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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4153/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 29.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pruiti ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio di tale difensore in Aprilia (LT), Via Aldo Moro n. 45/H, come in atti;
Parte appellante e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Camerota ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma (RM), Circonvallazione Trionfale n. 34, come in atti;
Parte appellata
Oggetto: compravendita di bene mobile. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.04.2025 (per l'appellante: “…conclusioni come da atto di appello”; per l'appellata: “…conclusioni come da comparsa di costituzione”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Velletri n. 2/2022, pubblicata in data 03.01.2022 e non notificata, chiedendo a questo Tribunale, in riforma di tale pronuncia, di “…condannare la in persona Parte_2 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 2.050,00 (di cui Euro 1.050,00 per spese di riparazione del camper ed Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali per la vacanza rovinata), ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della signora . Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari di causa del doppio grado”.
A fondamento dell'impugnazione, la ha dedotto, in sintesi, di avere convenuto in giudizio avanti Pt_1 al Giudice di Pace la (nel prosieguo solo “ ” o la Controparte_1 Controparte_1
“ ”, per brevità), al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni materiali e da “vacanza CP_2 rovinata” patiti in conseguenza della rottura dell'autocaravan mod. 620, tg. BOG54294, Controparte_3 da lei acquistato dalla Società per il prezzo di € 12.700,00 in data 30.05.2017. Dopo circa due mesi dall'acquisto, nel mese di luglio 2017, allorché l'attrice stava viaggiando a bordo del mezzo per recarsi in Trentino per ivi trascorrere le proprie vacanze estive, “il motore del camper si guastava” e, chiamato il soccorso stradale e condotto il veicolo presso l'officina Garage Touring, situata in Vigo di Fassa (TN), è stata riscontrata dal meccanico “la rottura della cinghia dell'alternatore perché si era bloccata la pompa
1 dell'acqua”. Il camper è stato quindi lasciato in officina per la riparazione dal 21.07.17 al 25.07.17 e la Pt_1 ha sostenuto un costo per la stessa di € 1.005,00. Poiché si è trattato di un “vizio meccanico, riscontrato al motore del , verificatosi prima del decorso del termine di sei mesi dalla consegna, deve quindi CP_1 presumersi che il vizio stesso fosse già presente alla data del ritiro del mezzo presso la venditrice, la quale è tenuta pertanto al ristoro del danno occorso alla per l'esborso sostenuto per la riparazione. Inoltre, Pt_1 quest'ultima ha visto la propria vacanza programmata rovinata dal guasto del veicolo, sicché la Società è tenuta a risarcirle anche il danno morale da ciò derivato, da quantificare in via equitativa in € 1.000,00. Istruita la causa avanti al primo giudice e fallito il tentativo conciliativo espletato in primo grado per il rifiuto manifestato dalla Società, il giudizio è stato tuttavia definito con la sentenza qui appellata con il rigetto delle domande attoree, sul rilievo, effettuato dal Giudice di Pace, che la garanzia alla quale è tenuto il venditore in virtù del Codice del Consumo “…non copre i difetti derivanti dall'uso normale del mezzo” e che
“…La rottura della cinghia del motore rientra …tra i difetti derivanti dall'uso normale del mezzo”. Sempre secondo il primo giudice, “…Nessuna delle parti ha chiarito il chilometraggio del al momento dell'acquisto ed al CP_1 momento della rottura della cinghia perché se il mezzo è stato comprato ad un chilometraggio coperto dalla cinghia in misura superiore ai 180.000 Km la cinghia non sarà coperto da garanzia, dal momento che la cinghia normalmente ha una vita tra 100.000 e 180.000”. Così giudicando, il Giudice di Pace ha peraltro mancato di valutare, o ha male valutato, le risultanze istruttorie acquisite, in particolare le dichiarazioni rese dal testimone escusso, non smentite dalla convenuta, dalle quali “…si evince che il meccanico che prestò soccorso occupandosi della riparazione del di proprietà dell'attrice, trovò la pompa dell'acqua bloccata, la rottura della cinghia CP_1 dell'alternatore che non era presente nel motore e quindi sostituì anche la cinghia della distribuzione perché vetusta e non era stata cambiata dalla società venditrice”, con ciò violando, quindi, il dettato dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base delle prove raccolte, oltre che trascurando quanto previsto dall'art. 132 d.lgs. 206/2005, là dove è stabilito che i difetti che si manifestano entro i primi sei mesi dalla consegna del bene si presumono esistenti sin dal tempo di tale consegna, a meno che non sia fornita prova contraria dal venditore. D'altro canto, la Società ha assicurato alla , al momento della vendita del Pt_1 mezzo, che lo stesso fosse idoneo all'uso al quale sono destinati beni dello stesso tipo, considerato che la proposta d'acquisto ha previsto espressamente il controllo generale dell'efficienza del veicolo, comprese le parti meccaniche, nessuna esclusa, e il testimone escusso ha dichiarato che la venditrice ha garantito che il camper era “…a posto, gommatissimo, e poteva arrivare anche a Capo Nord”, sicché al momento della conclusione del contratto all'attrice è stata assicurata la piena conformità ed efficienza del bene che stava acquistando, senza riserva alcuna. Ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 206/05, la ha inoltre fornito Pt_1 dimostrazione del collegamento causale tra il difetto e il danno, mentre la convenuta non ha fornito la corrispondente prova liberatoria, e del resto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il consumatore deve fornire solo la prova dell'esistenza del difetto, ma non è tenuto ad indicarne la causa precisa, mentre compete al venditore dimostrare che il bene è perfettamente conforme al contratto di vendita. Compete, dunque, alla , in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento dei danni Pt_1 subìti per gli esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo, nonché il danno morale da “vacanza rovinata”, tenuto conto, con riferimento a quest'ultimo, che l'appellante “…non ha potuto godere della vacanza estiva programmata, a causa della rottura del motore del Camper acquistato…”, che “…per vacanza rovinata si intende anche lo stress dovuto alla rottura improvvisa del Camper, acquistato da appena due mesi”, e che la medesima ha riportato “…una sofferenza emotiva per non aver goduto del relax e/o del divertimento sperato”.
