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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3365/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Via della Previdenza Sociale n. 8, Reggio
Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRI CLAUDIO, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del predetto difensore sito in P.zza Peretti n. 9, Castelnovo né Monti (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO EG LI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale e nel merito: PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 29.06.1997, ordinando conseguentemente Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL ZZ, di annotare l'emananda sentenza sul
pagina 1 di 7 Registro degli Atti di Matrimonio;
DICHIARARE che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra , per le ragioni in atti esposte. In via subordinata, nella denegata e Controparte_1 non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno divorzile DICHIARARE che il sig. debba corrispondere a favore CP_1 Pt_1 della sig.ra la somma non superiore ad € 150,00 mensili da corrispondersi entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, sulle coordinate bancarie intestate alla stessa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 29.06.1997, trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di IL ZZ (RE), ordinando nel contempo all'Ufficiale di stato civile del suddetto comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
CONFERMARE le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione con assegno mensile divorzile di Euro 800,00 dovuto dal Sig. a o altra somma, in subordine, Pt_1 Controparte_1 che sarà ritenuta equa da questo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto in data 29/06/1997 con
, dalla quale era separato in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata in data Controparte_1
07/04/2023.
Il ricorrente deduceva che dall' unione coniugale non erano nati figli.
Parte ricorrente esponeva che la sentenza di separazione, emessa all'esito di procedimento svoltosi nella sua contumacia, aveva posto a suo carico l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c., la somma mensile di € 800,00.
Il ricorrente, nel richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla moglie di un assegno divorzile, godendo la stessa di buona salute ed essendo ella idonea al lavoro.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale aderiva alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 richiedeva in via principale il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella stessa misura dell'assegno mensile di mantenimento riconosciutole in sede separativa, pari ad € 800,00, ovvero domandando altra somma ritenuta equa secondo giustizia. Evidenziava che la sua situazione reddituale e patrimoniale risultava sostanzialmente invariata rispetto quella già valutata e presa in considerazione nella sentenza di separazione, ed aggiungeva che le sue precarie condizioni fisiche, che ancora la affliggevano, nonché l'età anagrafica ( 63 anni ), la rendessero difficilmente ricollocabile sul pagina 2 di 7 mercato del lavoro. Riferiva infine che l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito rappresentava l'unica fonte del proprio sostentamento economico.
Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del 13/02/2025, le parti insistevano sulle reciproche posizioni ed il giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed invitando comunque le parti a coltivare trattative stragiudiziali, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice relatore ordinava alla resistente di produrre in giudizio gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e rinviava, per l'esame della documentazione acquisita, all'udienza dell'08/05/2025, disponendo che tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venisse sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti provvedevano a depositare le loro rispettive note scritte in sostituzione d'udienza, e parte resistente depositava altresì gli estratti conti bancari dell'ultimo triennio.
All'udienza dell'08/05/2025 il giudice relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18/09/2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta.
All'udienza del 18/09/2025 il giudice relatore, dato atto del deposito delle note sostitutive d'udienza, disponeva ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. la rimessione della causa al collegio per la decisione.
2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche, essendo passata in giudicato la sentenza pubblicata in data
07/04/2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Ciò è dimostrato innanzitutto dal fatto, pacifico, che la convivenza è cessata dopo la seconda operazione all'anca della resistente nel giugno 2020, quando ella si trasferì ad abitare nella casa dei suoi genitori, e non è stata poi più ripresa;
in secondo luogo dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 13/02/2025 e dal contenuto dei rispettivi atti difensivi e delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, le quali riconoscono non potersi ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 3 di 7 3.
Va quindi esaminata l'unica questione controversa, riguardante l'assegno divorzile domandato dalla moglie. L'altra domanda da quest'ultima proposta nella memoria di costituzione, di riconoscimento di una quota del TFR del marito, non è stata reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 18/06/2025, e dunque deve intendersi implicitamente abbandonata.
4.
Ciò posto, quanto all'assegno divorzile, ritiene il Collegio che alla resistente spetti tale assegno, in quanto la stessa non può considerarsi economicamente autosufficiente.
La decisione sul riconoscimento o meno di un assegno divorzile non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite (S.U. Cass. n. 18287/2018), che ha diffusamente trattato il tema dell'assegno divorzile.
I principi enucleati devono quindi intendersi qui richiamati, nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
In estrema sintesi, l'assegno divorzile è dovuto laddove, una volta verificata una disparità economica tra i coniugi, un coniuge risulti non economicamente autosufficiente, oppure laddove lo squilibrio economico tra le parti trovi la sua radice causale nel sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Con la nota sentenza a SU n. 18287/2018, la Suprema Corte si è discostata dal precedente orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017, che individuava in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno.
Tuttavia, ciò non significa che sia venuta meno la natura anche tipicamente assistenziale dell'assegno divorzile (la stessa motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 fa riferimento anche alla funzione di natura assistenziale), nel caso in cui uno dei coniugi si trovi incolpevolmente in condizioni di non autosufficienza e allo stesso tempo sussista uno squilibrio economico rispetto alle condizioni dell'altro.
Sul punto, lo scorso mese di settembre, è intervenuta la Corte di Cassazione, ribadendo il principio, già in precedenza espresso, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non deve essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo-compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale svolta dall'assegno divorzile. Sicché l'assegno in questione può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente pagina 4 di 7 assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (in tal senso Cassazione civile sez. I,
30/09/2025, n.26392).
Invero, quest'ultima recente pronuncia si pone nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta in argomento dopo le succitate Sezioni Unite del 2018, evidenziando come "..l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.." (cfr.
Cass. Sez. I, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 n. 21926/2019, Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18681 depositata il 09/09/2020).
Tale ipotesi della non autosufficienza economica ricorre nella fattispecie.
L'esame comparato della situazione reddituale delle parti attesta innanzitutto una palese disparità economica tra i coniugi.
La ha 63 anni d'età, ha lavorato per lungo tempo come OSS sino al 2018 allorquando è stata CP_1 licenziata dalla struttura presso la quale lavorava a causa delle assenze per malattia: ella si è infatti sottoposta, nel 2019 e nel 2020, a due interventi chirurgici di protesi ad entrambe le anche con consequenziale difficoltà di deambulazione e necessario utilizzo di stampelle. Dopo la seconda operazione del giugno 2020 ella, necessitando di cure ed assistenza, non è rientrata nella casa coniugale ma si è trasferita a vivere nella casa dei suoi genitori a IL ZZ (RE), dove, a seguito del decesso degli stessi, continua a vivere insieme al fratello agricoltore (ora pensionato). Risulta comproprietaria di questa abitazione. Non risulta godere di forme di sostegno al reddito da parte dello Stato ed ha documentato che l'unica sua fonte reddituale è rappresentata dall'assegno di mantenimento mensile corrispostole dal marito.
Le allegazioni della resistente trovano riscontro negli estratti conti bancari dalla stessa depositati.
La non sostiene spese di utenze relative all'immobile in cui risiede, essendo pacifico che le stesse CP_1 siano pagate integralmente dal fratello con lei convivente.
Osserva il Collegio che il lungo periodo di assenza dal mondo lavorativo trascorso dall'ultima operazione all'anca, le sue conseguenti non ottimali condizioni fisiche e la sua età anagrafica (63 anni),
pagina 5 di 7 fanno ragionevolmente supporre una oggettiva problematicità relativa al suo reinserimento nel mondo del lavoro finalizzato al reperimento di una nuova fonte reddituale.
Di contro , di anni 61, lavora presso la Parte_1 Controparte_2
Dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, si evince un reddito annuo del ricorrente, al netto di irpef e addizionali irpef, pari, rispettivamente, ad € 28.300,00 nel 2021, ad € 27.300 nel 2022 e ad € 26.200,00 nel 2023; quindi pari ad una media mensile di circa € 2.200,00 per dodici mesi. Vive nella casa coniugale di IL ZZ (RE), di sua esclusiva proprietà. Risulta gravato da un finanziamento di € 7.000 contratto in data 11/11/2024, e rimborsabile in rate mensili dell'importo di € 73 ciascuna (come si evince dagli estratti conto agli atti); finanziamento resosi necessario, a suo dire, per far fronte al considerevole impegno finanziario conseguente all'assegno di mantenimento mensile dovuto alla moglie.
Ciò premesso, permane tutt'ora una rilevante disparità economica tra le parti.
La resistente risulta tutt'ora disoccupata e con scarse possibilità di reinserimento in un contesto lavorativo a causa delle sue condizioni fisiche e di età; il ricorrente risulta ad oggi titolare di un reddito da lavoro dipendente pari, in media, a circa € 2.200,00 al mese per dodici mesi.
La resistente, ormai prossima al compimento (nel gennaio 2026) dei 64 anni di età - in ragione della età raggiunta, della prolungata assenza dal mondo del lavoro protrattasi per lungo tempo dopo gli interventi alle anche – ha oggi remote possibilità di reperire mezzi economici idonei a garantirle una vita dignitosa.
Va precisato al riguardo che l'attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, assuma rilievo nella misura in cui consenta al coniuge stesso l'effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa da cui trarre un reddito adeguato a provvedere al proprio sostentamento.
In ordine al quantum dell'assegno divorzile, deve essere valorizzata la notevole durata del matrimonio
(23 anni dalla celebrazione in data 29/06/1997 sino alla cessazione della convivenza nel mese di giugno del 2020).
Appare quindi meritevole di accoglimento la domanda della resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile, che si reputa equo quantificare nella stessa misura dell'assegno di mantenimento fissato in sede separativa, pari ad € 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i valori medi previsti per le fasi di pagina 6 di 7 studio, introduttiva e decisionale, nonché il valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta in tale ultima fase e della mancata assunzione di prove costituende.
Lo scaglione applicato è quello relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IL ZZ (RE) in data 29/06/1997 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di IL ZZ (RE) ( Atto n. 7 Parte 2, Serie A, anno 1997 ).
2) ORDINA all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL ZZ (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in €
6.713,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AM ZZ
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3365/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Via della Previdenza Sociale n. 8, Reggio
Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRI CLAUDIO, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del predetto difensore sito in P.zza Peretti n. 9, Castelnovo né Monti (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO EG LI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
In via principale e nel merito: PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 29.06.1997, ordinando conseguentemente Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL ZZ, di annotare l'emananda sentenza sul
pagina 1 di 7 Registro degli Atti di Matrimonio;
DICHIARARE che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra , per le ragioni in atti esposte. In via subordinata, nella denegata e Controparte_1 non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno divorzile DICHIARARE che il sig. debba corrispondere a favore CP_1 Pt_1 della sig.ra la somma non superiore ad € 150,00 mensili da corrispondersi entro il Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, sulle coordinate bancarie intestate alla stessa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 29.06.1997, trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di IL ZZ (RE), ordinando nel contempo all'Ufficiale di stato civile del suddetto comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
CONFERMARE le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione con assegno mensile divorzile di Euro 800,00 dovuto dal Sig. a o altra somma, in subordine, Pt_1 Controparte_1 che sarà ritenuta equa da questo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto in data 29/06/1997 con
, dalla quale era separato in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata in data Controparte_1
07/04/2023.
Il ricorrente deduceva che dall' unione coniugale non erano nati figli.
Parte ricorrente esponeva che la sentenza di separazione, emessa all'esito di procedimento svoltosi nella sua contumacia, aveva posto a suo carico l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c., la somma mensile di € 800,00.
Il ricorrente, nel richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla moglie di un assegno divorzile, godendo la stessa di buona salute ed essendo ella idonea al lavoro.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale aderiva alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 richiedeva in via principale il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella stessa misura dell'assegno mensile di mantenimento riconosciutole in sede separativa, pari ad € 800,00, ovvero domandando altra somma ritenuta equa secondo giustizia. Evidenziava che la sua situazione reddituale e patrimoniale risultava sostanzialmente invariata rispetto quella già valutata e presa in considerazione nella sentenza di separazione, ed aggiungeva che le sue precarie condizioni fisiche, che ancora la affliggevano, nonché l'età anagrafica ( 63 anni ), la rendessero difficilmente ricollocabile sul pagina 2 di 7 mercato del lavoro. Riferiva infine che l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito rappresentava l'unica fonte del proprio sostentamento economico.
Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del 13/02/2025, le parti insistevano sulle reciproche posizioni ed il giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed invitando comunque le parti a coltivare trattative stragiudiziali, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice relatore ordinava alla resistente di produrre in giudizio gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e rinviava, per l'esame della documentazione acquisita, all'udienza dell'08/05/2025, disponendo che tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venisse sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti provvedevano a depositare le loro rispettive note scritte in sostituzione d'udienza, e parte resistente depositava altresì gli estratti conti bancari dell'ultimo triennio.
All'udienza dell'08/05/2025 il giudice relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18/09/2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta.
All'udienza del 18/09/2025 il giudice relatore, dato atto del deposito delle note sostitutive d'udienza, disponeva ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. la rimessione della causa al collegio per la decisione.
2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche, essendo passata in giudicato la sentenza pubblicata in data
07/04/2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Ciò è dimostrato innanzitutto dal fatto, pacifico, che la convivenza è cessata dopo la seconda operazione all'anca della resistente nel giugno 2020, quando ella si trasferì ad abitare nella casa dei suoi genitori, e non è stata poi più ripresa;
in secondo luogo dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 13/02/2025 e dal contenuto dei rispettivi atti difensivi e delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, le quali riconoscono non potersi ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 3 di 7 3.
Va quindi esaminata l'unica questione controversa, riguardante l'assegno divorzile domandato dalla moglie. L'altra domanda da quest'ultima proposta nella memoria di costituzione, di riconoscimento di una quota del TFR del marito, non è stata reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 18/06/2025, e dunque deve intendersi implicitamente abbandonata.
4.
Ciò posto, quanto all'assegno divorzile, ritiene il Collegio che alla resistente spetti tale assegno, in quanto la stessa non può considerarsi economicamente autosufficiente.
La decisione sul riconoscimento o meno di un assegno divorzile non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite (S.U. Cass. n. 18287/2018), che ha diffusamente trattato il tema dell'assegno divorzile.
I principi enucleati devono quindi intendersi qui richiamati, nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
In estrema sintesi, l'assegno divorzile è dovuto laddove, una volta verificata una disparità economica tra i coniugi, un coniuge risulti non economicamente autosufficiente, oppure laddove lo squilibrio economico tra le parti trovi la sua radice causale nel sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Con la nota sentenza a SU n. 18287/2018, la Suprema Corte si è discostata dal precedente orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017, che individuava in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno.
Tuttavia, ciò non significa che sia venuta meno la natura anche tipicamente assistenziale dell'assegno divorzile (la stessa motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 fa riferimento anche alla funzione di natura assistenziale), nel caso in cui uno dei coniugi si trovi incolpevolmente in condizioni di non autosufficienza e allo stesso tempo sussista uno squilibrio economico rispetto alle condizioni dell'altro.
Sul punto, lo scorso mese di settembre, è intervenuta la Corte di Cassazione, ribadendo il principio, già in precedenza espresso, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non deve essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo-compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale svolta dall'assegno divorzile. Sicché l'assegno in questione può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente pagina 4 di 7 assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (in tal senso Cassazione civile sez. I,
30/09/2025, n.26392).
Invero, quest'ultima recente pronuncia si pone nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta in argomento dopo le succitate Sezioni Unite del 2018, evidenziando come "..l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.." (cfr.
Cass. Sez. I, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 n. 21926/2019, Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18681 depositata il 09/09/2020).
Tale ipotesi della non autosufficienza economica ricorre nella fattispecie.
L'esame comparato della situazione reddituale delle parti attesta innanzitutto una palese disparità economica tra i coniugi.
