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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/3/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA MILANTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Carrara (MS), Corso Carlo Rosselli n. 8, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori (LU) N. 83 parte II serie A - anno 1997 - .
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lucca in Via per Corte Bimbo n. 13 m fraz. Nave di proprietà di , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in cui risiedono i due figli, Parte_2 viene assegnata a lei.
3. Il verserà alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di euro Parte_1
1.350,00 quale contributo al mantenimento dei figli pari ad € 675,00 per ciascun figlio, fino a che non saranno economicamente autosufficienti, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie necessarie ai figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%.
1
5. Le parti, per dirimere ogni controversia derivante dai loro rapporti patrimoniali di dare avere per reciproche obbligazioni sorte durante il matrimonio, danno atto di aver raggiunto un accordo in forza del quale il Dott. corrisponderà ai figli la somma di 40.000,00 ciascuno somma che verrà Parte_1 versata entro e non oltre 10 gg dal deposito da parte del Tribunale della sentenza di divorzio. Con il corretto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere
l'una dall'altra per reciproche obbligazioni sorte in costanza di matrimonio.
9. Le spese dei giudizi sono interamente a carico del Dr. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/7/1997, dal quale sono nati i due figli
ND (nato il [...]) e (nato l'[...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono interamente a carico di
[...]
Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 5/7/1997, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 83, Parte II, Serie A, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite a carico di Parte_1
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/3/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANDREA MILANTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Carrara (MS), Corso Carlo Rosselli n. 8, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori (LU) N. 83 parte II serie A - anno 1997 - .
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lucca in Via per Corte Bimbo n. 13 m fraz. Nave di proprietà di , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in cui risiedono i due figli, Parte_2 viene assegnata a lei.
3. Il verserà alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di euro Parte_1
1.350,00 quale contributo al mantenimento dei figli pari ad € 675,00 per ciascun figlio, fino a che non saranno economicamente autosufficienti, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie necessarie ai figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%.
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5. Le parti, per dirimere ogni controversia derivante dai loro rapporti patrimoniali di dare avere per reciproche obbligazioni sorte durante il matrimonio, danno atto di aver raggiunto un accordo in forza del quale il Dott. corrisponderà ai figli la somma di 40.000,00 ciascuno somma che verrà Parte_1 versata entro e non oltre 10 gg dal deposito da parte del Tribunale della sentenza di divorzio. Con il corretto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere
l'una dall'altra per reciproche obbligazioni sorte in costanza di matrimonio.
9. Le spese dei giudizi sono interamente a carico del Dr. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/7/1997, dal quale sono nati i due figli
ND (nato il [...]) e (nato l'[...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono interamente a carico di
[...]
Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 5/7/1997, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 83, Parte II, Serie A, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite a carico di Parte_1
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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