Si è costituita anche in questo grado la , contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni e chiedendo: “…rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2/2022 Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Velletri a definizione del giudizio iscritto al RG n. 1216/2018, confermando la sentenza stessa;
rigettare, in ogni caso, l'impugnazione predetta. Si chiede, inoltre, che la Sig.ra sia condannata Pt_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Ha esposto in sintesi l'appellata che il primo giudice ha, in realtà, correttamente rigettato la domanda attorea, da ritenere pretestuosa e priva di fondamento, considerato che il danno al veicolo sarebbe consistito in una rottura della cinghia di trasmissione e che tale danno, alla luce dell'istruttoria espletata, non può essere imputato alla venditrice, non avendo la fornito alcuna prova in tal senso. Inoltre, Pt_1
2 come già evidenziato nella comparsa di risposta depositata dalla Società avanti al giudice di prime cure, il veicolo acquistato dall'odierna appellante è stato immatricolato per la prima volta nell'aprile 1993, ovverosia oltre vent'anni prima della compravendita e dopo che aveva avuto ben nove diversi intestatari utilizzatori, sicché è evidente che un mezzo usato come quello di cui si tratta, sottoposto per sua natura a un utilizzo gravoso, è esposto a maggiori rischi di cedimento o di rottura delle parti meccaniche per via dell'usura determinata dal pregresso utilizzo. Il tipo di rottura che si sarebbe verificata nel presente caso è tale, poi, da far escludere che il vizio fosse esistente al momento dell'acquisto, considerato che ove a quella data fosse stato presente un malfunzionamento o un vizio della cinghia di distribuzione il camper non avrebbe potuto neanche avviarsi ed è proprio il teste escusso in primo grado ad avere dichiarato che
“la cinghia di distruzione fu sostituita perché era vecchia e non era stata cambiata”, il che è però coerente con la vetustà del veicolo venduto, pari a ventitré anni, precisando, altresì, che il camper “si ruppe mentre stavamo raggiungendo il Passo Sella”, sicché lo stesso aveva già percorso circa 770 km, questa essendo la distanza tra Velletri, luogo dal quale la è partita, e il Passo Sella. Poiché la vendita del mezzo, che nella specie Pt_1 era usato, è stata effettuata con la esplicita clausola “vista e piaciuta”, è stato già eccepito, inoltre, dinanzi al Giudice di Pace che la garanzia invocata dall'acquirente non è operante, perché il compratore con tale clausola “…accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare rinunciando alla garanzia per vizi occulti”, e tale circostanza non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte della . Come rilevato dal Pt_1 primo giudice, d'altro canto, l'attrice ha allegato genericamente una rottura della cinghia di distribuzione senza precisare e provare in alcun modo le cause di tale rottura e nemmeno è stata data prova del chilometraggio del mezzo. La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata è, inoltre, “giuridicamente inconcepibile”, trattandosi di una fattispecie tipica che trova applicazione unicamente in caso di vendita di pacchetto turistico, caso che qui non ricorre.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha provveduto all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e, stante l'assenza di istanze di prova costituenda avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata, all'esito, per la precisazione delle conclusioni, con udienza fissata da ultimo per l'incombente al 29.04.2025.
A tale udienza, le parti, entrambe comparse, hanno dunque precisato le rispettive conclusioni (così come già richiamate in epigrafe) e sulle stesse il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusioni e di successivi giorni venti per memorie di replica.
Trascorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene decisa come segue.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla non possa trovare accoglimento, per le ragioni Pt_1 che seguono.
Innanzi tutto, preme evidenziare che, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello non incorre in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel caso in cui, mantenendosi pur sempre nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni anche diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati da parte del primo giudice (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6533/2024).
Nel caso che occupa, risulta dal fascicolo del giudizio di primo grado che la abbia lamentato, Pt_1 dinanzi al Giudice di Pace, di avere riportato danni patrimoniali e non patrimoniali per essersi il veicolo da lei acquistato dalla e CA “guastato” a distanza di circa due mesi dalla consegna per la CP_1
“rottura della cinghia di distribuzione” (si v. pag. 1 atto di citazione di primo grado).
Considerato il modesto intervallo temporale trascorso inferiore ai sei mesi dalla consegna del mezzo, l'attrice ha evidenziato pertanto, avanti al primo giudice, e ha poi ribadito in questa sede, che deve presumersi che il vizio fosse già esistente alla data del ritiro del veicolo presso la Società, con ciò richiamando evidentemente, già davanti al Giudice di Pace, la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/2005 e, segnatamente, il dettato dell'art. 132 di tale decreto, là dove è stato previsto, nel testo in vigore all'epoca della stipula del contratto per cui è causa, risalente al maggio 2017 (testo antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 170/2021), che “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità 3 che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Questi essendo gli elementi portati dalla a fondamento delle sue pretese, la sentenza appellata Pt_1 ha peraltro escluso che possa operare nella specie la garanzia invocata dall'attrice e disatteso, innanzi tutto per tale ragione, la sua richiesta volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti. In particolare, emerge dalla sentenza impugnata che il primo giudice, basandosi sostanzialmente sulla logica della cd. ragione più liquida, ha escluso che il difetto dedotto dalla , Pt_1 consistito in una rottura della cinghia del motore del mezzo, sia tale da integrare, comunque, il presupposto della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, trattandosi nel presente caso di una vendita di veicolo usato e non essendo stato allegato e dimostrato che il guasto lamentato dall'attrice si è verificato per una condizione palesata dal bene incompatibile con il normale grado d'usura dello stesso. Tenuto conto di tanto e ritenuto che il vizio di cui la si è doluta sia da ricondurre, per sua natura, a Pt_1 un'ordinaria usura del camper, in assenza di deduzioni e prove offerte in diverso senso, è stato dunque escluso dal giudicante che la stessa possa utilmente invocare la garanzia prevista a carico della venditrice dal Codice del Consumo (si v. sentenza in di primo grado, in atti).
Osserva il Tribunale che la conclusione alla quale è giunto sul punto il Giudice di Pace, per quanto motivata in maniera alquanto sintetica e senza un esplicito richiamo degli elementi da ritenere rilevanti alla luce del quadro assertivo e probatorio a disposizione, si presenta corretta, resistendo alle censure sollevate dall'appellante. Va escluso, infatti, che sia stata allegata e dimostrata dalla la sussistenza Pt_1 di un vero e proprio “difetto di conformità” del veicolo idoneo a giustificare l'operatività della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 cit. e, sotto ulteriore prospettiva, considerando quanto lamentato in questa sede dall'appellante, deve escludersi, del pari, che possa ritenersi acclarata l'esistenza di un vizio del bene tale da legittimare la sua pretesa risarcitoria alla stregua della disciplina dettata in tema di vizi della cosa compravenduta dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Ed invero, in primo luogo, va detto che costituisce circostanza incontroversa che la abbia Pt_1 acquistato, in data 30.05.2017, l'autocaravan mod. 620, tg. BOG54294, dalla e Controparte_3 CP_1
CA per scopi di privato utilizzo e non già per una finalità correlata a un'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, rivestendo quindi la qualità di consumatrice, mentre la venditrice risulta essere un operatore commerciale, in quanto società che pacificamente commercializza abitualmente veicoli (cfr. doc. 1 fasc. attoreo primo grado).
Come già evidenziato dal primo giudice, non vi è dubbio, quindi, che si è in presenza di una vendita di beni di consumo, come tale soggetta alla disciplina di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 e che, conseguentemente, viene in rilievo l'obbligo che è posto da tale disciplina a carico del venditore di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”, ovverosia beni che siano idonei all'uso al quale le cose dello stesso tipo sono destinate o tali da assicurare la specifica funzione che è stata richiesta dal consumatore e accettata anche solo per fatti concludenti dal venditore, nonché rispondenti alla descrizione effettuata da quest'ultimo e, comunque, dotati di caratteristiche e qualità che possono considerarsi abituali in relazione alla natura della cosa, caratteristiche e qualità che il consumatore può pertanto attendersi, ragionevolmente, in ragione del tipo di bene acquistato (v. art. 129, nel testo applicabile ratione temporis).
Nel caso in cui il bene presenti, invece, un difetto di conformità, nei termini appena indicati, e sempre che tale difetto si manifesti entro due anni dalla consegna, il compratore ha il diritto di avvalersi della garanzia che è contemplata dagli artt. 128 e ss. cit. e, così come è stato sostenuto dalla sia dinanzi Pt_1 al giudice di primo grado, sia nel corso del presente giudizio, laddove venga accertato che il difetto si è palesato entro il termine di sei mesi (termine previsto, come detto, dall'art. 132 co. 3 d.lgs. 206/05, nel testo applicabile alla fattispecie), vige anche una presunzione legale relativa di preesistenza del difetto rispetto alla consegna, preesistenza che non deve essere dunque dimostrata dall'acquirente, bensì superata dal venditore, peraltro alla condizione che non si tratti di un'ipotesi incompatibile con la natura del bene o la natura del difetto presentato dallo stesso.
4 Nel pronunciarsi su tale normativa, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tuttavia, che la stessa non toglie in realtà che il consumatore resti pur sempre onerato di allegare e di dimostrare il difetto dal quale il bene sarebbe affetto. Come è stato osservato, la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. cit. non esonera, cioè, il compratore dall'onere di indicare e di provare quale sarebbe il vizio che ha presentato il bene da lui acquistato e la presunzione suddetta, che fa risalire il vizio alla data della consegna ove lo stesso si sia palesato entro il termine di sei mesi, presuppone comunque l'esistenza stessa del vizio, con la conseguenza che “…L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza …nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)”. In tal senso, affinché la presunzione possa operare, occorre pertanto che il consumatore deduca e dimostri la sussistenza di un determinato difetto della cosa, per quanto il medesimo non sia poi anche tenuto a dimostrarne la causa e l'imputabilità al venditore, e ove tale difetto sia stato allegato e provato dal primo si presume, appunto, che lo stesso fosse già esistente (se non altro in uno stato “embrionale”) all'epoca della consegna, gravando sul venditore l'onere di dimostrare che il difetto è stato invece determinato da una causa successiva (cfr. di recente, Cass. civ. 21084/2022; si v. inoltre, nella giurisprudenza euro- unitaria, la sentenza della Corte di Giustizia UE 04.06.2015, C-497/13, che, nel pronunciarsi sulla portata della Direttiva 1999/44/CE, di cui la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. cit. costituisce come noto recepimento e attuazione, ha affermato, tra l'altro, che la norma che prevede che il consumatore non sia onerato di dimostrare che il difetto del bene esistesse alla data della consegna ove lo stesso si è manifestato entro sei mesi introduce un “alleggerimento” del suo onere probatorio, ma resta fermo che, per poter fruire di quest'ultimo, il consumatore “…deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, ancora, è inidoneo all'uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene…”, ovverosia deve dimostrare
“l'esistenza del difetto”, pur non essendo anche tenuto a provare la causa di quest'ultimo e che la sua origine è imputabile al venditore, con la conseguenza che soltanto dopo che è stato allegato e dimostrato il difetto e che è stato provato che lo stesso si è presentato in concreto entro il termine di sei mesi trova applicazione la dispensa del consumatore dall'onere di provarne anche la preesistenza alla consegna e “…Grava allora sul professionista l'obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine o la sua causa in un atto o in un'omissione successiva a tale consegna”).
La presunzione sancita dall'art. 132 cit. vale, dunque, ad esonerare l'acquirente unicamente dall'onere di provare che il difetto di conformità della cosa già esistesse all'epoca dell'acquisto, ove venga data prova che lo stesso è concretamente insorto entro l'arco temporale previsto dalla disposizione, mentre il consumatore non è esonerato anche dall'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza in sé di un determinato difetto della cosa (si v. ancora Cass. 21084/22 cit., secondo cui “…in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante”; cfr. più di recente, Cass. civ. 32514/2023, che ha evidenziato, del pari, che “L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza …nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato…”).
Sotto il profilo in disamina, la garanzia prevista in materia di vendita di beni di consumo non si discosta, inoltre, dalla regola di ripartizione degli oneri di allegazione e di prova che trova applicazione per la generale garanzia dei vizi della cosa compravenduta ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.
Pure in relazione ai vizi della cosa ex artt. 1490 e ss. cit. è stato ormai definitivamente chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sulla questione a Sezioni unite, che è il compratore ad essere gravato dell'onere di dare prova dell'esistenza dei vizi, dal momento che il vizio rientra tra i fatti costitutivi del suo diritto alla garanzia ex art. 2697 co. 1 c.c. e perché tale garanzia, in considerazione del suo contenuto, esula in realtà dall'area dell'inadempimento in senso tecnico, attenendo piuttosto a
5 un'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso dal venditore. Deve ritenersi superato, così, il contrario indirizzo espresso da una parte della giurisprudenza che, sulla scorta della disciplina relativa al riparto dell'onere della prova dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., ha ritenuto sufficiente l'allegazione da parte del compratore dell'inesatto adempimento, e quindi la denuncia da parte sua della presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore, mentre sarebbe a carico dell'alienante l'onere di dimostrare di avere consegnato un bene conforme alle caratteristiche che ordinariamente hanno i beni dello stesso tipo o la regolarità del suo processo di fabbricazione o realizzazione (cfr. ancora Cass. 21084/22 cit. e Cass. civ. sez. un. 11748/2019, che ha evidenziato pure che “…la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all' analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea”, disciplina che pone anch'essa a carico dell'acquirente “…l'onere di provare la difformità della cosa dalla relativa descrizione contrattuale”; tra le ultime, a proposito dell'onere del compratore di allegare e dimostrare l'esistenza di vizi della cosa, si v. inoltre Cass. civ. 9960/2022, Cass. cvi. 3106/2024).
Come già rilevato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata, occorre rammentare, poi, che è vero che la garanzia di conformità di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 trova applicazione anche ove si tratti della vendita di beni usati, come chiaramente si desume dalla previsione dell'art. 128 di tale decreto. La disposizione in parola, peraltro, sempre tenendo conto del testo ratione temporis applicabile (anteriore alle modifiche introdotte nel 2021), ha previsto che la disciplina dettata in tema di garanzia per i difetti di conformità si applica alla “vendita di beni di consumo usati” alla condizione che venga “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo” e “limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (si v. art. 128 cit., co. 3, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 170/21, queste ultime, peraltro, sostanzialmente non innovative in relazione al profilo di cui qui si discorre).
