TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01171 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00049/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Federico Peres e
Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di
Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; N. 00049/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
della diffida prot. n. 0070126 del 24.10.2024 della Provincia di Bergamo – Settore
Ambiente – Servizio Aria, Energia e Impianti termici avente ad oggetto «EL
S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto
Regionale n. 5720 del 7/7/2015 e s.m.i. Interventi emergenziali di ARPA Lombardia effettuati presso l'insediamento EL SpA a seguito degli eventi del 24/07/2024 e del 13/10/2024 per inquinamento da idrocarburi in Cis. Diffida», pervenuta a mezzo
PEC in pari data, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota ARPA Lombardia sub prot. Provincia n. 67636 del 15/10/2024 pervenuta a mezzo PEC in pari data comprensiva di allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l'interesse alla decisione nel merito del ricorso, e ha pertanto chiesto che ne sia pronunciata l'improcedibilità - su cui nulla l'Amministrazione resistente oppone - anche considerato come, nell'intervallo trascorso dall'emanazione della diffida, non risultano rilevate ulteriori N. 00049/2025 REG.RIC.
violazioni delle medesime prescrizioni, né adottati successivi e più gravosi provvedimenti amministrativi inibitori; che può essere altresì disposta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00049/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01171 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00049/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Federico Peres e
Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di
Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; N. 00049/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
della diffida prot. n. 0070126 del 24.10.2024 della Provincia di Bergamo – Settore
Ambiente – Servizio Aria, Energia e Impianti termici avente ad oggetto «EL
S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto
Regionale n. 5720 del 7/7/2015 e s.m.i. Interventi emergenziali di ARPA Lombardia effettuati presso l'insediamento EL SpA a seguito degli eventi del 24/07/2024 e del 13/10/2024 per inquinamento da idrocarburi in Cis. Diffida», pervenuta a mezzo
PEC in pari data, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota ARPA Lombardia sub prot. Provincia n. 67636 del 15/10/2024 pervenuta a mezzo PEC in pari data comprensiva di allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l'interesse alla decisione nel merito del ricorso, e ha pertanto chiesto che ne sia pronunciata l'improcedibilità - su cui nulla l'Amministrazione resistente oppone - anche considerato come, nell'intervallo trascorso dall'emanazione della diffida, non risultano rilevate ulteriori N. 00049/2025 REG.RIC.
violazioni delle medesime prescrizioni, né adottati successivi e più gravosi provvedimenti amministrativi inibitori; che può essere altresì disposta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00049/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO