Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2024, n. 32039
CASS
Sentenza 8 luglio 2024

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Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2024, n. 32039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32039
    Data del deposito : 8 luglio 2024

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