Non si è pertanto in presenza di un difetto di conformità ove venga sostanzialmente lamentata un'usura della cosa, compravenduta come usata, coerente con l'utilizzo che altri ne abbiano già effettuato in precedenza in conformità con la destinazione alla quale beni dello stesso tipo sono normalmente adibiti e, di conseguenza, deve ritenersi che sia onere dell'acquirente (quale soggetto tenuto, come visto, ad allegare e provare l'esistenza del difetto) dedurre e dimostrare che il bene presenti un difetto che non è appunto riconducibile al suo normale stato d'uso (arg. anche Cass. civ. 5925/2018).
Anche su tale piano, poi, non si ravvisano sostanziali differenze con quanto è previsto in materia di garanzia per vizi della cosa compravenduta ex artt. 1490 e ss. c.c., e ciò in quanto è stato affermato dal giudice di legittimità che “…in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura…” (cfr. già Cass. civ. 5251/2004, nonché Cass. civ. 23346/2009, Cass. civ. 8285/2017).
Preme al contempo precisare, però, alla luce delle deduzioni svolte dall'odierna appellata, che la circostanza che la vendita abbia avuto ad oggetto un bene usato non implica, evidentemente, che la garanzia per i vizi o i difetti dello stesso sia senz'altro esclusa tout court, conclusione quest'ultima che nemmeno può postularsi inoltre (a dispetto di quanto pretenderebbe la CA) sul rilievo che CP_1 la vendita sia stata conclusa con clausola “vista e piaciuta” (o altre similari), clausola che non solo non risulta, in verità, che sia stata inserita nel contratto stipulato tra le contendenti (nulla rinvenendosi al riguardo né nella proposta d'acquisto prodotta dalla avanti al giudice di prime cure, né nella Pt_1 corrispondente proposta depositata dalla Società: si v. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo primo grado, nonché doc. 4 fasc. convenuta primo grado), ma che, comunque, ha solo “…lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta”, tale che l'alienante è esonerato dalla garanzia “…per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 9588/2022).
6 Piuttosto, il riferimento al normale uso del bene venduto come non nuovo sta ad indicare che, ferma l'operatività della garanzia, tuttavia, deve essere tenuto distinto il logorio che è dovuto all'ordinario utilizzo della cosa, inidoneo come tale ad integrare un vizio della stessa. Nel caso in cui il bene sia stato alienato come usato deve infatti ritenersi, se non altro in assenza di allegazioni e di prove fornite in diverso senso dall'acquirente, che quest'ultimo abbia accettato il rischio di carenze del bene stesso derivanti dal normale deperimento al quale è stato esposto, e ciò, vi è da aggiungere, rileva anche in relazione alla garanzia di conformità prevista per la vendita dei beni di consumo dagli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, dovendosi misurare, come si è visto, il difetto di conformità sull'assenza di caratteristiche e qualità che l'acquirente può ragionevolmente attendersi in ragione della natura della cosa e della descrizione operatane dal venditore (si v. ancora artt. 128, 129 cit.).
Poste tali coordinate normative e giurisprudenziali, si è già detto che nel presente caso la ha Pt_1 lamentato, dinanzi al giudice di prime cure, che il camper che le è stato venduto dalla e CA CP_1 sarebbe risultato viziato o difforme per essersi “guastato” nel luglio 2017 per la “rottura della cinghia di distribuzione”. Al di là del riferimento, di per sé del tutto generico, effettuato dall'attrice a un “guasto” del veicolo (non ulteriormente specificato, in realtà, dalla medesima dinanzi al primo giudice, a dispetto di quanto poi sostenuto nel suo atto d'appello), la rottura della suddetta componente è stata, infatti, il solo vizio o difetto allegato dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (tal quale richiamato Pt_1 anche in sede di precisazione delle sue domande ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 29.07.2019), mentre, come si dirà anche nel prosieguo, non risulta che siano stati lamentati dalla medesima altri malfunzionamenti o rotture, quali quelli indicati nell'atto d'impugnazione.
Ebbene, ciò stante, va evidenziato che il teste escusso innanzi al Giudice di Pace Testimone_1 proprio su richiesta della , dopo avere genericamente confermato che nel luglio 2017, allorquando Pt_1 lui e l'attrice si sono recati in Trentino per trascorrere lì le loro vacanze estive, il mezzo si è “guastato” ovvero si è “rotto” (cfr. verbale ud. 18.11.2019, dich. teste “E' vero che trascorsi appena due mesi Tes_1 dalla data di acquisto, il camper si guastava. Preciso che si ruppe mentre stavamo raggiungendo il Passo Sella”), ha raccontato, nondimeno, a proposito delle problematiche occorse al veicolo, che “Non è vero che il meccanico riscontrava la rottura della cinghia di distribuzione…” e rappresentato, piuttosto, che “…la cinghia di distribuzione fu sostituita perché era vecchia e non era stata cambiata” (v. ancora verbale ud. 18.11.19).
