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28 giugno 2000
28 giugno 2000
Art. 4. Formazione professionale 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Nota all' art. 4:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Nota all' art. 4:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 33233 del 10https://www.laleggepertutti.it/ · 1
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2016, n. 22485Provvedimento: […] ha ancorato il rigetto delle domande alla impossibilità per la Regione Sicilia di costituire la dotazione del personale degli Uffici Stampa con modalità diverse da quelle previste dalla disposizione contenuta nell'art. 9 c. 2 e nell'art. 4 c. 1 della legge n. 150 del 2000, […] che l'art. 4 della legge n. 150 del 2000 nulla prevede in ordine alle modalità di assunzione del personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione ma si limita a disporre che la dotazione di personale dell'Ufficio Stampa deve essere costituita da dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero da personale con cui sia stato stipulato un contratto di collaborazione autonoma. 11. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- personale dell'ufficio stampa della regione sicilia·
- accesso senza pubblico concorso·
- nullità del rapporto·
- esclusione·
- regola del concorso·
- impiego pubblico·
- accesso ai pubblici impieghi in genere