101511 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R101511 IRAP 2017 - sul ricorso n. 13182/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101521 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- sul ricorso n. 13183/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R101513/2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente i ricorsi RG 13182/2023, 13183/2023 e 13156/2023 sono riuniti per connessione oggettiva. Gli stessi riguardano la società di fatto del Fratelli Ricorrente_1 e dei signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Gli stessi hanno ricevuto distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017 basati sulle attività della Guardia di Finanza e relativa alla presunta attività di commercio autoveicoli svolta dai due signori Ricorrente_1.
Agli stessi era liquidata l'imposta Irpef, Irap, VA , quota parte , a detta dei ricorrenti sulla base esclusiva delle visure effettuate presso le banche dati SDI e MCTC, attraveso le quali la Guardia di Finanza verificava che i ricorrenti e la sig.ra Nominativo_1, moglie del sig. Ricorrente_1, fossero intestatari nel corso degli anni di diversi autoveicoli.
Da tale circostanza, la Guardia di Finanza di Roma ipotizzava l'esistenza di un'attività imprenditoriale parallela posta in essere da una vera e propria società di fatto, non iscritta nel registro imprese, coamministrata dai fratelli Ricorrente_1 in completa evasione fiscale, già a partire dal 2011.
La Guardia di Finanza di Civitavecchia, pertanto, avviava un'attività di verifica finalizzata a constatare l'esistenza della predetta occulta attività commerciale .
Per l'Ufficio, il sig. Ricorrente_1 avrebbe effettuato operazioni di accreditamento non giustificate per complessivi € 15.562,86, di cui € 1.500,00 sul conto corrente cointestato con la moglie Nominativo_1 (Banca_1 Spa, c/c n. Conto_Corrente_1) ed € 14.062,86 sul conto corrente a lui esclusivamente intestato ( Banca_2, c/c n. Conto_Corrente_2);
Il sig. Ricorrente_2 avrebbe effettuato operazioni di accreditamento non giustificate per complessivi
€ 22.245,00, di cui € 18.300,00 sul conto corrente Banca_3 n. Conto_Corrente_3 ed € 3.945,00 sul conto corrente Conto_Corrente_4 n. Conto_Corrente_5.
Non erano stati presi in considerazione i conti intestati alla sig.ra Nominativo_1 in quanto i rapporti o erano cointestati con il marito Ricorrente_1, pertanto già presi in considerazione, o erano riferibili alla “Nominativo_1 di Nominativo_1 & S.a.s.” di cui la stessa Nominativo_1 era amministratrice unica.
La Polizia Tributaria, dunque, riteneva che limitatamente all'anno 2017 i sig.ri Ricorrente_1 avessero effettuato operazioni bancarie di accreditamento non giustificate tramite i propri conti correnti per complessivi
€ 37.807,86.
Ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73 l'Agenzia delle Entrate, accertava altresì un reddito di impresa pari ad € 8.854,00 nei confronti dell'asserita società di fatto dei fratelli Ricorrente_1 per l'anno 2017. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 917/86 il suddetto reddito d'impresa era stato imputato per trasparenza ai presunti soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in misura del 50% ovvero in misura di € 4.427,00 ciascuno oltreché erano liquidate le imposte riferite alla società di fatto costituita dai due fratelli.
I ricorrenti eccepivano il difetto dei requisiti propri dell'avviso di accertamento. Inoltre, contestavano la mancata allegazione di prove che violerebbe le prescrizioni di cui agli artt. 42, comma 2 D.P.R. n. 600/1973
e 7 Legge n. 212/2000 ma anche dei fondamentali principi di cui all'art. 24 Cost. in tema di diritto di difesa, ovvero, dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.
Per l'Ufficio l'accertamento notificato si basava sul processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, che era stato rilasciato ai due fratelli e di conseguenza le notizie e gli atti necessari ad una adeguata difesa erano stati integralmente ed esaustivamente messi a disposizione della controparte. Insistevano per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Si osserva che la Corte di Cassazione, sul tema della legittimità o meno dell'accertamento basato su una doppia motivazione per relationem, afferma che l'onere dell'ufficio di porre in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque noti al contribuente.
In ordine all'esistenza di un vincolo societario “di fatto” che legava i fratelli Ricorrente_1 e quindi all'esistenza di una società di fatto costituita al fine di condurre un'attività imprenditoriale occulta, si osserva, che la società di fatto è una società nella quale, pur difettando l'espressa stipulazione tra i suoi partecipanti di un accordo in forma scritta o orale, il contratto di società può perfezionarsi per fatti concludenti, laddove sussistono in concreto gli elementi a cui l'art. 2247 del codice civile ricollega il sorgere di un rapporto sociale.
Pertanto, dal processo verbale di constatazione emerge l'esistenza di documentazione afferente ai diversi autoveicoli compravenduti, risultante da 15 raccoglitori, catalogati per casa automobilistica e marche, rinvenuti nel corso delle perquisizioni domiciliari;
vi erano delle testimonianze rese dai soggetti che avevano intrattenuto rapporti economici con i fratelli Ricorrente_1 e che avevano corrisposto loro somme di denaro per l'acquisto di veicoli usati;
vi erano i diversi annunci pubblicati su portali dei due fratelli;
si erano trovate polizze “ramo auto” dalla Società_1, ai fratelli Ricorrente_1 relative ad autoveicoli non di loro proprietà; erano allegate movimentazioni bancarie collegate a vendite di autovetture.
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, vi sono prove sufficienti per poter accertare le attività svolte dai ricorrenti in forma di società di fatto e pertanto i ricorsi devono essere respinti.
Peraltro, medesimi accertamenti sono stati svolti per anni d'imposta pregressi dal 2011 al 2016 e gli esiti non sono stati favorevoli a parte ricorrente.
Tanto premesso , il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti per € 1.500,00 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti per € 1.500,00 a favore della parte resistente.
Roma 22 settembre 2025 Il Giudice
GI TO