Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2953
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Ordinanza cautelare 5 agosto 2022
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Sentenza 25 ottobre 2024
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Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna norma che fondasse la competenza del Ministero per gli affari regionali e le autonomie in materia di finanza locale e che l'art. 38 d.l. n. 124/2019 attribuisse la competenza ad altri ministeri, non menzionando il Ministro per gli affari regionali.

  • Rigettato
    Vizio di difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha ritenuto che la nota metodologica fosse parte integrante del decreto e che l'intesa della Conferenza su di esso comprendesse anche la nota. Inoltre, è stata accertata una specifica istruttoria tecnica che ha portato anche a integrazioni al decreto.

  • Rigettato
    Oscurità, irragionevolezza e contraddittorietà del metodo dei "poligoni di Thiessen"

    La Corte ha ritenuto che il metodo dei "poligoni di Thiessen" sia scientificamente attendibile e appropriato, e che l'applicazione di criteri alternativi non avrebbe prodotto un risultato diverso. La riscossione pregressa di tributi da parte del Comune di Porto Viro non costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore per l'introduzione di una nuova imposta.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della riscossione pregressa di ICI e IMU e del collegamento alla terraferma

    La Corte ha affermato che non esisteva un criterio generale per la riferibilità degli spazi marini ai Comuni ai fini dell'applicazione di imposte immobiliari prima dell'adozione del decreto. La riscossione pregressa non può costituire un limite alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, la riferibilità della piattaforma deve basarsi sulla sua localizzazione in mare, a prescindere dal collegamento alla terraferma.

  • Rigettato
    Applicabilità della disciplina sulla partecipazione procedimentale

    La Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale impugnato abbia natura di atto normativo secondario e che, pertanto, le disposizioni sulla partecipazione procedimentale non siano applicabili. Anche qualora fossero applicabili, l'esito non sarebbe stato diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 16 d.P.R. n. 616/1977

    La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato non abbia provveduto a una variazione territoriale dei Comuni, ma abbia definito la riferibilità del rigassificatore a un Comune costiero ai fini dell'applicazione di un'imposta immobiliare statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2953
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2953
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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