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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 12745/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pirrone Carmelo Antonio
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Desideri Marcella avv. Chiara Ingenito
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 6.10.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, dai Signori e , in Sacile, atto n. 7 parte I - Anno 2015; Per l'effetto Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio stesso, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sacile (PN) atto n. 7 parte I - Anno 2015. 1. ed saranno Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ai genitori ed avranno la collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Roma, via Battaglioni d'Assalto n.20. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario: week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola (o, in caso di assenza di scuola, dalle 16.30) fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 20.30. I genitori si dichiarano comunque disponibili a modulare i giorni e gli orari secondo le richieste e/o le esigenze dei minori, nonché secondo gli impegni lavorativi di entrambi, cercando la massima collaborazione nella gestione dei figli e nel reciproco rispetto dei turni lavorativi di entrambi (ovvero entrambi vengono impiegati a turno anche per orari superiori alle 8 ore giornaliere, nonché possono essere impiegati nelle giornate festive). 3.
Entrambi i genitori (anche insieme e/o nei giorni di non collocazione) potranno partecipare alle attività extra scolastiche dei figli, es. saggi, gare sportive etc.; 4. Durante le vacanze scolastiche di
Natale, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre (ore 10) fino al 31 dicembre (sera) con un genitore, ed il periodo dal 31 dicembre (sera) fino al 6 gennaio (ore 18) con l'altro genitore, ad anni alternati. A decorrere dal Natale 2024 (ossia anni pari) i figli staranno con il padre per il primo periodo. È sempre salva ogni diversa pattuizione fra le parti. In caso di disaccordo varranno le condizioni ivi indicate;
5. Durante le vacanze scolastiche di Pasqua, i minori trascorreranno il periodo dal Venerdì Santo (ore 10) fino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla Pasquetta al martedì (ore 18), ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. A decorrere dalla Pasqua 2025
(ossia anni dispari) staranno con il padre il giorno di Pasqua e la Pasquetta con la madre;
6. Ponti scolastici alternati con ciascun genitore: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e
29 giugno. Si concorda altresì che se la festività coinciderà con il fine settimana (venerdì, sabato o domenica) di un genitore, non si derogherà alla ordinaria frequentazione;
7. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Nel periodo di vacanze estive resta inteso che il periodo di frequentazione infrasettimanale è sospeso. In difetto di ulteriori periodi di vacanza, i minori potranno essere iscritti ad un centro estivo o attività ludico/sportive, da concordarsi e dividersi al 50%. Il periodo di vacanza estiva andrà concordato entro il 30 aprile di ogni anno;
8. Per quanto riguarda il compleanno dei figli, i genitori si impegnano, previo accordo, a trascorrerlo congiuntamente, in difetto, dividendosi (pranzo l'uno e cena l'altro), nella medesima giornata;
9. In relazione ai compleanni dei genitori, la Festa della
Mamma e del Papà, i figli li trascorreranno con il festeggiato, in deroga alla frequentazione ordinaria;
inoltre, come ulteriore deroga alla frequentazione ordinaria, trascorreranno il compleanno dei nonni insieme al genitore corrispondente;
10. Il padre corrisponderà, quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di € 584,00 mensili, a decorrere dal 1° agosto 2024. Detta somma verrà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetta all'adeguamento annuale ISTAT, come per legge, dal 1 agosto 2025; 11. Assegno unico al 50%, il marito provvederà a chiedere la propria quota al proprio caaf;
12. Per quanto concerne le spese straordinarie, esse verranno ripartite tra i genitori al 50%, così come individuate dal Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrive. Ai fini dell'individuazione delle spese extra i genitori riconoscono: - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola, trattamenti per la cura personale (parrucchiere e barbiere); - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby-sitter, se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporti (minicar, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. I genitori concordano, altresì, che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ogni fine mese verranno riepilogate e richieste le spese straordinarie senza farle accumulare nei mesi e verranno saldate dall'altro genitore entro massimo 30 giorni;
13. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il contatto telefonico e a non frapporre ostacoli, garantendo la possibilità di chiamare/videochiamare i minori almeno una volta al giorno;
14. Entrambi i genitori dichiarano di non avere beni in comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito ad eventuali somme arretrate o beni;
15.
