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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB MO Presidente dott. IA EL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2913/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CALVIZZANO il 04.08.1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALVIZZANO (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.06.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12.04.2021. Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVIZZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre;
DISPONE che i coniugi continuino ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i coniugi e, in ogni caso, in difetto di accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
• infrasettimanalmente compatibilmente con i propri orari lavorativi;
• per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a cominciare dall'anno 2025 in cui trascorrerà con il figlio dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nel periodo pasquale ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua compreso o dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle attività scolastiche, a partire da Pasqua dell'anno 2021 in cui starà con la madre dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua Per_1 compreso;
• nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore starà in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal 25 aprile 2025 che trascorrerà con la madre;
• per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari);
• resta fermo il fatto che le modalità di visita verranno attuate compatibilmente con le reciproche esigenze di padre e madre e del minore, ivi comprese le attività scolastiche sportive e ludiche dell'ultimo.
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento del Parte_2 figlio, l'importo mensile pari ad € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i Sig.ri e provvedano al 50% ciascuno delle spese mediche non Pt_2 Pt_1 coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore del figlio (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di intesa 15.03.2016)
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver disciplinato separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere, fatta eccezione per quanto previsto nel presente ricorso, l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA EL LB MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB MO Presidente dott. IA EL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 2913/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CALVIZZANO il 04.08.1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALVIZZANO (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.06.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12.04.2021. Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVIZZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre;
DISPONE che i coniugi continuino ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i coniugi e, in ogni caso, in difetto di accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
• infrasettimanalmente compatibilmente con i propri orari lavorativi;
• per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a cominciare dall'anno 2025 in cui trascorrerà con il figlio dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nel periodo pasquale ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua compreso o dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle attività scolastiche, a partire da Pasqua dell'anno 2021 in cui starà con la madre dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua Per_1 compreso;
• nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore starà in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal 25 aprile 2025 che trascorrerà con la madre;
• per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, che verranno comunque concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari);
• resta fermo il fatto che le modalità di visita verranno attuate compatibilmente con le reciproche esigenze di padre e madre e del minore, ivi comprese le attività scolastiche sportive e ludiche dell'ultimo.
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento del Parte_2 figlio, l'importo mensile pari ad € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i Sig.ri e provvedano al 50% ciascuno delle spese mediche non Pt_2 Pt_1 coperte dal S.S.N., di quelle scolastiche, ludiche, sportive e ricreative necessitate o concordate e successivamente documentate a favore del figlio (specificamente individuate con riferimento al Protocollo di intesa 15.03.2016)
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver disciplinato separatamente ogni altro aspetto di tipo patrimoniale e dichiarano di null'altro avere a pretendere, fatta eccezione per quanto previsto nel presente ricorso, l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA EL LB MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.