Ordinanza cautelare 5 agosto 2022
Sentenza 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02953/2026REG.PROV.COLL.
N. 03235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2025, proposto dal Comune di Porto Viro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando D’Amario e Guglielmo Aldo Giuffrè Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio Guglielmo Aldo Giuffrè Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 349;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Porto Tolle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovico Mazzarolli, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. Filiberto n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 18650/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali e del Comune di Porto Tolle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. AL AT e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Aldo Giuffrè Sandulli, Alessio Petretti per delega dell'avvocato Ludovico Mazzarolli e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado il Comune di Porto Viro ha impugnato davanti al Tar Lazio il decreto adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, con il Ministero della difesa e del Ministero della transizione ecologica del 28 aprile 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 marzo 2022, ed i relativi allegati, nonché gli atti presupposti ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021, ove lesivo.
In particolare, con il decreto del 28 aprile 2022 è stata data attuazione all’art. 38 d.l. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, relativo alla istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ed in particolare al comma 4, il quale dispone che i Comuni, cui spetta il gettito della citata imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille, siano individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico (sostituito dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.l. n. 22 del 2021), da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e che con il medesimo decreto siano, altresì, stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota di gettito spettante ai Comuni individuati.
Con i sei motivi del ricorso introduttivo di primo grado il Comune ha fatto valere il vizio di incompetenza (per essere stata la conferenza unificata presieduta solo dal Ministero dell’interno e non anche dal Ministero per gli affari regionali), i vizi di difetto di istruttoria e motivazione, il vizio di violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale, il vizio di violazione dell’art. d.P.R. n. 616/1977 in materia di modifica delle circoscrizioni comunale; ha inoltre contestato la correttezza ed attendibilità del criterio tecnico che l’amministrazione ha adottato senza tenere conto della circostanza che l’Ici e l’Imu relative alla piattaforma sono state sempre riscosse dal Comune ricorrente e che le amministrazioni statali hanno sempre riconosciuto la collocazione del rigassificatore nel mare del Comune di Porto Viro.
Con sentenza n. 18650 del 25 ottobre 2024 il Tar ha respinto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
- il primo motivo di ricorso è infondato in quanto: la Conferenza è stata correttamente presieduta dal solo Ministero dell’interno in quanto il Ministro per gli affari regionali non ha alcuna competenza ad adottare il decreto impugnato e, in ogni caso, la materia della finanza locale rientra nella competenza del Ministero dell’interno; il decreto impugnato prevede espressamente che la nota metodologica allegata costituisce parte integrante del decreto medesimo, dovendosi quindi ritenere che la nota abbia formato oggetto dell’ iter istruttorio diretto all’adozione del decreto; il decreto impugnato è stato preceduto da una significativa istruttoria, come comprovato dalla documentazione prodotta dall’amministrazione;
- il secondo motivo è infondato in quanto l’atto impugnato ha natura normativa ed è espressione di amplissima discrezionalità; comunque l’attendibilità del metodo matematico – geografico denominato “poligoni di Thiessen”, ai fini della individuazione dei Comuni nelle cui acque di competenza si trovano le piattaforme marine, non è stata adeguatamente contestata ed è confortata dai chiarimenti resi dall’amministrazione in ottemperanza all’ordinanza istruttoria;
- il terzo motivo è infondato in quanto il decreto impugnato costituisce un atto generale avente natura normativa ed è pertanto escluso dall’applicazione degli istituti di partecipazione procedimentale e dall’obbligo di notificazione individuale del provvedimento;
- il quarto motivo è infondato in quanto si limita a riproporre criteri alternativi rispetto a quello impiegato nel decreto, senza tuttavia individuare il profilo di irragionevolezza o illogicità della scelta dell’amministrazione; l’obbligo di motivazione è escluso per gli atti normativi e comunque il decreto impugnato reca una puntuale motivazione, avendo esplicitato che l’applicazione del metodo dei “poligoni di Thissen” conduce all’individuazione di un determinato Comune; la doglianza relativa alla mancata applicazione di un procedimento ad hoc stabilito dalla disciplina regionale è generico;
- il quinto motivo si risolve nella proposizione di criteri alternativi rispetto a quello impiegato nel decreto, senza tuttavia individuare il profilo di irragionevolezza o illogicità della scelta dell’amministrazione;
- il sesto motivo di risolve in una generica e non circostanziata censura di difetto di motivazione.
Avverso la predetta sentenza il Comune di Porto Viro ha proposto appello deducendo:
1) incompetenza; violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 38 d.l. n. 124/2019, come convertito; violazione artt.3, 8, 9, 10 d.lgs. n. 281/1997; violazione d.P.C.M. 15 marzo 2021; violazione degli artt. 1, 3 l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; difetto dei presupposti; contrasto con i precedenti; travisamento dei fatti; arbitrarietà; illogicità, irrazionalità, contraddittorietà; erroneità della motivazione e dell’istruttoria; violazione del principio della par condicio ; ingiustizia manifesta; sviamento. Al riguardo parte appellante censura la sentenza di primo grado deducendo che: la Conferenza unificata avrebbe dovuto essere presieduta anche dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal momento che tra le competenze di quest’ultimo rientra anche l’individuazione dei Comuni cui spetta il gettito in esame; la Conferenza unificata, pur avendo richiamato nell’intesa la nota metodologica, non si è specificamente espressa sulla stessa né si è avvalsa dell’attività istruttoria della propria segreteria e la pronuncia del Tar si risolve in una palese violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e dei puntuali obblighi motivazionali; il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che vi fosse stata una significativa istruttoria mentre è mancato un approfondimento istruttorio da parte della segreteria della Conferenza, nella quale si sarebbe dovuta valorizzare anche la storia della piattaforma oggetto di causa ed il suo collegamento con il territorio del Comune di Porto Viro;
2) manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 111 Cost., 12 c.p.c. e 1 e 3 c.p.a.; difetto di motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 38 d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019, dell’art. 10 d.lgs. 281/1997, del d.P.C.M. 15 marzo 2021, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; errore nei presupposti; erroneità della motivazione e dell’istruttoria. Al riguardo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il decreto impugnato abbia natura normativa e sia pertanto accompagnato da un’amplissima valutazione discrezionale, nel merito insindacabile; secondo il Comune, infatti, l’atto impugnato costituisce un atto amministrativo che deve essere adeguatamente motivato ed è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo. Inoltre, l’appellante ribadisce che l’individuazione del metodo dei “poligoni di Thiessen” è frutto di un’istruttoria opaca, contraddittoria e non verificabile e che non tiene comunque conto della circostanza che, fino all’emanazione del decreto impugnato, il Comune di Porto Viro ha riscosso l’Imu e l’Ici anche in ragione che il relativo metanodotto sulla terraferma insiste sul proprio territorio. Infine, parte appellante censura la sentenza di primo nella parte in cui ha valorizzato la documentazione prodotta dall’amministrazione, che avrebbe dovuto essere invece dichiarata sotto diversi profili inammissibile e che non era comunque idonea a far comprendere pienamente le modalità applicative del metodo utilizzato;
3) manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 111 Cost., 12 c.p.c. e 1 e 3 c.p.a.; difetto di motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 7 ss. l. n. 241/1990; errore nei presupposti; erroneità della motivazione e dell’istruttoria; omessa pronuncia. Al riguardo il Comune appellante, ritenuta la non ascrivibilità del decreto impugnato alla categoria degli atti normativi, ha ribadito la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, la cui applicazione avrebbe consentito al Comune di rappresentare le peculiarità della situazione derivante dalla riscossione delle imposte Ici ed Imu per gli anni dal 2010 al 2019;
4) manifesta ingiustizia; violazione degli art. 111 Cost., 12 c.p.c. e 1 e 3 c.p.a.; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 38 d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; errore nei presupposti; erroneità della motivazione e dell’istruttoria; omessa pronuncia. Al riguardo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha adeguatamente tenuto conto delle lacune e della contraddittorietà della nota metodologica, che non ha indicato il criterio legale di corrispondenza tra piattaforma e Comune e tra Comune e specchio di mare. Inoltre, il Comune ribadisce che l’adozione del criterio dei “poligoni di Thiessen” elude la imprescindibile determinazione amministrativa nella valutazione della competenza territoriale e si sostanzia in un sistema di geo-partizione del mare che, in quanto res communis omnium , non è suddivisibile in spazi territoriali da cui fare derivare il rapporto, di natura amministrativa, tra opera posta a mare e Comune rivierasco. Secondo il Comune, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione il più generale principio dell’adiacenza o prospicienza del mare al territorio comunale in termini di mera distanza e, comunque, essendosi realizzata una variazione dei confini comunali, si sarebbe dovuta adottare la procedura prevista dall’art. 16 d.P.R. n. 616/1977;
5) manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 111 Cost., 12 c.p.c. e 1 e 3 c.p.a.; difetto di motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 38 d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019; errore nei presupposti; erroneità della motivazione e dell’istruttoria; omessa pronuncia. In particolare, parte appellante censura la sentenza del Tar nella parte in cui non ha adeguatamente valorizzato le ragioni addotte dal Comune a sostegno della illogicità e irragionevolezza della scelta, nella quale non si è tenuto conto del criterio legale della competenza relativa all’adozione dei provvedimenti amministrativi afferenti alla piattaforma, pacificamente esercitata dal Comune di Porto Viro. L’appellante aggiunge, inoltre, che non si è tenuto conto della distinzione tra la variazione dei confini territoriali ed il puro accertamento dei medesimi né della circostanza che la piattaforma è collegata alla centrale di raccolta e trattamento ricadente nel Comune di Porto Viro;
6) manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 111 Cost., 12 c.p.c. e 1 e 3 c.p.a.; difetto di motivazione; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 38 d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019; errore nei presupposti; erroneità della motivazione e dell’istruttoria; omessa pronuncia. Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica e non circostanziata la deduzione del vizio di motivazione: il Comune ha infatti specificamente dedotto che gli atti impugnati non hanno chiarito quali fossero i criteri alternativi applicabili, non hanno indicato graficamente quali fossero i Comuni competenti alla riscossione né hanno motivato sul perché sia stato preferito il Comune di Porto Tolle nonostante la specificità della situazione del terminale Adriatic LNG.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Porto Tolle, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato, città ed autonomie locali, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone l’integrale reiezione.
Con ordinanza del 19 maggio 2025 questo Consiglio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha disposto in via istruttoria una verificazione diretta a verificare: 1) quale siano il contenuto e la funzione del metodo dei poligoni di Thiessen; 2) quali siano, secondo la migliore scienza, i possibili metodi per individuare la riferibilità del mare territoriale ai diversi Comuni costieri e, se tra gli stessi, rientra anche il metodo dei poligoni di Thiessen; 3) se, in base ai possibili criteri alternativi a quelli adottati dall’amministrazione, la piattaforma di cui è causa sarebbe riferibile al Comune di Porto Viro piuttosto che a quello di Porto Tolle.
Espletata la verificazione a cura dell’Istituto idrografico della marina, all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
2.1. In primo luogo, il collegio condivide la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la Conferenza Stato, città ed autonomie locali è stata correttamente presieduta dal solo Ministro dell’Interno.
Al riguardo deve ribadirsi che ai sensi dell’art. 1 d.P.C.M. 15 marzo 2021 “La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, consigliere di Stato Luciana Lamorgese, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, nelle materie di competenza di quest’ultima”.
Nel caso in esame non vi è alcuna norma che fonda la competenza del Ministero per gli affari regionali e le autonomie nella materia in esame. Infatti, come evidenziato dal giudice di primo grado, l’art. 38 d.l. n. 124/2019 attribuisce la competenza ad adottare il decreto impugnato al Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa ed il Ministro dello sviluppo economico (successivamente Ministero della transizione ecologica), senza alcuna menzione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 300/1999 al Ministro dell’interno è attribuita la competenza in materia di finanza locale.
A fronte di questi puntuali dati normativi, il Comune di Porto Vito non ha specificato quale sia la diversa norma di legge idonea a fondare la competenza nella materia in esame del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, conseguentemente, a ritenere violato l’art. 1 del d.P.C.M. del 15 marzo 2021.
La censura è pertanto infondata.
2.2. Il collegio condivide la sentenza del Tar anche nella parte in cui ha ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Porto Viro, che l’intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali abbia specificamente avuto ad oggetto anche la nota metodologica allegata al decreto.
Al riguardo deve infatti ribadirsi che la nota metodologica, ancorché non sia specificamente richiamata nel testo dell’intesa raggiunta in data 16 marzo 2022, costituisce parte integrante del decreto a cui è allegata e sul quale l’intesa si è espressa. Pertanto deve ritenersi che il riferimento da parte la Conferenza al decreto comprenda anche quello alla nota metodologica ivi allegata.
A ciò si aggiunga che la stessa nota metodologica era già stata oggetto di specifica valutazione positiva da parte dell’intesa raggiunta in Conferenza il 5 agosto 2021, confermata dall’intesa del 16 marzo 2022. La necessità di raggiungere una nuova intesa non era infatti dipesa da una modifica del metodo impiegato per l’individuazione dei Comuni beneficiari dell’imposta, rimasto invariato, bensì dalla circostanza che alcuni manufatti prima inseriti non rientravano nel presupposto di imposta e altri rigassificatori dovevano essere invece inseriti.
2.3. Per quanto attiene, infine, al difetto di istruttoria va rilevato che la Conferenza Stato – città ed autonomie locali è stata preceduta da una specifica istruttoria tecnica, come chiaramente desumibile dall’ordine del giorno della seduta del 16 marzo 2022, da cui risulta che la nuova versione del decreto è stata esaminata nella riunione tecnica del 22 febbraio 2022 ed è stata sottoposta al parere dell’Anci in esito al quale sono state apportate alcune integrazioni al decreto, trasmesso nuovamente alla Conferenza nella sua versione definitiva in data 2 marzo 2022.
Da tali elementi emerge quindi l’insussistenza del lamentato vizio di difetto di istruttoria, avendo la Conferenza effettuato specifici approfondimenti istruttori all’esito dei quali ha addirittura formulato alcune integrazioni recepite dalle autorità ministeriali competenti all’approvazione del decreto.
3. Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto diretti, sotto diversi profili, a far valere il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto impugnato nonché l’oscurità e l’irragionevolezza del criterio metodologico adottato dal decreto impugnato, senza tenere conto del pregresso esercizio di funzioni amministrative e della pregressa riscossione di tributi da parte del Comune di Porto Tolle in relazione alla piattaforma marina di cui è causa.
Tali motivi sono infondati.
3.1. Va preliminarmente rilevato che ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.l. n. 124/2019 “I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati”.
Il decreto impugnato, in attuazione della norma di legge, ha individuato i Comuni cui spetta il gettito d’imposta impiegando un metodo tecnico avente natura oggettiva, il cd. metodo dei “poligoni di Thiessen”.
La funzione (delimitazione di aree con criterio economico e metodo geometrico) e le modalità operative di tale metodo, scelto dal tavolo interministeriale per l’approvazione del decreto a seguito di un confronto con gli organi tecnici di supporto, sono state puntualmente descritte nella nota metodologica allegata al decreto medesimo e facente parte integrante di quest’ultimo.
Pertanto il decreto impugnato, a prescindere dalla sua qualificazione o meno come atto normativo o a contenuto generale ai fini dell’applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, deve ritenersi comunque sufficientemente motivato, desumendosi dallo stesso e dalla nota metodologica ivi allegata le ragioni per le quali la piattaforma Adriatic LNG è stata riferita al Comune di Porto Tolle e non al Comune di Porto Viro.
3.2. Per quanto attiene poi al sindacato sulla scelta tecnico discrezionale operata dall’amministrazione, deve preliminarmente rilevarsi che questo collegio ha disposto una verificazione diretta ad acquisire ulteriori elementi per verificare l’attendibilità della scelta medesima.
Il verificatore, rispondendo puntualmente anche alle osservazioni del consulente di parte appellante nei limiti della loro pertinenza, ha evidenziato che:
- il metodo dei cd. “poligoni di Thiessen” è impiegato nell’ambito della pianificazione marittima per definire l’estensione delle zone amministrative, gestire equamente le risorse marine, costruire la linea mediana tra Stati, dove non esistono accordi di delimitazione ufficiali;
- per individuare la riferibilità del mare territoriale ai diversi Comuni costieri possono essere impiegati differenti criteri soggettivi, che presuppongono un previo accordo degli enti sui dati di partenza per l’applicazione del criterio medesimo (semicerchio rappresentativo della costa, regola della bisettrice), od oggettivi (estensione del confine terrestre con rotta fissa, linea di equidistanza);
- ove si applicassero al caso di specie i criteri oggetti e soggettivi alternativi a quello impiegato (quelli soggettivi nei limiti in cui potrebbero essere plausibilmente accettati concordemente dai Comuni) sarebbe comunque esclusa la possibilità di riferire geograficamente il rigassificatore al Comune di Porto Viro piuttosto che al Comune di Porto Tolle;
- il medesimo risultato è stato raggiunto dal verificatore anche applicando il metodo proposto dal consulente di parte appellante.
Dalle risultanze della verificazione emerge, quindi, che il metodo utilizzato è appropriato in relazione alla funzione per il quale è stato scelto ed è scientificamente attendibile; inoltre l’eventuale applicazione dei criteri tecnico – scientifici alternativi non avrebbero determinato un esito diverso rispetto a quello raggiunto dall’amministrazione.
3.3. Parte appellante ha poi dedotto l’illegittimità del decreto impugnato in quanto non avrebbe tenuto conto della circostanza che il Comune di Porto Viro ha in passato pacificamente riscosso l’Ici e l’Imu relativamente alla piattaforma Adriatic LNG e della circostanza il collegamento sulla terraferma della piattaforma insiste nel Comune di Porto Viro e non in quello di Porto Tolle. La mancata considerazione di tali elementi oltre ad integrare un difetto di istruttoria comporterebbe anche l’illegittimità sostanziale della scelta, contraddittoria rispetto al regime preesistente e lesiva dell’affidamento maturato dal Comune appellante.
Anche queste censure sono infondate.
Va premesso che fino all’adozione del presente decreto non esisteva un criterio generale per la riferibilità ai singoli Comuni degli spazi marini antistanti alla terraferma ai fini dell’applicazione delle imposte immobiliari.
Il decreto ministeriale impugnato, nell’individuare per la prima volta tale criterio ai fini dell’attuazione della nuova disciplina sull’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ha condivisibilmente adottato un metodo oggettivo applicabile uniformemente a tutte le piattaforme site nel mare territoriale, in conformità ai principi di equità, uguaglianza, parità di trattamento tra gli enti cui spetta il gettito fiscale.
A fronte di ciò, non può ritenersi che il criterio adottato abbia comportato la lesione del legittimo affidamento del Comune di Porto Viro, derivante dal fatto che quest’ultimo ha riscosso fino all’anno 2020 l’Ici e l’Imu sulla piattaforma.
La circostanza che il Comune di Porto Viro abbia beneficiato in passato delle entrate tributarie relative alla piattaforma non può infatti costituire un limite alla discrezionalità del legislatore che, solamente pro futuro , ha dettato un’innovativa disciplina tributaria relativa alle piattaforme marine introducendo, in discontinuità rispetto al sistema preesistente, una specifica imposta immobiliare sulle sole piattaforme marine, delegando un apposito decreto ministeriale all’individuazione dei Comuni a cui spetta il relativo gettito.
Parimenti, secondo collegio non può riconoscersi rilievo neanche alla circostanza che la piattaforma in esame sia collegata, sulla terraforma, al territorio comunale di Porto Viro e non a quello di Porto Tolle. Al riguardo è sufficiente rilevare che l’imposta di cui è causa ha ad oggetto specificamente le piattaforme marine, per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, d.l. n. 124/2019, “la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale”; pertanto, la riferibilità ad un Comune o ad un altro deve avere riguardo solo a tale elemento, a prescindere dalla collocazione degli ulteriori elementi del complessivo impianto collegato alla piattaforma, che potranno essere eventualmente sottoposti al potere impositivo del Comune nel cui territorio si trovano.
Infine, secondo il collegio al fine di sostenere la riferibilità della piattaforma al Comune di Porto Viro e la contraddittorietà e lesività del legittimo affidamento del decreto impugnato sono irrilevanti: sia i titoli edilizi prodotti all’allegato n. 2, in quanto, come riferito dallo stesso Comune appellante, si riferiscono alle opere relative al primo tronco del metanodotto, insistente sulla terraferma; sia gli altri atti ministeriali prodotti dal Comune appellante, giacché gli stessi, pur definendo il terminale per la rigassificatore della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come quello sito nel Comune di Porto Viro, riguardano profili diversi da quello tributario (che viene qui in rilievo), attengono all’esercizio di competenze statali e non sono comunque mai stati preceduti da uno specifico accertamento, analogo a quello effettuato dal decreto impugnato ai fini dell’applicazione della nuova imposta immobiliare, in ordine alla riferibilità del rigassificatore al Comune di Porto Viro piuttosto che al Comune di Porto Tolle.
4. Parimenti, il collegio ritiene infondate le contestazioni relative alla violazione della procedura prevista dall’art. 16 d.P.R. n. 616/1977 per la variazione dei confini comunali.
Al riguardo si osserva che il decreto in esame non ha provveduto ad una variazione territoriale dei Comuni (territorio peraltro non comprensivo del mare territoriale), ma si è occupato di definire la riferibilità del rigassificatore ad un Comune costiero piuttosto che ad un altro allo specifico fine dell’applicazione della imposta immobiliare prevista con legge statale.
5. Infine è infondato anche il terzo motivo di appello.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 13 l. n. 241/1990, le disposizioni contenute al capo terzo (rubricato “partecipazione al procedimento amministrativo”) non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Ciò premesso, nel caso in esame il decreto interministeriale impugnato è stato adottato, in attuazione di quanto previsto all’art. 38 d.l. n. 124/2019, al fine di individuare i Comuni cui spetta il gettito di imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, il decreto ministeriale impugnato, lungi dal provvedere su una vicenda amministrativa specifica, ha svolto una funzione necessariamente integrativa della disciplina legislativa stabilendo in modo innovativo, in mancanza di un oggettivo e generale criterio preesistente idoneo a ricondurre a fini tributari lo spazio di mare territoriale al singolo Comune rivierasco, anche le modalità per l’individuazione dei soggetti attivi del tributo (oltre che, some sopra esposto i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento del gettito).
La circostanza che la regolamentazione dettata con il decreto sia generale ed astratta, in quanto destinata a trovare applicazione per il futuro ad un numero non determinato di casi, è confermata dalla previsione dell’art. 2, comma 3, del decreto impugnato che, mediante un sistema di mero aggiornamento degli elenchi, consente l’applicazione della metodologia individuata a qualsiasi piattaforma e rigassificatore in futuro realizzati.
La qualificazione del decreto ministeriale quale atto di normazione secondaria non è poi impedita dalla circostanza che il decreto ministeriale non sia stato adottato con le forme di cui alla l. n. 400/1988 (vizio comunque non dedotto), essendo comunque il giudice tenuto ad effettuare alla qualificazione sostanziale dell’atto ai fini dell’applicabilità o meno del capo III della l. n. 241/1990.
Fermo restando quanto sopra esposto, il collegio rileva peraltro che, anche ove il procedimento per l’adozione del decreto impugnato fosse sottoposto alla disciplina sulla partecipazione procedimentale, dalla verificazione è comunque emerso che qualsivoglia criterio tecnico discrezionale, idoneo ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione tra i diversi Comuni costieri, avrebbe comunque comportato la riferibilità del rigassificatore al Comune di Porto Tolle, con conseguente non annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, inciso 2, l. n. 241/1990.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va pertanto respinto.
7. Le spese processuali, comprese quelle di verificazione, si liquidano a carico del Comune appellante in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore del Comune di Porto Tolle della somma di euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Pone le spese di verificazione a carico del Comune di Porto Viro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: 2023 311
AN DO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
AL AT, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AT | AN DO |
IL SEGRETARIO