La ha 63 anni d'età, ha lavorato per lungo tempo come OSS sino al 2018 allorquando è stata CP_1 licenziata dalla struttura presso la quale lavorava a causa delle assenze per malattia: ella si è infatti sottoposta, nel 2019 e nel 2020, a due interventi chirurgici di protesi ad entrambe le anche con consequenziale difficoltà di deambulazione e necessario utilizzo di stampelle. Dopo la seconda operazione del giugno 2020 ella, necessitando di cure ed assistenza, non è rientrata nella casa coniugale ma si è trasferita a vivere nella casa dei suoi genitori a IL ZZ (RE), dove, a seguito del decesso degli stessi, continua a vivere insieme al fratello agricoltore (ora pensionato). Risulta comproprietaria di questa abitazione. Non risulta godere di forme di sostegno al reddito da parte dello Stato ed ha documentato che l'unica sua fonte reddituale è rappresentata dall'assegno di mantenimento mensile corrispostole dal marito.
Le allegazioni della resistente trovano riscontro negli estratti conti bancari dalla stessa depositati.
La non sostiene spese di utenze relative all'immobile in cui risiede, essendo pacifico che le stesse CP_1 siano pagate integralmente dal fratello con lei convivente.
Osserva il Collegio che il lungo periodo di assenza dal mondo lavorativo trascorso dall'ultima operazione all'anca, le sue conseguenti non ottimali condizioni fisiche e la sua età anagrafica (63 anni),
pagina 5 di 7 fanno ragionevolmente supporre una oggettiva problematicità relativa al suo reinserimento nel mondo del lavoro finalizzato al reperimento di una nuova fonte reddituale.
Di contro , di anni 61, lavora presso la Parte_1 Controparte_2
Dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, si evince un reddito annuo del ricorrente, al netto di irpef e addizionali irpef, pari, rispettivamente, ad € 28.300,00 nel 2021, ad € 27.300 nel 2022 e ad € 26.200,00 nel 2023; quindi pari ad una media mensile di circa € 2.200,00 per dodici mesi. Vive nella casa coniugale di IL ZZ (RE), di sua esclusiva proprietà. Risulta gravato da un finanziamento di € 7.000 contratto in data 11/11/2024, e rimborsabile in rate mensili dell'importo di € 73 ciascuna (come si evince dagli estratti conto agli atti); finanziamento resosi necessario, a suo dire, per far fronte al considerevole impegno finanziario conseguente all'assegno di mantenimento mensile dovuto alla moglie.
Ciò premesso, permane tutt'ora una rilevante disparità economica tra le parti.
La resistente risulta tutt'ora disoccupata e con scarse possibilità di reinserimento in un contesto lavorativo a causa delle sue condizioni fisiche e di età; il ricorrente risulta ad oggi titolare di un reddito da lavoro dipendente pari, in media, a circa € 2.200,00 al mese per dodici mesi.
La resistente, ormai prossima al compimento (nel gennaio 2026) dei 64 anni di età - in ragione della età raggiunta, della prolungata assenza dal mondo del lavoro protrattasi per lungo tempo dopo gli interventi alle anche – ha oggi remote possibilità di reperire mezzi economici idonei a garantirle una vita dignitosa.
Va precisato al riguardo che l'attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, assuma rilievo nella misura in cui consenta al coniuge stesso l'effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa da cui trarre un reddito adeguato a provvedere al proprio sostentamento.
In ordine al quantum dell'assegno divorzile, deve essere valorizzata la notevole durata del matrimonio
(23 anni dalla celebrazione in data 29/06/1997 sino alla cessazione della convivenza nel mese di giugno del 2020).
Appare quindi meritevole di accoglimento la domanda della resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile, che si reputa equo quantificare nella stessa misura dell'assegno di mantenimento fissato in sede separativa, pari ad € 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i valori medi previsti per le fasi di pagina 6 di 7 studio, introduttiva e decisionale, nonché il valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta in tale ultima fase e della mancata assunzione di prove costituende.
Lo scaglione applicato è quello relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IL ZZ (RE) in data 29/06/1997 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di IL ZZ (RE) ( Atto n. 7 Parte 2, Serie A, anno 1997 ).
2) ORDINA all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL ZZ (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in €
6.713,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
6 novembre 2025
Il Presidente estensore
AM ZZ
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