Ordinanza collegiale 20 ottobre 2023
Sentenza 24 maggio 2024
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 7990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7990 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito, Girolamo Calandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Prefettura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la corretta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2 maggio 2019 del Tar del Lazio - Roma, sez. I stralcio, già passata in giudicato in data 2 maggio 2020, resa nel giudizio (iscritto al n. 2353/2008 r.g.) proposto dal sig. -OMISSIS-, anche in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, per l'annullamento del decreto prefettizio prot. n.20060008213 del 1° settembre 2007, con il quale è stata disposta l'alienazione straordinaria - in favore della ditta ricorrente - dei veicoli sottoposti a sequestro o ad altre sanzioni amministrative in virtù dell'art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/1992 (introdotto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003), per il corrispettivo di €.147.739,84, nonché degli ulteriori atti del procedimento, comunque connessi e conseguenziali, impugnati con motivi aggiunti;
nonchè per la declaratoria
di nullità e/o comunque per l'annullamento
1) del provvedimento, prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Palermo – in asserita esecuzione della sentenza del Tar del Lazio - Roma n. -OMISSIS-/2019 – ha determinato le somme dovute alla ditta -OMISSIS- “ per la custodia dei mezzi elencati nel provvedimento impugnato...” (di cui ad elenco allegato), nell'importo di € 71.161,78 oltre interessi legali;
2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20024, di trasmissione del suddetto provvedimento prot. n. 19429/2023;
3) dell'elenco contenente prospetto di dettaglio dei mezzi in questione, trasmesso in allegato al provvedimento prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023 e formante parte integrante dello stesso;
4) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 7159 del 12 gennaio 2023, notificato in data 24 gennaio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, a mezzo del quale la stessa Prefettura ha preannunciato la volontà di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019, disponendo: l'avvio di istruttoria necessaria alla rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- “ per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato...” , nonché la trasmissione al Comune di Palermo, al Comune di Monreale ed all'Agenzia del Demanio per i “ successivi adempimenti relativi ai veicoli di pertinenza di cui elenco allegato”;
5) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 13986, di trasmissione del predetto provvedimento prot. n. 7159;
6) ove occorra e per quanto di ragione, di tutti gli atti che la Prefettura ha trasmesso successivamente (in data 28 febbraio 2023), costituenti allegati al provvedimento prot. n. 19429 ma non inviati unitamente allo stesso;
7) ove occorra e per quanto di ragione, delle note prott. nn. 35039 e 35034, di trasmissioni dei suddetti allegati;
8) ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti n. 75/segr2000 del 16 novembre 2020, n. 7/segr2002, del 14 marzo 2002, n. 178 Segr. Area IV bis 2007 del 27 giugno 2007, “ con i quali sono state stabilite le tariffe giornaliere di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ”, richiamati nel provvedimento prot. n. 7159 ma non allegati (e quindi, del tutto sconosciuti alla società ricorrente), nonché delle tariffe prefettizie vigenti nei periodi di riferimento, comunque applicate;
9) di tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18 luglio 2023:
per la corretta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2 maggio 2019 del Tar del Lazio - Roma, sez. I stralcio, già passata in giudicato in data 2 maggio 2020, resa nel giudizio (n. 2353/2008 r.g.) proposto dal sig. -OMISSIS-, anche in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, per l'annullamento del decreto prefettizio prot. n.20060008213 del 1° settembre 2007, con il quale è stata disposta l'alienazione straordinaria - in favore della ditta ricorrente - dei veicoli sottoposti a sequestro o ad altre sanzioni amministrative in virtù dell'art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/1992 (introdotto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003), per il corrispettivo di €.147.739,84, nonché degli ulteriori atti del procedimento, comunque connessi e conseguenziali, impugnati con motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di nullità e/o comunque per l'annullamento
dei seguenti atti impugnati con il presente atto:
1) provvedimento prot. n. 74836 del 9 maggio 2023, indirizzato ad -OMISSIS- e agli “Eredi -OMISSIS-” presso studio legale Calandra-Ardito, trasmesso agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con il quale la Prefettura di Palermo ha comunicato “ la mancata adesione alla cessione di credito, e, conseguentemente, il rifiuto del menzionato atto di cessione ”;
2) provvedimento prot. n.80352 del 17 maggio 2023, recapitato ad -OMISSIS- presso studio legale Calandra-Ardito, trasmesso agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con il quale la Prefettura di Palermo, in riscontro ad istanza di accesso, ha confermato il rifiuto della cessione di credito, pur consegnando la documentazione richiesta;
3) provvedimento prot. n. 88303 del 30 maggio 2023, indirizzato ad -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito e trasmesso a mezzo pec con le medesime modalità sopra descritte, con il quale la Prefettura di Palermo, nel riscontrare comunicazione del 24 maggio 2023, ha ribadito il contenuto delle note prot. n. 74836 del 9 maggio 2023 e n.80352 del 17 maggio 2023, relative al rifiuto della cessione;
4) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 80632 del 17 maggio 2023, recapitato alla Ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito e trasmesso a mezzo pec con le medesime modalità sopra descritte, con il quale la Prefettura di Palermo ha sollecitato il riscontro alle richieste di cui alle note prot. n. 20024 del 2 febbraio 2023 e prot. n. 35034 del 28 febbraio 2023;
5) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 20024 del 2 febbraio 2023 (allegato alla precedente nota prot. n. 80632 del 17 maggio 2023), indirizzato alla Ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito, con il quale la Prefettura di Palermo ha nuovamente inoltrato il provvedimento di determinazione delle somme dovute alla ditta -OMISSIS- in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019, precisando che: “ Atteso che il titolare della predetta ditta è deceduto in data 20.12.2016, si rimane in attesa di ricevere gli atti relativi alla successione ereditaria al fine di individuare i legittimi eredi cui corrispondere quanto dovuto ”;
6) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 35034 del 28 febbraio 2023 (allegato alla precedente nota prot. n. 80632 del 17 maggio 2023), indirizzato alla ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito, con il quale la Prefettura di Palermo ha rinnovato l'invito alla trasmissione degli atti relativi alla successione ereditaria del sig. -OMISSIS-;
7) ove occorra e per quanto di ragione, documento denominato “ Copia del riepilogo delle tariffe prefettizie precedenti al decreto n. 75 del 16 novembre 2000 ”, trasmesso alla -OMISSIS- in riscontro ad istanza di accesso;
8) di tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente;
dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo:
1) provvedimento, prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Palermo – in asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio Roma n. -OMISSIS-/2019 – ha determinato le somme dovute alla ditta -OMISSIS- “ per la custodia dei mezzi elencati nel provvedimento impugnato... ” (di cui ad elenco allegato), nell'importo di € 71.161,78 oltre interessi legali;
2) ove occorra e per quanto di ragione, nota prot. n. 20024, di trasmissione del suddetto provvedimento prot. n. 19429;
3) elenco contenente prospetto di dettaglio dei mezzi in questione, trasmesso in allegato al provvedimento prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023 e formante parte integrante dello stesso;
4) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 7159 del 12 gennaio 2023, notificato in data 24 gennaio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, a mezzo del quale la stessa Prefettura ha preannunciato la volontà di dare esecuzione alla sentenza TAR n. -OMISSIS-/2019, disponendo: l'avvio di istruttoria necessaria alla rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- “ per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato...”; nonché la trasmissione al Comune di Palermo, al Comune di Monreale ed all'Agenzia del Demanio per i “ successivi adempimenti relativi ai veicoli di pertinenza di cui elenco allegato ”;
5) ove occorra e per quanto di ragione, nota prot. n. 13986, di trasmissione del predetto provvedimento prot. n. 7159;
6) ove occorra e per quanto di ragione, tutti gli atti che la Prefettura ha trasmesso successivamente (in data 28 febbraio 2023), costituenti allegati al provvedimento prot. n. 19429 ma non inviati unitamente allo stesso;
7) ove occorra e per quanto di ragione, note prott. nn. 35039 e 35034, di trasmissioni dei suddetti allegati;
8) ove occorra e per quanto di ragione, decreti n. 75/segr2000 del 16 novembre 2020, n. 7/segr2002, del 14 marzo 2002, n. 178 Segr. Area IV bis 2007 del 27 giugno 2007, “con i quali sono state stabilite le tariffe giornaliere di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ”, richiamati nel provvedimento prot. n. 7159 ma non allegati (e quindi, del tutto sconosciuti alla società ricorrente), nonché delle tariffe prefettizie vigenti nei periodi di riferimento, comunque applicate;
9) tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura di Palermo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso misto per l’ottemperanza e per la cognizione, notificato in data 3 aprile 2023 e depositato il successivo 13 aprile 2023, la società -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”) ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS- del 2 maggio 2019 - resa nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, erede mortis causa del sig. -OMISSIS-, titolare di un deposito autorizzato, presso il quale lo Stato pone in custodia i veicoli oggetto di sequestro o confisca – con la quale il Tar, ritenendo non corretto il computo delle somme spettanti a seguito dell’alienazione dei veicoli giacenti presso la depositeria autorizzata, disposta ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L. 269/2003, conv. in legge 326/2003, poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 92/2013 della Corte Costituzionale, ha annullato il decreto prefettizio n. 20060008213 del 1° settembre 2007, “ ai fini della rideterminazione dei corrispettivi dovuti alla parte ricorrente, corrispettivi che andranno in ultima analisi computati sulla base delle ordinarie tariffe vigenti nel periodo di riferimento ”.
2. Contestualmente, la società -OMISSIS- ha proposto azione di annullamento, ovvero di nullità per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. -OMISSIS-/2019, dei successivi provvedimenti adottati dalla Prefettura di Palermo, e in particolare del provvedimento n. 7159 del 12 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Palermo, riavviata l’istruttoria in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/2019, “ ritenuto che, ai fini di una più precisa determinazione dei corrispettivi dovuti, si rende necessaria ogni ulteriore verifica, senza trascurare quanto accertato con sentenze passato in giudicato a definizione di altri procedimenti tra le parti ”, ha disposto la “ rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato, secondo le tariffe vigenti nel periodo di riferimento, previe le verifiche di cui in premessa ”, allo scopo, tra l’altro, di “scongiurare possibili duplicazioni di pagamento ”, e del successivo provvedimento prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023, con il quale la medesima Prefettura, ad esito dell’istruttoria, ha proceduto alla rideterminazione delle somme dovute per la custodia dei veicoli per un importo pari a € 71.161,78 oltre interessi legali.
3. In punto di fatto, la ricorrente ha premesso di agire in veste di cessionaria del credito vantato dagli eredi del Sig. -OMISSIS- nei confronti della Prefettura di Palermo, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio per la citata alienazione straordinaria; ciò in forza di un atto di cessione perfezionato il 7 ottobre 2019 con atto notarile, che sarebbe stato notificato alla Prefettura di Palermo, non soltanto a cura dello stesso notaio che lo ha redatto (in applicazione di quanto previsto nella clausola di cui all’art. 5 della cessione), ma anche dalla stessa -OMISSIS- S.r.l. che, con atto di invito e diffida notificato il 26 ottobre 2020, anche al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del Demanio, avrebbe nuovamente intimato l’esecuzione della sentenza.
4. In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto che, con i provvedimenti prot. n. 7159/2023 e n. 19429/2023, la Prefettura di Palermo, avrebbe adottato provvedimenti palesemente nulli per violazione ed elusione del vincolo conformativo nascente dal giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-/2019, in quanto avrebbe omesso di rideterminare i corrispettivi dovuti alla ditta a titolo di spese di custodia per tutti i veicoli (inclusi in un elenco allegato al decreto di alienazione) che avevano già formato oggetto di valutazione.
5. L’elenco allegato al decreto n. 20060008213 del 1° settembre 2007, annullato con la sentenza n. -OMISSIS-/2019, includeva infatti n. 252 veicoli, che rappresentavano quelli giacenti presso la depositeria -OMISSIS- alla data della rilevazione (31 agosto 2007), per i quali era stato determinato il prezzo dell’alienazione (per un totale di € 147.739,84), con specificazione e distinguo dei singoli importi dovuti da ciascuna delle Autorità interessate (Prefettura di Palermo per € 50.477,95, Agenzia del Demanio per € 12.501,00, Comune di Palermo per € 83.457,36, Comune di Monreale per € 1.303,42).
6. La sentenza n. -OMISSIS-/2019 ha annullato il provvedimento di alienazione “...ai fini della rideterminazione dei corrispettivi dovuti alla parte ricorrente, corrispettivi che andranno in ultima analisi computati sulla base delle ordinarie tariffe vigenti nel periodo di riferimento ”; da qui, sostiene la ricorrente, la Prefettura, in sede di esecuzione, avrebbe dovuto rideterminare i corrispettivi (sulla base delle tariffe vigenti e degli usi locali, in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 571/1982) per tutti i mezzi (n. 252) già compresi nell’elenco di veicoli allegato al provvedimento impugnato.
7. Invece la Prefettura, nonostante con il primo provvedimento, prot. n. 7159/2023, avesse testualmente ammesso di voler disporre “ la rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato”, successivamente, con il provvedimento prot. n. 19429/2023 ha determinato il corrispettivo (indicato in € 71.161,78, oltre interessi legali) per un numero inferiore di veicoli, tutti elencati nel prospetto di dettaglio accluso al provvedimento: trattasi di n. 160 veicoli, mentre per i restanti n. 92 - già presenti nell’elenco allegato al provvedimento annullato – non sono stati quantificati i relativi corrispettivi, con la conseguente violazione del giudicato nascente dalla sentenza n. -OMISSIS-/2019, in quanto la rideterminazione dei corrispettivi dovuti alla società ricorrente avrebbe dovuto riguardare tutti i (n. 252) veicoli compresi nel precedente provvedimento annullato.
8. Inoltre, secondo le asserzioni di parte ricorrente, i decreti prefettizi gravati sarebbero comunque illegittimi per violazione dell’art. 12 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, per difetto di istruttoria, di motivazione e per contraddittorietà, stante l’omessa specificazione da parte della Prefettura del percorso logico seguito, sulla base di quali dettami è stata eseguita la rideterminazione, nonché della esclusione di alcuni veicoli e perché sono stati quantificati corrispettivi inferiori, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento per la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di custodia.
9. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 luglio 2023 e depositato il 18 luglio 2023, la società ricorrente, oltre a ribadire i motivi di illegittimità proposti col ricorso introduttivo, ha poi dedotto l’illegittimità de: i) il provvedimento prot. n. 74836 del 9 maggio 2023, con il quale la Prefettura di Palermo ha comunicato “la mancata adesione alla cessione di credito, e, conseguentemente, il rifiuto del menzionato atto di cessione ”; ii) il provvedimento prot. n.80352 del 17 maggio 2023, con il quale la Prefettura di Palermo, in riscontro all’istanza di accesso, ha confermato il rifiuto della cessione di credito e ha sollecitato la trasmissione degli atti relativi alla successione ereditaria del sig. -OMISSIS-, “ al fine di individuare i legittimi eredi cui corrispondere quanto dovuto ”; iii) il provvedimento prot. n. 88303 del 30 maggio 2023, con il quale la Prefettura di Palermo ha ribadito il contenuto delle note prot. n. 74836 del 9 maggio 2023 e n. 80352 del 17 maggio 2023, relative al rifiuto della cessione del credito.
10. In data 14 settembre 2023 si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, eccependo di aver ricevuto la notifica dell’atto di cessione del credito solo in data 19 aprile 2023 e di aver comunicato, con la nota n. 74836 del 9 maggio 2023, il rifiuto dell’atto di cessione; con ciò la difesa erariale ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’inammissibilità, ovvero l’infondatezza, del ricorso e dei motivi aggiunti.
11. Impregiudicata ogni valutazione sulla questione afferente all’ammissibilità del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società -OMISSIS- S.r.l., con ordinanza n. 15515/2023 del 20 ottobre 2023 il Collegio ha disposto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. l’assegnazione del ricorso al ruolo ordinario; contestualmente, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico sia della Società ricorrente che dell’Amministrazione resistente.
12. Con successiva sentenza non definitiva n. -OMISSIS-/2024 del 24 maggio 2024, il Collegio ha scrutinato la questione relativa all’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento da parte delle Amministrazioni intimate delle somme dovute in forza del credito oggetto della citata sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019 e della successiva cessione a favore della società -OMISSIS-, e dunque in ordine alla legittimazione attiva di quest’ultima alla proposizione del ricorso all’esame, atteso l’avvenuto disconoscimento da parte della Prefettura, con le note oggetto di ricorso per motivi aggiunti, dell’efficacia della cessione del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione. In detta sede, il Collegio, sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese, accogliendo in parte qua il ricorso per motivi aggiunti, ha riconosciuto la piena efficacia a favore della società -OMISSIS- del credito vantato (originariamente) dalla ditta -OMISSIS- nei confronti dell’Amministrazione intimata e dunque la legittimazione attiva della medesima società -OMISSIS- all’instaurazione del giudizio di cui è causa, rinviando per la trattazione delle restanti questioni all’udienza pubblica del 26 novembre 2024.
13. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2024 pubblicata in data 20 dicembre 2024 il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile esistenza di profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda subordinata, rispetto a quella di esecuzione del giudicato, concernente la spettanza e la quantificazione del compenso dovuto alla società ricorrente per l’attività di custodia degli autoveicoli di cui è causa, invitando le parti al deposito di memorie vertenti sulla citata questione.
14. Le parti hanno interloquito su detta questione, depositando memorie.
15. All’udienza pubblica del 10 aprile 2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Va preliminarmente scrutinata la domanda principale con cui la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019.
