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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5699/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 366/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG17000015 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n.° 366/2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina respingeva un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.°
2017TJG17000015 relativo al superbollo dovuto per l'autovettura targata Targa_1
L'Agenzia delle Entrate ha peraltro comunicato che con il contribuente è stato perfezionato un accordo conciliativo, chiedendo quindi che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della mateira del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pertanto ai sensi dell'art. 48 DL.gs 546/92 deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5699/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 366/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG17000015 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n.° 366/2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina respingeva un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.°
2017TJG17000015 relativo al superbollo dovuto per l'autovettura targata Targa_1
L'Agenzia delle Entrate ha peraltro comunicato che con il contribuente è stato perfezionato un accordo conciliativo, chiedendo quindi che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della mateira del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pertanto ai sensi dell'art. 48 DL.gs 546/92 deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio.