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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3235/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra le parti come sopra specificate avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 625/2022 del
5/8/2022 (RG n. 1286/2022), promossa da:
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
ivi elettivamente domiciliato alla via Guglielmo Pepe n. 31, presso C.F._1
l'avv. Maria Scambia che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Attore opponente
CONTRO
(CF e Partita Iva n. , REA e MI ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Milano, Via Caldera 21, in persona del legale pro tempore, procuratore speciale
[...]
- elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella CP_2
Pellegrino sito in Milano, via Correggio , 43, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Opposta Contumace
Nonché, ora fusa per incorporazione in , con sede CP_3 Controparte_4
in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Codice fiscale e Numero di Iscrizione , Aderente P.IVA_3 al Gruppo IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_5
dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino Intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato a in data 10.10.2022 il sig. Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2022 del 5/8/2022 Parte_1
(RG n. 1286/2022), in forza del quale, gli era stato ingiunto di pagare la somma di €. 29.481,50,
oltre interessi di mora al tasso legale dalla cessione del credito all'effettivo soddisfo, nonché le spese e i compensi del procedimento monitorio.
Il credito trovava titolo in n. 3 contratti di finanziamento (6423401- 6423402- 6423403) sottoscritti con CR SP, che erano stati oggetto di cessione inizialmente in favore di Controparte_1
e in ultimo in favore di (ora fusa per incorporazione in
[...] CP_3 Controparte_4
).
[...]
All'uopo, l'opponente ha chiesto, in via preliminare: Accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire della titolarita del credito in capo a mancando la Controparte_1
prova che i crediti oggetto di causa rientrassero nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Anno 161, n. 49 del 23 aprile
2020. Ancora, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito non essendo stati allegati gli estratti conto ed i piani di ammortamento, non valendo a provarlo gli estratti conti certificati conformi alle scritture contabili in fase cognitoria;
accertare e dichiarare la nullità dei finanziamenti stipulati tra CR SP e il sig. per mancanza di Pt_1
forma scritta ex art. 117 T.U.B. commi 1-3 - nello specifico, per mancata sottoscrizione da parte dell'intermediario finanziario. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole ai tassi di interesse dei contratti di finanziamento nn. 6423403- 6423402- 6423401 in quanto superiori ai tassi soglia usura, con compensazione delle somme corrisposte illegittimamente con quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di capitale erogato. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e del piano di ammortamento per tutti e tre i finanziamenti, con il ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo del debitore. In tutti i casi con rigetto della pretesa creditoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
1.1 - Si costituiva in giudizio unicamente dando atto dell'acquisto del credito CP_3
mediante atto di cessione di crediti pro-soluto individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
da e del suo diritto ad intervenire ex art 111 cpc in quanto successore a Controparte_1
titolo particolare.
Impugnava e contestava punto per punto i rilievi mossi dal sig. chiedendo il rigetto Pt_1
dell'opposizione o in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma pretesa in sede monitoria.
Rilevava che l'opponente non aveva negato di aver stipulato e di aver dato parziale esecuzione ai contratti sottoscritti con CR S.p.A., né di aver ricevuto le somme erogate in suo favore.
Produceva documentazione idonea a supportare la titolarità del credito -in forza di una operazione
di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico
Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale - e dell'importo vantato.
Precisava sulla titolarità del credito la ritualità della cessione e il fatto che il deposito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la legittimazione attiva della società
cessionaria. Richiamava giurisprudenza in merito e produceva in aggiunta alla documentazione della fase monitoria il contratto di cessione in cui c'era l'elenco dei finanziamenti ceduti, compresi quelli nei confronti del sig. Pt_1
1.3 - Il GI rilevava una nullità nell'opposizione e disponeva il rinnovo della notifica. Quindi,
formalizzatosi il contraddittorio con la sola costituzione per intervento di il GI, con CP_3
ordinanza del 6.5.2024, ritenuta la causa matura, disponeva per la decisione. In seguito, la delegava allo stesso fine. 2. - L'opposizione non risulta accoglibile per quanto segue.
2.1 - Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che ha lasciato la Controparte_6
difesa del caso alla sua cessionaria, scegliendo di non costituirsi.
Va, altresì, precisato in via preliminare che il modello legale dell'art. 281 sexies c.p.c. esige la discussione orale della causa escludendo (tanto più in ragione dell'anzianità del giudizio, ante riforma Cartabia) che essa possa essere sostituita da una pregressa attività di deposito delle conclusionali (cfr Cassazione civile sez. III 09 aprile 2015 n. 7104 ). Sicché il termine a questo fine concesso deve intendersi puramente ordinatorio e non perentorio.
2.2 - Ciò detto, è intanto opportuno precisare, quanto alla prova del credito ingiunto, che vanno rigettate le doglianze in ordine all'inidoneità della certificazione prodotta in fase monitoria a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso,
ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U. 7448/1993), con riferimento alla situazione di fatto - e di diritto, quanto alla legittimazione ad agire - esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto.
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla
Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare
solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente)
a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
2.3 - Tanto premesso, parte opposta ha fornito prova del credito ingiunto mediante la produzione,
già nel fascicolo del monitorio, di:
- contratto di finanziamento n. 6423401 (originariamente denominato n. 8762182, v. doc. n. 6 del fascicolo di parte intervenuta nel presente giudizio); n. 6423402 (originariamente denominato n.
8708469 - doc 7), e n. 6423403, (doc 3 del fascicolo monitorio, relativo al c/c MY), tutti emessi da CR e sottoscritti del sig. il quale non ne contesta l'esistenza così come non Pt_1
contestata l'erogazione delle somme finanziate o il suo parziale pagamento in restituzione di quanto avuto o utilizzato. Nei contratti prodotti risultano specificamente indicati - per i due contratti di prestito personale pari uno a €. 11.823,00 sottoscritto il 17.9.2018 e l'altro per €. 11.063,50
sottoscritto il 16.8.2018, i costi dell'operazione, il tasso di interesse fisso (TAN) pari al 9,20, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 14,28 %, gli interessi moratori pari al tasso fisso maggiorato di 1 punto percentuale in ragione di anno. Analogamente per l'apertura del conto corrente MY sottoscritto il 24.5.2018 il cui documento di sintesi delle condizioni economiche enumera tutte le voci di costo, gli interessi e la disciplina dettagliata del rapporto.
Ha altresì prodotto, l'avviso della cessione del credito intervenuta tra CR e CP_3
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.4.2020 (allegato 5 del fascicolo Controparte_6
monitorio); la lettera di diffida con relativa ricevuta postale (doc 6), a cui era allegato il prospetto sintetico delle tre posizioni a sofferenza con i relativi importi - che non risulta contestata ed a cui a l'interessato non ha dato riscontro;
n. 3 attestazioni ex art 50 Tub, una per ogni rapporto a sofferenza, e n. 2 estratti del conto corrente uno al 30.9.2019 e uno al 30.11.2019, oltre all' estratto conto scalare al 30.9.2019 sempre riferito al conto MY (DOCC 7 e 8 del monitorio).
Ebbene, intanto, quanto ai due finanziamenti a titolo personale, va ritenuta infondata l'eccezione relativa all'assunta violazione dell'art 50 TUB, atteso che esso (cfr. Tribunale di Spoleto, sentenza n. 559 del 19 luglio 2023) riguarda i rapporti bancari e non anche i crediti scaturenti da contratti di finanziamento, per i quali non è prevista l'emissione di estratti conto periodici. La circostanza poi che l'evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria e la recente giurisprudenza propendano, quantomeno con riferimento all'attività di concessione di finanziamenti latu sensu, per la sostanziale equiparazione delle due tipologie di intermediari, bancari e finanziari, ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 50 T.U.B. anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B., non rende tuttavia obbligatoria per questi ultimi l'attestazione ex art 50 TUB sopra richiamato, costituendo questa una mera possibilità e non un dovere di legge,
come avviene nel caso dei conti correnti bancari.
Si rileva, tuttavia, che nella specie soggetto erogatore era comunque una banca, che ha regolarmente emesso e sottoscritto l'attestazione ex art 50 TUB anche riguardo i due finanziamenti a titolo personale.
2.4 - Ciò detto, si osserva con riferimento alla titolarità del credito in capo a (e poi CP_7
anche a che, intervenendo nel presente giudizio, (ora fusa per CP_3 CP_3
incorporazione a come provano gli allegati docc 15 e 16 alle note per Controparte_4
ultimo depositate da parte intervenuta) ha ulteriormente documentato, producendo i relativi atti, sia l'accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 10 aprile 2019 tra e CR SP, che il relativo atto di cessione (doc. 5 del fascicolo telematico Controparte_8
dell'intervenuta nel presente giudizio), contenente l'elenco nominativo dei crediti ceduti tra cui è
risultata rientrare anche la posizione debitoria complessiva, riferita ai tre rapporti sopra richiamati,
del sig. nominativamente indicato. Pt_1
produce anche atto di scissione parziale del 21.12.2022, n. 14657 repertorio n. 7926 CP_3
raccolta del Notaio di Milano (Allegato C, Estratto Scissione) e contestuale Persona_1
cessione di crediti come da comunicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n. 7 del
17.1.2023 e successiva G.U. Parte Seconda n. 16 del 7.02.2023 di cui all'Allegato D e all'Allegato
E), in cui si dà atto del trasferimento in continuità di valori contabili, alla società beneficiaria del ramo d'azienda della società scindenda nella universalità dei CP_3 Controparte_8 rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono. Nello stesso viene richiamato il sito internet della cedente con l'allegazione dei crediti oggetto della attribuzione a liberamente e CP_3
facilmente consultabile, da cui è possibile rilevare la posizione afferente all'opponente.
Ebbene, ciò appare perfettamente idoneo a superare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in fase monitoria di anche in ragione di quanto detto sub capo 2.1 che precede. CP_1
Oltre a rendere del tutto infondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta.
Appare opportuno rilevare, infatti, che - nonostante la Giurisprudenza sul tema sia stata piuttosto varia - anche recentemente, in materia di cessione dei crediti, Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3
Num. 20551/2025, ha confermato che 'la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è lo strumento
principale per rendere opponibile una cessione in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
della cessione' (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127; Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 giugno
2024, n. 16191; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26 luglio 2023, n. 22544; Cass. civ., Sez. III, 13 aprile
2023, n. 9862; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2023, n. 7816; Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n.
6392; principio enunciato da Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. I, 26
giugno 2019, n. 17110; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Ciò perché, di norma, per individuare le categorie di crediti appartenenti al blocco ceduto, si fa riferimento a tutti quelli che hanno delle precise caratteristiche, quali:
- derivano da rapporti bancari (come prestiti personali, mutui, conti correnti) costituiti in favore di persone fisiche e/o giuridiche;
- sono in essere a una certa data;
- sono sorti in un determinato periodo;
- sono regolati in una determinata valuta;
- sono disciplinati da una certa legge;
- sono assistiti o non assistiti da garanzia ipotecaria;
- classificati a sofferenza o deteriorati o a incaglio;
e via dicendo. Secondo la definizione contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991,
va ricondotta nella categoria delle sofferenze l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.
Cosicché, può ben affermarsi che nei documenti sopra richiamati e prodotti dall'intervenuta vengono individuate con precisione tutte le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, nei quali possono certamente ritenersi rientrare anche quelli afferenti al sig. per prestito personale o Pt_1
per esposizione di conto corrente.
Per quanto di interesse nel caso di specie, il primo avviso di cessione (G.U. anno 161 n. 49 parte seconda del 23 aprile 2020) individua l'oggetto della cessione in blocco tra i crediti derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, alla data del 18
marzo 2020, che non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti (circostanza certamente non è contestata nel caso di specie); il che già di per sé solo renderebbe possibile ritenere provato l'inserimento del credito vantato nei confronti dell'opponente all'interno del perimetro della cessioni intervenute (nello specifico si tratta di crediti che“ traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale…, sottoscritti con CR SP nello spazio temporale indicato).
Ma in effetti c'è anche di più, perchè - come sostiene Corte d' Appello di Milano 22.11.2022 |
n.3674 e conferma anche Ordinanza di Cassazione Civile n. 16666/2025 “L'ultimo cessionario in
ordine di tempo – in caso di cessioni multiple – deve documentare le precedenti cessioni del credito
al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto e la titolarità, in capo a sé, del rivendicato
credito, producendo il relativo contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti”;
circostanza che ricorre esattamente nella specie avendo (ora incorporata in CP_3 [...] ) prodotto l'originaria cessione intervenuta tra CR SP e CP_4 CP_8
[...]
Il che conduce a ritenere infondato ogni rilievo sollevato sul punto dall'opponente che va pertanto rigettato.
2.5 - Va altresì rigettata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento connessa alla mancata sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore.
Ed invero, secondo l'ormai pacifico orientamento della Suprema Corte, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 T.U.B., essendo finalizzato alla tutela della trasparenza dell'operazione bancaria nei confronti del cliente, deve ritenersi rispettato anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (SS.UU. 898/2018).
In particolare, il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente,
non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
In quest'ottica, innanzitutto, viene in rilievo, quale comportamento concludente attestante la conclusione del negozio, la concreta erogazione da parte dell'istituto finanziatore ed in favore dell'opponente, delle somme indicate in contratto. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, poi,
chiarito che si tratta di nullità di protezione e, come tale, può esser fatta valere solo in mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto “protetto”, da individuarsi ovviamente nell'opponente in quanto soggetto “passivo”, il quale, avendo sottoscritto il contratto, ha preso visione delle condizioni ivi apposte e non ha a che dolersi per la mancata sottoscrizione della banca.