17. La domanda è infondata.
18. Con la citata sentenza n. -OMISSIS-/2019 il Tar del Lazio ha annullato, per illegittimità derivata, il decreto prefettizio di alienazione dei veicoli e di determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38, D.L.269/2003, oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, stabilendo che ai fini della determinazione dei corrispettivi dovuti alla parte ricorrente, essi dovranno in ultima analisi essere computati sulla base delle ordinarie tariffe vigenti.
19. Ne discende che l’effetto conformativo della sentenza consisteva nella riedizione del potere amministrativo di rideterminazione dei corrispettivi dovuti, senza ulteriori vincoli.
20. A seguito di tale decisione, al fine di rideterminare gli importi dovuti, l’Amministrazione ha azionato un nuovo procedimento di accertamento e di computo delle somme spettanti alla ricorrente, quantificate con il decreto prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023, nella somma di € 71.161,78 oltre interessi legali, che costituisce pertanto esecuzione del dictum giudiziale.
21. Non è fondata la tesi della società ricorrente, secondo la quale, a seguito della decisione del Tar, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere solo al computo delle somme spettanti, come originariamente determinate col decreto annullato, senza riattivare il procedimento ab initio .
22. L’effetto dispositivo della sentenza è dunque quello annullatorio del provvedimento impugnato, con conseguente inefficacia ex tunc dello stesso; quello conformativo è poi circoscritto all’obbligo di rideterminazione dei corrispettivi secondo le norme vigenti prima dell’introduzione della disposizione poi dichiarata incostituzionale. Nessun accertamento la sentenza contiene in ordine alla correttezza delle determinazioni nell’ an , ossia in ordine al computo dei veicoli e all’istruttoria al tempo condotta dall’amministrazione. L’unico vincolo conformativo derivante dal giudicato è, dunque, quello della doverosa applicazione dell’ordinario regime tariffario.
23. E pertanto, a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento amministrativo, l’amministrazione aveva il dovere di rideterminarsi riattivando (tutto) il procedimento amministrativo - ivi compresa l’istruttoria composta dagli accertamenti sui presupposti di fatto - prodromico all’emanazione del provvedimento finale e non solo il “tratto finale” del procedimento, escludendo gli accertamenti preliminari, come sostenuto dalla ricorrente -OMISSIS-.
24. Una maggiore “conformazione” della discrezionalità amministrativa - non applicandosi in ambito amministrativo il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - sarebbe potuta scaturire solo da una puntuale statuizione in tal senso contenuta nella sentenza, che invece si è limitata ad annullare il provvedimento per illegittimità derivata, rimandando all’Amministrazione il compito di rideterminare gli importi dovuti in base alle tariffe vigenti ratione temporis.
25. Per procedere a tale rideterminazione l’Amministrazione ha proceduto alla verifica dei presupposti per la liquidazione dei compensi, ovvero al controllo del numero di veicoli, riscontrando un numero di mezzi inferiore rispetto a quello inizialmente considerato, con conseguente riduzione degli importi spettanti alla società ricorrente, cessionaria del credito.
26. Tali nuovi accertamenti, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, non possono tuttavia costituire violazioni o elusioni del giudicato, in quanto l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 8 marzo 2013, n.1412).
27. Per costante giurisprudenza, è infatti configurabile la violazione del giudicato quando il nuovo atto emanato dall’Amministrazione contrasti con sentenza recante un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell’adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza stessa, ovvero quando il nuovo provvedimento riproduca i medesimi vizi già censurati all’origine; mentre si ha elusione del giudicato se l’Amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, e cioè con l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa ma in palese carenza dei presupposti che la giustificano, nel senso che l’Amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale onde pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo.
28. Orbene, nel caso di specie, l’effetto conformativo della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019, oggetto di azione di ottemperanza, non si è risolto nell’attribuzione di una somma sicuramente superiore a quella indicata nel provvedimento prefettizio del 1° settembre 2007, impugnato in detta sede, ma restava circoscritto al ripristino della situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui il conteggio degli importi fosse stato effettuato sulla base delle norme vigenti prima dell’introduzione della disposizione poi dichiarata incostituzionale.
29. Non vi è dunque violazione del giudicato, e neppure appare configurabile una forma di elusione, in quanto l’Amministrazione, con i provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta aver ottemperato all’obbligo, nascente dal giudicato di cui alla citata sentenza n. -OMISSIS-/2019, di rideterminare le somme spettanti alla sig. -OMISSIS-, erede del sig. -OMISSIS- nei confronti della quale è stata resa la citata pronuncia, concernendo le questioni di legittimità dei provvedimenti n. 7159/2023 e n. 19429/2023 uno spazio non coperto dal giudicato, da azionare con autonoma domanda di cognizione e non con azione di ottemperanza, come del resto ha fatto la società ricorrente nell’ambito del presente giudizio. Correttamente, dunque, l’Amministrazione ha riavviato il procedimento volto alla verifica dei veicoli, anche al fine – come evidenziato dalla difesa erariale in sede difensiva - di evitare duplicazioni di pagamenti, ovvero a pagamenti indebiti, attesa tra l’altro la definizione del contenzioso civile avvenuta con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. -OMISSIS-/2012 (quindi successivamente alla data di emissione del provvedimento di alienazione straordinaria del 1° settembre 2007, oggetto della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019).
30. Tanto considerato, il ricorso introduttivo del giudizio, per la domanda di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/2019 e di declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei provvedimenti prefettizi n. 7159/2023 e n. 19429/2023, deve essere respinto.
31. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, come rilevato con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024, vanno invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda subordinata, rispetto a quella di esecuzione del giudicato, sulla quantificazione del compenso dovuto alla società ricorrente, dall’Amministrazione resistente, per l’attività di custodia degli autoveicoli svolta dalla ditta -OMISSIS-.
32. Premesso che, contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-/2024 non si è deciso neppure implicitamente sulla giurisdizione di questo giudice in relazione al profilo della determinazione del quantum del compenso dovuto, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23458/2015, richiamata anche dall’Amministrazione resistente in sede difensiva, “ La controversia concernente la spettanza e la misura del compenso dovuto al custode di uno o più autoveicoli sottoposti a sequestro amministrativo è devoluta al giudice ordinario…, atteso che il rapporto instaurato tra l'amministrazione ed il privato per l'espletamento del servizio pubblico trova fondamento unicamente nel negozio posto in essere al momento del suo sorgere ” (così anche, tra le altre, Cass. Civ., sentenze n. 16295/2007 e n. 16555/2009; Tar Calabria, sez. I, n. 395/2018).
33. Ciò posto, il rapporto che in tal guisa s'instaura tra l'autorità amministrativa e il privato incaricato della custodia - la cui disciplina generale si rinviene nel summenzionato art. 12, comma 1, D.P.R. n. 571 del 1982 - ha natura civilistica (Cass. n. 7972/17; Cass. n. 9394/15), in quanto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra l'autorità e il custode avviene secondo schemi esclusivamente privatistici, “ tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode”, secondo quanto dispone l'art. 12, comma 3, D.P.R. cit. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23458/15), in applicazione quindi di criteri già stabiliti dalla legge e in relazione alla quale non residua discrezionalità in capo all’Amministrazione.
34. Si ritiene, quindi, che esuli dalla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'azione finalizzata ad ottenere il riconoscimento del maggior credito invocato dalla ricorrente, quand'anche veicolata attraverso la domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, in quanto i provvedimenti impugnati incidono su posizioni soggettive che assumono la consistenza di diritti soggettivi, che come tali sfuggono alla giurisdizione di questo Giudice, non essendo del resto ravvisabile nella materia de qua una sfera di giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo.
35. Dalle precedenti considerazioni consegue che la cognizione sulla spiegata domanda è devoluta, secondo le tradizionali regole di riparto, al giudice ordinario, esorbitando dalla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, con conseguente onere della società ricorrente di riproporla innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
36. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio, per la domanda di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/2019 e di declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei provvedimenti prefettizi n. 7159/2023 e n. 19429/2023, deve essere respinto.
37. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda subordinata, rispetto a quella di esecuzione del giudicato, concernente la spettanza e la quantificazione del compenso dovuto alla società ricorrente per l’attività di custodia degli autoveicoli svolta dalla ditta -OMISSIS-.
38. Le peculiarità della vicenda giustificano la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio, per la domanda di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-/2019 e di declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei provvedimenti prefettizi n. 7159/2023 e n. 19429/2023;
- dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti in relazione alla domanda subordinata, rispetto a quella di esecuzione del giudicato, concernente la spettanza e la quantificazione del compenso dovuto alla società ricorrente per l’attività di custodia degli autoveicoli, con conseguente onere del ricorrente di riproporla innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
IL SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IL SI | SA PE |
IL SEGRETARIO