Da tali dichiarazioni testimoniali, richiamate anche dall'odierna appellante a preteso supporto delle sue doglianze, emerge dunque che la cinghia del motore del camper è stata sostituita, in effetti, a distanza di circa due mesi dall'acquisto, ma che ciò è avvenuto perché tale componente è risultata vetusta (“…la cinghia di distribuzione fu sostituita perché era vecchia…”), il che vale, in verità, a far escludere che si versi nella specie in presenza di un vizio o difetto di conformità del bene idoneo a giustificare l'operatività della garanzia invocata dalla , così come ha correttamente ritenuto, in definitiva, il Giudice di Pace. Pt_1
Infatti, risulta assolutamente pacifico che il veicolo è stato compravenduto tra le parti non come un mezzo nuovo, bensì come un veicolo usato, ed è stato allegato dalla Società sin dal primo grado del giudizio e mai contestato in alcun modo dalla che lo stesso fosse stato immatricolato, in particolare, Pt_1 ben oltre vent'anni prima di tale vendita, risalendo la sua prima immatricolazione addirittura al 1993, come ha anche ricordato il teste (cfr. doc. 3 fasc. convenuta primo grado, nonché verbale ud. Tes_1
18.11.19, dich. “Il camper è del 1993”). Tes_1
Considerata la particolare anzianità del mezzo, deve dunque ritenersi (come ha sostanzialmente ritenuto anche il primo giudice) che un malfunzionamento come quello lamentato dall'attrice, relativo alla cinghia di distribuzione del veicolo, la quale è stata sostituita, come detto, soltanto perché risultata vetusta, non si atteggi affatto come un difetto o un vizio del bene promesso e consegnato alla , essendo tale Pt_1 componente soggetta, per sua natura, a una normale usura con l'utilizzo del mezzo, mezzo che, nel caso in esame, aveva appunto ben oltre vent'anni di vita al momento del suo acquisto, recando dunque, ragionevolmente, i segni del tempo e dell'uso fattone dai precedenti proprietari, così come fondatamente sostenuto dalla in tutti i suoi scritti difensivi. CP_1 CP_1
Non è stato allegato, d'altro canto, e tantomeno è stato provato o richiesto di provare dalla che Pt_1 il camper presentasse, all'epoca della vendita, una ridotta entità di chilometri percorsi, tale da farne 7 escludere un logorio naturalmente insito nella sua vetustà (come ha correttamente rilevato, anche qui, il Giudice di Pace), e deve escludersi, in aggiunta, che possano assumere rilevanza, a favore della tesi dell'appellante, la circostanza che il teste abbia dichiarato che la Società, al momento della Tes_1 vendita, “…garantì che il camper era a posto gommatissimo e poteva arrivare anche a Capo Nord” (si v. ancora verbale ud. 18.11.19), ovvero che nel contratto sia stato previsto il compimento sul mezzo da parte della venditrice di “controlli generali” (si v. doc. 1 cit. fasc. attoreo).
Relativamente al primo di tali elementi, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado si sono limitate a riferire, al più, di un regolare funzionamento del camper rappresentato alla dalla e CA all'epoca della compravendita, mentre a nulla rileva che la Società Pt_1 CP_1 abbia poi assicurato all'acquirente che i pneumatici del mezzo si presentassero in perfetto stato (“gommatissimo”) e tali da poter coprire anche lunghe percorrenze, atteso che è incontroverso che il
“guasto” occorso al veicolo non abbia riguardato tali elementi.
Non è dato inferire, in altri termini, dalle suddette dichiarazioni testimoniali che l'appellata abbia assicurato alla che le componenti dell'impianto motore del veicolo non si presentassero comunque Pt_1 datate, in coerenza con la pacifica vetustà dello stesso, e per la verità nemmeno risulta, ancor prima, che l'attrice abbia mai allegato, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure o in sede di precisazione delle sue domande all'udienza del 29.07.19, che la venditrice le abbia garantito in qualche modo di avere provveduto (o che si sia impegnata a provvedere) a una sostituzione di tali componenti con pezzi nuovi, quale quella da lei poi effettuata, a ben vedere, una volta giunta in Trentino Alto Adige, alla luce di quanto dichiarato dal teste a proposito della sostituzione della cinghia di distribuzione.
Analoghe considerazioni valgono, poi, con riferimento alla previsione del contratto concluso tra le parti del compimento da parte della Società di “controlli generali” sul mezzo, atteso che tale previsione non toglie che si trattasse pur sempre di un veicolo usato risalente al lontano 1993 e che, pertanto, quest'ultimo, per quanto controllato nel suo regolare funzionamento dalla venditrice, presentasse comunque una normale condizione d'usura coerente con la sua anzianità.
Come è stato evidenziato dall'appellata sia dinanzi al primo giudice, sia in questa sede, è del resto incontroverso che il veicolo, acquistato e ritirato già da due mesi dalla , sia stato da questa utilizzato Pt_1 anche per percorrere un tratto di strada considerevole, giungendo sino in Trentino Alto Adige prima che lo stesso si “guastasse” (si v. al riguardo, anche dich. teste verbale 18.11.19: “…si ruppe mentre Tes_1 stavamo raggiungendo il Passo Sella”), sicché neppure potrebbe sostenersi che la venditrice non abbia provveduto, effettivamente, al controllo generale del funzionamento del mezzo, come pattuito.
Sotto distinto profilo, non valgono inoltre a far concludere per la fondatezza delle pretese della Pt_1
i riferimenti operati nel suo atto d'appello alla circostanza che il teste abbia dichiarato (stando Tes_1
a quanto sostenuto dall'appellante) che si sarebbe verificata la “rottura della cinghia dell'alternatore” (si v. pag.
2-3 atto d'appello) e/o che sarebbe occorso un “blocco” della pompa dell'acqua.
In primo luogo, va evidenziato che si tratta di vizi o difetti del veicolo che non sono stati allegati, in realtà, da parte attrice nel rispetto delle preclusioni assertive, considerato che il solo vizio o difetto del camper che è stato indicato dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (richiamato tal Pt_1 quale all'udienza del 29.07.19, avanti al Giudice di Pace) è stato, come detto, la “rottura della cinghia di distribuzione”, a questa soltanto essendo stato ricondotto il “guasto” (non meglio specificato) lamentato dalla stessa in quella sede a fondamento delle sue domande.
Già in virtù di tanto, deve quindi escludersi, in via assorbente, che possa avere seguito la pretesa dell'appellante di vedere accolte tali domande sulla base di vizi o difetti nuovi, non dedotti tempestivamente dinanzi al primo giudice, e in questo senso correttamente la sentenza impugnata non risulta avere operato riferimenti a tali ulteriori vizi o difetti, in tesi desumibili dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, tenuto conto che a nulla rileva che un certo fatto possa risultare eventualmente dimostrato ove lo stesso non sia stato, innanzi tutto, allegato dalla parte onerata, non potendo tale fatto, in difetto di una corrispondente tempestiva allegazione, considerarsi parte del thema decidendum (arg. Cass. civ. 24607/2017, che, sia pure pronunciandosi specificamente in merito all'onere dell'attore danneggiato di allegare i pregiudizi patiti, ha evidenziato, con statuizioni di principio che appaiono di portata generale, 8 giacché riconducibili evidentemente al generale principio dispositivo, che “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa …richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c. …va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti …sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”).
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dal si presentano, sul punto, obiettivamente incerte Tes_1
e inidonee, in ogni caso, ad avvalorare quanto sostenuto dalla nell'atto d'appello, se si considera Pt_1 che il teste non ha riferito di una “rottura della cinghia dell'alternatore perché si era bloccata la pompa dell'acqua” (come sostenuto dall'appellante nell'atto introduttivo del presente grado), ma ha raccontato, semmai, che tale cinghia sarebbe stata assente (“…non c'era la cinghia dell'alternatore…”; si v. ancora verbale 18.11.19).
Considerata la contraddittorietà di tali dichiarazioni rispetto a quanto sostenuto dalla stessa appellante in questa sede e tenuto conto, altresì, che quel che è stato rappresentato al riguardo dal testimone si pone, per la verità, anche in contrasto con l'elevata distanza regolarmente percorsa dal camper per raggiungere il Trentino Alto Adige prima che lo stesso si “guastasse”, non può comunque ritenersi, quindi, che sia stata fornita dalla sufficiente dimostrazione di un vizio o difetto del bene quantomeno sotto tale diverso Pt_1 profilo.
In terzo luogo, se è vero che il IN ha dichiarato che “…si è fermata la pompa dell'acqua che fu cambiata dal meccanico in Trentino” (quale circostanza che è stata fatta valere, anch'essa, dall'appellante soltanto in questa sede ed alla quale quest'ultima ha preteso di ricondurre, come detto, anche l'asserita
“rottura della cinghia dell'alternatore” con il suo atto d'impugnazione), tuttavia, va rilevato anche qui che una simile evenienza non può ritenersi estranea, di per sé stessa, all'incontroversa vetustà del veicolo, trattandosi anche in questo caso di una componente che è normalmente esposta ad usura con l'impiego del mezzo, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'attrice allegare in maniera chiara, e poi anche dimostrare, che si sia trattato non di un logorio ragionevolmente riconducibile al normale stato d'usura del camper, ma di un vizio o difetto dello stesso, in quanto tale incompatibile con il grado di deperimento comunque presentato dal veicolo compravenduto alla luce della sua anzianità.
Infine, non rileva in diverso senso il riferimento effettuato dall'appellante nei suoi scritti conclusivi alla documentazione relativa ai costi di riparazione del camper, dal momento che tale documentazione non consente comunque, in ragione del suo contenuto, di far ritenere dimostrato che il bene abbia presentato un guasto incompatibile con il suo normale stato d'usura.
In virtù dei superiori rilievi, l'impugnazione proposta dalla deve essere, dunque, disattesa, Pt_1 essendo da escludere, in considerazione della natura del vizio addotto dalla medesima a fondamento delle sue pretese, emerso pur sempre dopo due mesi di regolare impiego del mezzo, che sia stato evaso l'onere, gravante sull'attrice, di fornire sufficiente allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un difetto di conformità del bene, ovvero di un vizio dello stesso, tale da giustificare l'operatività della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, ovvero della garanzia generale di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.
Resta assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, inclusa quella relativa all'esistenza di danni non patrimoniali, oltre che di danni patrimoniali, asseritamente patiti dalla , mentre rimane da Pt_1 esaminare la richiesta dell'appellata di condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
A tale ultimo proposito, osserva il Tribunale che la richiesta della Società, volta evidentemente a conseguire una riforma della sentenza del Giudice di Pace nel capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, deve ritenersi inammissibile, non avendo l'appellata proposto appello incidentale avverso la sentenza nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato più volte il principio “…secondo cui "il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5906/2022).
9 Inoltre, “….il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo …in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (si v. ancora Cass. 5906/22 cit.).