I coniugi autorizzano il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per i minori. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9.5.15 in Salice (PN), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Salice, atto n. 7 parte 1, anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 12745/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pirrone Carmelo Antonio
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Desideri Marcella avv. Chiara Ingenito
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 6.10.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, dai Signori e , in Sacile, atto n. 7 parte I - Anno 2015; Per l'effetto Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio stesso, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sacile (PN) atto n. 7 parte I - Anno 2015. 1. ed saranno Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ai genitori ed avranno la collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Roma, via Battaglioni d'Assalto n.20. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario: week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola (o, in caso di assenza di scuola, dalle 16.30) fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 20.30. I genitori si dichiarano comunque disponibili a modulare i giorni e gli orari secondo le richieste e/o le esigenze dei minori, nonché secondo gli impegni lavorativi di entrambi, cercando la massima collaborazione nella gestione dei figli e nel reciproco rispetto dei turni lavorativi di entrambi (ovvero entrambi vengono impiegati a turno anche per orari superiori alle 8 ore giornaliere, nonché possono essere impiegati nelle giornate festive). 3.
Entrambi i genitori (anche insieme e/o nei giorni di non collocazione) potranno partecipare alle attività extra scolastiche dei figli, es. saggi, gare sportive etc.; 4. Durante le vacanze scolastiche di
Natale, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre (ore 10) fino al 31 dicembre (sera) con un genitore, ed il periodo dal 31 dicembre (sera) fino al 6 gennaio (ore 18) con l'altro genitore, ad anni alternati. A decorrere dal Natale 2024 (ossia anni pari) i figli staranno con il padre per il primo periodo. È sempre salva ogni diversa pattuizione fra le parti. In caso di disaccordo varranno le condizioni ivi indicate;
5. Durante le vacanze scolastiche di Pasqua, i minori trascorreranno il periodo dal Venerdì Santo (ore 10) fino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla Pasquetta al martedì (ore 18), ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. A decorrere dalla Pasqua 2025
(ossia anni dispari) staranno con il padre il giorno di Pasqua e la Pasquetta con la madre;
6. Ponti scolastici alternati con ciascun genitore: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e
29 giugno. Si concorda altresì che se la festività coinciderà con il fine settimana (venerdì, sabato o domenica) di un genitore, non si derogherà alla ordinaria frequentazione;
7. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Nel periodo di vacanze estive resta inteso che il periodo di frequentazione infrasettimanale è sospeso. In difetto di ulteriori periodi di vacanza, i minori potranno essere iscritti ad un centro estivo o attività ludico/sportive, da concordarsi e dividersi al 50%. Il periodo di vacanza estiva andrà concordato entro il 30 aprile di ogni anno;
8. Per quanto riguarda il compleanno dei figli, i genitori si impegnano, previo accordo, a trascorrerlo congiuntamente, in difetto, dividendosi (pranzo l'uno e cena l'altro), nella medesima giornata;
9. In relazione ai compleanni dei genitori, la Festa della
Mamma e del Papà, i figli li trascorreranno con il festeggiato, in deroga alla frequentazione ordinaria;
inoltre, come ulteriore deroga alla frequentazione ordinaria, trascorreranno il compleanno dei nonni insieme al genitore corrispondente;
10. Il padre corrisponderà, quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di € 584,00 mensili, a decorrere dal 1° agosto 2024. Detta somma verrà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetta all'adeguamento annuale ISTAT, come per legge, dal 1 agosto 2025; 11. Assegno unico al 50%, il marito provvederà a chiedere la propria quota al proprio caaf;
12. Per quanto concerne le spese straordinarie, esse verranno ripartite tra i genitori al 50%, così come individuate dal Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di
Roma del 17 dicembre 2014 che qui di seguito si trascrive. Ai fini dell'individuazione delle spese extra i genitori riconoscono: - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola, trattamenti per la cura personale (parrucchiere e barbiere); - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby-sitter, se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporti (minicar, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. I genitori concordano, altresì, che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ogni fine mese verranno riepilogate e richieste le spese straordinarie senza farle accumulare nei mesi e verranno saldate dall'altro genitore entro massimo 30 giorni;
13. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il contatto telefonico e a non frapporre ostacoli, garantendo la possibilità di chiamare/videochiamare i minori almeno una volta al giorno;
14. Entrambi i genitori dichiarano di non avere beni in comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito ad eventuali somme arretrate o beni;
15.
I coniugi autorizzano il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per i minori. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9.5.15 in Salice (PN), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Salice, atto n. 7 parte 1, anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi