Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2026, proposto da
NT NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Fabio Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olevano Sul Tusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 209 del 9 gennaio 2026, con il quale il Comune di Olevano Sul Tusciano ha respinto l’istanza di p.d.c. depositata dalla ricorrente ai fini della realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, ai sensi dell’art. 33 quater della L.R.C. n. 16/2004;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13207 del 3 dicembre 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove e per quanto occorra, degli artt. 2, punto 115, 61 e 62 del R.E.C. del Comune di Olevano Sul Tusciano;
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Olevano Sul Tusciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa LA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 209 del 9 gennaio 2026, con il quale il Comune di Olevano Sul Tusciano ha respinto l’istanza di p.d.c. depositata dalla ricorrente ai fini della realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, ai sensi dell’art. 33 quater della L.R.C. n. 16/2004.
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sito alla Via Frosano n. 12 del Comune di Olevano Sul Tusciano e ha depositato in data 3 febbraio 2025 istanza di p.d.c. per la realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, ai sensi dell’art. 33 quater della L.R.C. n. 16/2004.
Il Comune con il gravato provvedimento ha respinto l’istanza di p.d.c. contestando il calcolo della volumetria e sostenendo che fosse errato il computo del sottotetto.
La ricorrente eccepisce in sintesi che i rilievi opposti muovono: - da un’errata lettura delle norme del R.E.C. (la P.A. ha inteso calcolare la volumetria esistente sulla base di norme applicabili ai fini del calcolo della volumetria di progetto); - da un’arbitraria applicazione delle norme sopravvenute (artt. 61 e 62 del R.E.C., come modificati dalla Delibera di C.C. n. 2 dell’11 marzo 2010, applicabili ai fabbricati ex novo e non a quelli di vecchia costruzione); - da una distorta e contraddittoria interpretazione delle norme in concreto applicabili (art. 3, punto 21, del R.E.C., applicabile agli immobili di vecchia costruzione, come nella specie, ai fini del calcolo della volumetria esistente).
Rimarca, infine, che nei motivi ostativi, la P.A. ha opposto una presunta questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 quater della L.R.C. n. 16/2004, evidenziando che non spetta all’Ufficio Tecnico Comunale disapplicare una norma di legge regionale vigente sulla base di un personale e ipotetico dubbio di costituzionalità e che, in ogni caso, l’art. 33 quater è una norma a regime, strutturale, che detta principi per la rigenerazione urbana, e non una deroga straordinaria e a tempo.
Il Comune si è costituito sollevando l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 33 quater della Legge Regionale e contestando la fondatezza dei motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
L’intervento in esame riguarda la realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione di un immobile, con ampliamento volumetrico del 35%, ai sensi dell’art. 33 quater della legge regionale n. 16/2004.
La speciale (ma non straordinaria) normativa, in tema di rigenerazione urbana, mira a promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e agevolare la riqualificazione in ambiti urbani degradati, anche segnati dalla presenza di edifici dismessi o in via di dismissione.
L’art. 33 quater, comma 1, così recita: “ Al fine di promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e agevolare la riqualificazione di ambiti urbani degradati, anche segnati dalla presenza di edifici dismessi o in via di dismissione, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono consentiti, in ragione della loro natura e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al decreto legislativo 42/2004, interventi di: a) ristrutturazione edilizia di singoli edifici che comprendano anche demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e modifiche di destinazione d’uso ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio 5 esistente), nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni … ”.
Il successivo comma 6, poi, specifica che “ per gli interventi edilizi, di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di edilizia residenziale, sono consentiti incrementi volumetrici fino a un massimo del venti per cento rispetto alla volumetria esistente, per interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, e del trentacinque per cento per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ”.
Orbene, ai sensi del punto 12 dell’art. 3 del R.E.C. vigente, il volume del fabbricato “ E’ pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su), così come definite al punto 10, dei singoli piani fuori terra per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile più il prodotto della superficie utile del piano seminterrato per l’altezza fuori terra. L’altezza dell’ultimo piano va riferita all’estradosso del solaio di copertura, se copertura piano, in altre parole come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati e coprono un’autonoma unità ”.
Il richiamato punto 10, a sua volta, dispone che: “ Per «superficie utile» si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati … Con esclusione altresì … dei sottotetti se non destinati ad autonome unità residenziali ”.
Infine, all’art. 61 dello stesso R.E.C. si legge:
“ I locali sottotetto possono essere abitabili e/o non abitabili, sono comunque da considerare come pertinenze dell’edificio e/o dell’unità residenziale.
Sono abitabili quando hanno altezza media non inferiore a mt. 2,40, e sono dotati di superfici illuminanti e d’areazione maggiori o pari a 1/8 della superficie di pavimento.
Nel sottotetto possono essere sempre allocati locali accessori, stenditoi e locali di sgombero e possono sempre essere collegati all’unità residenziale di cui è pertinenza.
In ogni caso devono essere raggiungibili dal vano scala mediante un sistema verticale di collegamento, che consenta un comodo accesso.
Possono caratterizzarsi come autonoma unità immobiliare, solo nel caso in cui siano considerate nel bilancio edilizio delle volumetrie e degli ulteriori parametri edilizi ed urbanistici ”.
In applicazione delle richiamate disposizioni, il Comune ha correttamente ritenuto che il sottotetto de quo , non destinato ad autonoma unità residenziale, non sia computabile nella superficie dell’immobile e dunque nella volumetria utile ai fini del calcolo dell’ampliamento realizzabile in sede di demo-ricostruzione.
La circostanza che dette disposizioni siano sopravvenute rispetto alla costruzione dell’edificio è irrilevante atteso che la disciplina speciale sulla rigenerazione urbana, nel far riferimento alla “volumetria esistente”, non richiede che la stessa venga computata applicando le norme vigenti all’epoca di costruzione, né tale applicazione potrebbe essere imposta dal principio tempu regit actum , il quale semmai depone nel senso opposto, di applicazione della normativa vigente nel momento in cui l’atto (la decisione sull’istanza di p.d.c. per la realizzazione dell’intervento di demo-ricostruzione) è posto in essere.
In definitiva, il calcolo della volumetria effettuato dal Comune risulta corretto, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO