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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2107 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2107/2023 R.G. riservata in decisione in data 4.6.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SOLDANI FEDERICO e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Vigevano, Via Dante nr. 6
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI PAOLA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Vigevano - Via San Giacomo n. 7/2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così giudicare: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, nell'abitazione dove ora risiede;
che il Sig. provveda alle necessità tutte del figlio;
Parte_1 Per_1
pagina 1 di 5 che la madre Sig.ra potrà tenere con sé il figlio quando lo vorrà salvo preavviso ed accordo con il padre e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e quelli lavorativi di entrambe i genitori;
che il padre provveda al mantenimento economico del figlio e quindi nulla debba alla madre per tale titolo;
che le spese straordinarie relative al minore, vengano corrisposte in via paritaria, al 50% da entrambe i genitori, secondo il protocollo vigente ed adottato presso Codesto tribunale;
che venga disposta autorizzazione all'espatrio del minore con il padre;
con vittoria di competenze e spese;
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle su esposte conclusioni, comunque disporre che il padre versi
a titolo di mantenimento al minore la tot. somma nel limite massimo di € 200,00; contrariis reiectis”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Stabilire che il figlio minore sia affidato in maniera super esclusiva alla madre a seguito della relazione dei
Servizi Sociali di Vigevano;
2. Concedere alla sig.ra di continuare a vivere presso la propria residenza anagrafica ovvero presso CP_1
l'immobile sito in Vigevano (PV) – Via G. Battista Varé n. 2/5 o, in alternativa, stabilire a carico del sig. il Pt_1 versamento del 50% del canone di locazione per una nuova abitazione;
3. Il padre potrà vedere il figlio minore seguendo le modalità predisposte dai Servizi Sociali competenti.
4. Stabilire che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di €
350,00.- entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Stabilire che il padre provveda al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore e preventivamente concordate nella misura del 50%, previa esibizione da parte della madre di idoneo documento fiscale e secondo quanto stabilito dal Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia.
6. Stabilire che l'espatrio del minore venga autorizzato da entrambi i genitori di volta in volta.
7. Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore
Le ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali confermano, da un lato, la collaborazione mostrata dalla madre anche con l'educatrice oltre che rispetto agli interventi proposti dal Servizio e, di contro,
l'atteggiamento del padre di sostanziale disinteresse verso il Progetto proposto per il nucleo, essendosi questi rifiutato di aderire al percorso di sostegno alla genitorialità oltre che al Servizio di ADM che era stato previsto anche presso di lui. Gli operatori riferiscono, altresì, delle notevoli difficoltà e fatiche incontrate dalla madre del pagina 2 di 5 minore nella coordinazione con la figura paterna oltre che il disinteresse mostrato da quest'ultimo sul piano scolastico, come confermato anche dagli insegnanti, oltre che sanitario e relazionale.
Il ricorrente, del resto, incurante delle disposizioni del Tribunale, ha proseguito ad incontrare il figlio con cadenza irregolare, sostanziata in un incontro mensile circa, limitandosi, con poco preavviso, a contattare via telefono la resistente chiedendole di poter trascorrere del tempo insieme al figlio, senza poi fornirle le dovute informazioni rispetto al luogo in cui si intrattiene con lui né per quanto tempo (v. relazioni del 10.2.2025).
Inoltre, il ricorrente si è reso anche inadempiente ai suoi obblighi di mantenimento del figlio, costringendo la sig.ra a promuovere procedura esecutiva presso terzi (R.G.N. 1413/2024) e a sporgere formale querela avanti CP_1 alla Procura di Pavia per la violazione degli agli artt. 570 e 388 c.p.
Alla luce di quanto evidenziato, considerato il disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso il figlio e la violazione da parte sua anche delle prescrizioni del Tribunale oltre che delle indicazioni dei Servizi sociali, tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalla madre nel gestire e incombenze burocratiche per le pratiche relative al figlio che necessitano anche del consenso del padre, reputa il Collegio corretto disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre e prevedere altresì che la stessa potrà adottare, in via esclusiva, le principali decisioni relative alla salute, alla residenza e all'istruzione del figlio.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente.
Va, del pari, previsto che gli incontri padre-figlio si svolgano previo avviso alla madre e, in caso di disaccordo, secondo un calendario che si richiede ai Servizi sociali di predisporre. In merito agli ulteriori periodi di vacanza, altresì, va previsto che gli stessi siano concordati tra i genitori e, in caso di disaccordo, che la loro determinazione sia rimessa ai Servizi sociali incaricati.
Si reputa, pertanto, opportuno che i Servizi sociali proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, mantenendo attivo anche il servizio di educativa domiciliare in funzione di supporto alla madre e al minore.
Sul mantenimento del figlio
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto, la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, rilevano i seguenti elementi.
Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio, di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.200,00 euro per 13 mensilità (v. CU 2023 dalla quale emerge una retribuzione netta per l'anno 2022 di euro 16.153,92) e di essere tenuto al pagamento della rata di mutuo gravante sulla ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, di euro 350,00 (v. verbale di udienza del 3.10.2023). Lo stesso non ha, tuttavia, prodotto le ultime certificazioni pagina 3 di 5 reddituali né ha fornito al Tribunale ulteriori elementi per conoscere la sua attuale condizione economico- reddituale.
La resistente, invece, ha dichiarato di lavorare come operaia con retribuzione mensile di 1.000,00 euro circa (v.
CU 2023 dalla quale emerge una retribuzione netta per l'anno 2022 di euro 11.584,9) e percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio nella misura di euro 220,00. Al pari della controparte la stessa non ha, tuttavia, prodotto la documentazione reddituale aggiornata.
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto degli oneri a carico della madre per l'accudimento quotidiano del figlio, considerata la non contestata sporadicità degli incontri con il padre ma anche del beneficio per la resistente rappresentato dal godimento della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. il Collegio ritiene equo Pt_1 confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del ricorrente, quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, l'importo di 200,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per lo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, inoltre, previsto che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre.
Spese di lite
Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del minore (nato l'[...]) alla madre, prevedendo che la stessa possa Per_1 adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il figlio, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”);
- assegna la ex casa coniugale alla resistente;
- richiama quanto indicato in parte motiva in merito agli incontri padre-figlio;
- richiede ai servizi sociali di continuare a monitorare sul nucleo familiare e di attuare gli interventi indicati in motivazione e nelle ultime relazioni trasmesse;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente, un assegno mensile di € 200.00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- condanna a rifondere a le spese del procedimento, che liquida in 6.200,00 € oltre Parte_1 CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025 pagina 4 di 5 Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2107/2023 R.G. riservata in decisione in data 4.6.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SOLDANI FEDERICO e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Vigevano, Via Dante nr. 6
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI PAOLA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Vigevano - Via San Giacomo n. 7/2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così giudicare: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, nell'abitazione dove ora risiede;
che il Sig. provveda alle necessità tutte del figlio;
Parte_1 Per_1
pagina 1 di 5 che la madre Sig.ra potrà tenere con sé il figlio quando lo vorrà salvo preavviso ed accordo con il padre e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e quelli lavorativi di entrambe i genitori;
che il padre provveda al mantenimento economico del figlio e quindi nulla debba alla madre per tale titolo;
che le spese straordinarie relative al minore, vengano corrisposte in via paritaria, al 50% da entrambe i genitori, secondo il protocollo vigente ed adottato presso Codesto tribunale;
che venga disposta autorizzazione all'espatrio del minore con il padre;
con vittoria di competenze e spese;
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle su esposte conclusioni, comunque disporre che il padre versi
a titolo di mantenimento al minore la tot. somma nel limite massimo di € 200,00; contrariis reiectis”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Stabilire che il figlio minore sia affidato in maniera super esclusiva alla madre a seguito della relazione dei
Servizi Sociali di Vigevano;
2. Concedere alla sig.ra di continuare a vivere presso la propria residenza anagrafica ovvero presso CP_1
l'immobile sito in Vigevano (PV) – Via G. Battista Varé n. 2/5 o, in alternativa, stabilire a carico del sig. il Pt_1 versamento del 50% del canone di locazione per una nuova abitazione;
3. Il padre potrà vedere il figlio minore seguendo le modalità predisposte dai Servizi Sociali competenti.
4. Stabilire che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di €
350,00.- entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Stabilire che il padre provveda al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore e preventivamente concordate nella misura del 50%, previa esibizione da parte della madre di idoneo documento fiscale e secondo quanto stabilito dal Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia.
6. Stabilire che l'espatrio del minore venga autorizzato da entrambi i genitori di volta in volta.
7. Con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore
Le ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali confermano, da un lato, la collaborazione mostrata dalla madre anche con l'educatrice oltre che rispetto agli interventi proposti dal Servizio e, di contro,
l'atteggiamento del padre di sostanziale disinteresse verso il Progetto proposto per il nucleo, essendosi questi rifiutato di aderire al percorso di sostegno alla genitorialità oltre che al Servizio di ADM che era stato previsto anche presso di lui. Gli operatori riferiscono, altresì, delle notevoli difficoltà e fatiche incontrate dalla madre del pagina 2 di 5 minore nella coordinazione con la figura paterna oltre che il disinteresse mostrato da quest'ultimo sul piano scolastico, come confermato anche dagli insegnanti, oltre che sanitario e relazionale.
Il ricorrente, del resto, incurante delle disposizioni del Tribunale, ha proseguito ad incontrare il figlio con cadenza irregolare, sostanziata in un incontro mensile circa, limitandosi, con poco preavviso, a contattare via telefono la resistente chiedendole di poter trascorrere del tempo insieme al figlio, senza poi fornirle le dovute informazioni rispetto al luogo in cui si intrattiene con lui né per quanto tempo (v. relazioni del 10.2.2025).
Inoltre, il ricorrente si è reso anche inadempiente ai suoi obblighi di mantenimento del figlio, costringendo la sig.ra a promuovere procedura esecutiva presso terzi (R.G.N. 1413/2024) e a sporgere formale querela avanti CP_1 alla Procura di Pavia per la violazione degli agli artt. 570 e 388 c.p.
Alla luce di quanto evidenziato, considerato il disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso il figlio e la violazione da parte sua anche delle prescrizioni del Tribunale oltre che delle indicazioni dei Servizi sociali, tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalla madre nel gestire e incombenze burocratiche per le pratiche relative al figlio che necessitano anche del consenso del padre, reputa il Collegio corretto disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre e prevedere altresì che la stessa potrà adottare, in via esclusiva, le principali decisioni relative alla salute, alla residenza e all'istruzione del figlio.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente.
Va, del pari, previsto che gli incontri padre-figlio si svolgano previo avviso alla madre e, in caso di disaccordo, secondo un calendario che si richiede ai Servizi sociali di predisporre. In merito agli ulteriori periodi di vacanza, altresì, va previsto che gli stessi siano concordati tra i genitori e, in caso di disaccordo, che la loro determinazione sia rimessa ai Servizi sociali incaricati.
Si reputa, pertanto, opportuno che i Servizi sociali proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, mantenendo attivo anche il servizio di educativa domiciliare in funzione di supporto alla madre e al minore.
Sul mantenimento del figlio
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto, la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, rilevano i seguenti elementi.
Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio, di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.200,00 euro per 13 mensilità (v. CU 2023 dalla quale emerge una retribuzione netta per l'anno 2022 di euro 16.153,92) e di essere tenuto al pagamento della rata di mutuo gravante sulla ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, di euro 350,00 (v. verbale di udienza del 3.10.2023). Lo stesso non ha, tuttavia, prodotto le ultime certificazioni pagina 3 di 5 reddituali né ha fornito al Tribunale ulteriori elementi per conoscere la sua attuale condizione economico- reddituale.
La resistente, invece, ha dichiarato di lavorare come operaia con retribuzione mensile di 1.000,00 euro circa (v.
CU 2023 dalla quale emerge una retribuzione netta per l'anno 2022 di euro 11.584,9) e percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio nella misura di euro 220,00. Al pari della controparte la stessa non ha, tuttavia, prodotto la documentazione reddituale aggiornata.
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto degli oneri a carico della madre per l'accudimento quotidiano del figlio, considerata la non contestata sporadicità degli incontri con il padre ma anche del beneficio per la resistente rappresentato dal godimento della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. il Collegio ritiene equo Pt_1 confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del ricorrente, quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, l'importo di 200,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per lo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, inoltre, previsto che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre.
Spese di lite
Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del minore (nato l'[...]) alla madre, prevedendo che la stessa possa Per_1 adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il figlio, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”);
- assegna la ex casa coniugale alla resistente;
- richiama quanto indicato in parte motiva in merito agli incontri padre-figlio;
- richiede ai servizi sociali di continuare a monitorare sul nucleo familiare e di attuare gli interventi indicati in motivazione e nelle ultime relazioni trasmesse;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente, un assegno mensile di € 200.00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- condanna a rifondere a le spese del procedimento, che liquida in 6.200,00 € oltre Parte_1 CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025 pagina 4 di 5 Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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