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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12554/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067020638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente in videoconferenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250067020638000, con la quale Agenzia delle Entrate IO chiede, per conto della Regione Campania, il pagamento della somma la somma complessiva di € 406,43 per tassa automobilistica per l'anno 2019, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, in subordine, la prescrizione.
Si costituisce Agenzia delle Entrate IO, che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Si costituisce la Regione Campania, la quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini l'avviso di accertamento presupposto a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico posto alla base della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo del D.L. n. 953/82, sono obbligati al versamento della tassa automobilistica coloro che risultino proprietari del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito con decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462. Detto termine scade nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta.
Come è noto, il termine per l'accertamento concesso alle Regioni in subiecta materia è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato rilevando la prescrizione del credito tributario per omessa notifica degli atti prodromici
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 964323774309 presupposto a quello impugnato il 10.11.22 per compiuta giacenza e ciò ha interrotto il termine di prescrizione e, in particolare: 'avviso di accertamento n Alla luce di quanto detto, questo Giudice rileva che l'atto presupposto, ritualmente notificato è divenuto definitivo per mancata opposizione ed in seguito a ciò, l'ufficio ha iscritto a ruolo gli importi recuperati con la cartella che la parte in questa sede contesta.
Per quanto riguarda la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento di cui si è detto, a tal proposito va ricordato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982- cfr. Cass.n.17598/2010;
Cass . n.911/2012 ;Cass. n. 14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass . n. 16949/2014, Cass Civile n. 2339 del 02/02/2021)
La Suprema Corte ha costantemente affermato (V. per tutte Sez.
5 -Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv.
655744) che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 e.e., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ritiene questa Corte, pertanto che l'invio della raccomandata informativa non sia necessario per il perfezionamento della notifica.
Nel caso di l'Ufficio ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale del tributo.
Alla luce di quanto detto, questo Giudice rileva che gli atti presupposti, ritualmente notificati sono divenuti definitivi per mancata opposizione ed in seguito a ciò, l'ufficio ha iscritto a ruolo gli importi recuperati con la cartella che la parte in questa sede contesta.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ente addetto alla riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 150,00 nei confronti dei due enti resistenti oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12554/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067020638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente in videoconferenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250067020638000, con la quale Agenzia delle Entrate IO chiede, per conto della Regione Campania, il pagamento della somma la somma complessiva di € 406,43 per tassa automobilistica per l'anno 2019, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e, in subordine, la prescrizione.
Si costituisce Agenzia delle Entrate IO, che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alle questioni relative alla fase precedente alla trasmissione del ruolo, in quanto unico titolare di tale fase è l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver legittimamente operato.
Si costituisce la Regione Campania, la quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini l'avviso di accertamento presupposto a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico posto alla base della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo del D.L. n. 953/82, sono obbligati al versamento della tassa automobilistica coloro che risultino proprietari del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito con decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462. Detto termine scade nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta.
Come è noto, il termine per l'accertamento concesso alle Regioni in subiecta materia è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato rilevando la prescrizione del credito tributario per omessa notifica degli atti prodromici
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 964323774309 presupposto a quello impugnato il 10.11.22 per compiuta giacenza e ciò ha interrotto il termine di prescrizione e, in particolare: 'avviso di accertamento n Alla luce di quanto detto, questo Giudice rileva che l'atto presupposto, ritualmente notificato è divenuto definitivo per mancata opposizione ed in seguito a ciò, l'ufficio ha iscritto a ruolo gli importi recuperati con la cartella che la parte in questa sede contesta.
Per quanto riguarda la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento di cui si è detto, a tal proposito va ricordato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982- cfr. Cass.n.17598/2010;
Cass . n.911/2012 ;Cass. n. 14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass . n. 16949/2014, Cass Civile n. 2339 del 02/02/2021)
La Suprema Corte ha costantemente affermato (V. per tutte Sez.
5 -Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv.
655744) che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 e.e., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ritiene questa Corte, pertanto che l'invio della raccomandata informativa non sia necessario per il perfezionamento della notifica.
Nel caso di l'Ufficio ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale del tributo.
Alla luce di quanto detto, questo Giudice rileva che gli atti presupposti, ritualmente notificati sono divenuti definitivi per mancata opposizione ed in seguito a ciò, l'ufficio ha iscritto a ruolo gli importi recuperati con la cartella che la parte in questa sede contesta.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ente addetto alla riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 150,00 nei confronti dei due enti resistenti oltre oneri accessori se dovuti.