Oltretutto, nella copia prodotta dall'opposta sub DOC. 3 del fascicolo del monitorio relativa ai due finanziamenti per prestito personale compare anche la firma dell'intermediario finanziario oltre che quella del sig. Pt_1
2.6 - Analogamente infondati i rilievi mossi dall'opponente sulla violazione dell'art 50 TUB e sull'assunta illiquidità del credito. Intanto, va detto che nel fascicolo monitorio dell'ingiungente sub Doc n. 3 e) sono prodotti n. 3 estratti conto certificati, a doppia firma dei dirigenti responsabili
CR, che attestano la certezza liquidità ed esigibilità dell'importo a debito alla data del
31.3.2020, per tutti e tre i rapporti in contestazione (n. 6324401 per €. 12.681,44; n. 6324402 per €.
11.467,77 e n. 6324403 €. 4.650,63) - così rispettando esattamente il disposto di cui al richiamato articolo 50 TUB;
oltre ancora all'estratto conto scalare e estratto conto semestrale relativi al conto corrente (docc. nn. 8 e 9 fasc. monitorio). Ma risultano altresì allegati in fase cognitoria sia il piano di ammortamento relativo a entrambi i contratti di finanziamento nn. 6423401 (originariamente denominato n. 8762182, v. doc. n. 6); e n. 6423402 (originariamente denominato n. 8708469, v.
doc. n. 7), che gli c) estratti conto del conto corrente dal 30.06.2018 al 30.09.2018 (v. doc. n. 8).
3. - Ebbene, a fronte di tutto ciò, nonostante le riserve fatte dall'opponente di meglio articolare le sue contestazioni e difese “all'esito dell'assolto onere probatorio su parte opposta incombente”
appaiono oltremodo pretestuose e puramente generiche le contestazioni sollevate dall'opponente il quale, in particolare, non ha adempiuto all'onere di precisa e puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda su di lui gravanti ex art. 2967 c.c., dal momento che le eccezioni sollevate non risultano precedute da alcuna specifica attività assertiva, ma poggiano su assunti impliciti assolutamente ipotetici sì da postulare un'indagine meramente esplorativa (Trib.
Benevento, sez. II, 14.3.2016).
3.1 - In altre parole, incombeva su parte attrice/opponente l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto l'errato calcolo degli interessi o l'applicazione di spese e commissioni non dovuti o presunte capitalizzazioni, o il superamento dei tassi soglia - di cui si fa cenno solo nelle conclusioni senza prima avere allegato nulla in merito o articolato precisi rilievi;
ma anche indicare e documentare specificamente il tutto
(Cass. S.U. 9941/2009). Ed invero l'attore/opponente non ha provveduto ad indicare né i trimestri di riferimento, ove si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia, né la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, ovvero se la doglianza attenesse ad usura originaria ovvero frutto di un illegittimo ius variandi né, tantomeno, vi è stata produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto le rilevazioni del tasso soglia.
Cosicché, le eccezioni sollevate dall'opponente , con specifico riferimento all'importo conteggiato a suo debito, risultano del tutto avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario, concretandosi in deduzioni del tutto generiche e prive del benché minimo supporto probatorio o di una qualche valutazione tecnico-contabile di parte idonea ad offrire concreti elementi di valutazione.
Esse, dunque, a fronte del compendio probatorio offerto invece dall'opposta (intervenuta), vanno ritenute inammissibili e conseguentemente l'opposizione definitivamente infondata.
4. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore opponente e vanno liquidate come in dispositivo - nei soli confronti dell'intervenuta , che le ha effettivamente CP_3
sostenute - sulla base dei parametri di legge e secondo i valori tabellari dello scaglione di riferimento, anche minimi, della concreta attività esperita e della ripetitività delle difese.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da contro Parte_1
Società e con l'intervento di - ora fusa per Controparte_1 CP_3
incorporazione in Controparte_4
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, il Tribunale di Reggio Calabria - seconda
Sezione Civile, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 625/2022 del 5/8/2022
(RG n. 1286/2022) che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna a rifondere parte intervenuta - ora Parte_1 CP_3
fusa per incorporazione in delle spese e competenze di causa Controparte_4
nella misura di €. 6.000,00, oltre rimborso forfettario e i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 3.11.2025 Il Got
Dott.ssa Luisa Sorrenti