Stante l'esito dell'appello proposto dalla e considerato che la non ha Pt_1 Controparte_1 proposto, a sua volta, un'impugnazione incidentale avverso il capo relativo alla compensazione delle spese processuali, essendosi costituita soltanto il 14.01.2023 a fronte dalla data della prima udienza fissata al 17.01.2023, ne consegue che la sua richiesta di porre a carico dell'appellante anche le spese del primo grado si presenta senz'altro immeritevole di seguito.
Relativamente alle spese del presente grado, la va invece condannata al relativo rimborso in Pt_1 favore della Società, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Tali spese vanno liquidate, inoltre, con l'applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto), tenendo conto del valore della lite in base al criterio del disputatum (scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00), ma con la riduzione ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per tutte le fasi, giustificata nella specie dall'esiguità delle questioni trattate, dalla natura dell'istruttoria espletata (documentale) e dalla modesta entità dell'attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. Si perviene quindi a un importo per compensi di
€ 1.278,00, dovuto in rimborso dalla all'appellata, al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario Pt_1 per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002, va infine dato atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, trattandosi di rilievo dovuto a fronte dell'integrale rigetto dell'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore della Parte_1 [...]
che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese Controparte_1
generali e a iva e cpa come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 e s.m.i., dà atto dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Velletri in data 10.11.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
10
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4153/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 29.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pruiti ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio di tale difensore in Aprilia (LT), Via Aldo Moro n. 45/H, come in atti;
Parte appellante e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Camerota ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma (RM), Circonvallazione Trionfale n. 34, come in atti;
Parte appellata
Oggetto: compravendita di bene mobile. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.04.2025 (per l'appellante: “…conclusioni come da atto di appello”; per l'appellata: “…conclusioni come da comparsa di costituzione”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Velletri n. 2/2022, pubblicata in data 03.01.2022 e non notificata, chiedendo a questo Tribunale, in riforma di tale pronuncia, di “…condannare la in persona Parte_2 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 2.050,00 (di cui Euro 1.050,00 per spese di riparazione del camper ed Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali per la vacanza rovinata), ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della signora . Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari di causa del doppio grado”.
A fondamento dell'impugnazione, la ha dedotto, in sintesi, di avere convenuto in giudizio avanti Pt_1 al Giudice di Pace la (nel prosieguo solo “ ” o la Controparte_1 Controparte_1
“ ”, per brevità), al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni materiali e da “vacanza CP_2 rovinata” patiti in conseguenza della rottura dell'autocaravan mod. 620, tg. BOG54294, Controparte_3 da lei acquistato dalla Società per il prezzo di € 12.700,00 in data 30.05.2017. Dopo circa due mesi dall'acquisto, nel mese di luglio 2017, allorché l'attrice stava viaggiando a bordo del mezzo per recarsi in Trentino per ivi trascorrere le proprie vacanze estive, “il motore del camper si guastava” e, chiamato il soccorso stradale e condotto il veicolo presso l'officina Garage Touring, situata in Vigo di Fassa (TN), è stata riscontrata dal meccanico “la rottura della cinghia dell'alternatore perché si era bloccata la pompa
1 dell'acqua”. Il camper è stato quindi lasciato in officina per la riparazione dal 21.07.17 al 25.07.17 e la Pt_1 ha sostenuto un costo per la stessa di € 1.005,00. Poiché si è trattato di un “vizio meccanico, riscontrato al motore del , verificatosi prima del decorso del termine di sei mesi dalla consegna, deve quindi CP_1 presumersi che il vizio stesso fosse già presente alla data del ritiro del mezzo presso la venditrice, la quale è tenuta pertanto al ristoro del danno occorso alla per l'esborso sostenuto per la riparazione. Inoltre, Pt_1 quest'ultima ha visto la propria vacanza programmata rovinata dal guasto del veicolo, sicché la Società è tenuta a risarcirle anche il danno morale da ciò derivato, da quantificare in via equitativa in € 1.000,00. Istruita la causa avanti al primo giudice e fallito il tentativo conciliativo espletato in primo grado per il rifiuto manifestato dalla Società, il giudizio è stato tuttavia definito con la sentenza qui appellata con il rigetto delle domande attoree, sul rilievo, effettuato dal Giudice di Pace, che la garanzia alla quale è tenuto il venditore in virtù del Codice del Consumo “…non copre i difetti derivanti dall'uso normale del mezzo” e che
“…La rottura della cinghia del motore rientra …tra i difetti derivanti dall'uso normale del mezzo”. Sempre secondo il primo giudice, “…Nessuna delle parti ha chiarito il chilometraggio del al momento dell'acquisto ed al CP_1 momento della rottura della cinghia perché se il mezzo è stato comprato ad un chilometraggio coperto dalla cinghia in misura superiore ai 180.000 Km la cinghia non sarà coperto da garanzia, dal momento che la cinghia normalmente ha una vita tra 100.000 e 180.000”. Così giudicando, il Giudice di Pace ha peraltro mancato di valutare, o ha male valutato, le risultanze istruttorie acquisite, in particolare le dichiarazioni rese dal testimone escusso, non smentite dalla convenuta, dalle quali “…si evince che il meccanico che prestò soccorso occupandosi della riparazione del di proprietà dell'attrice, trovò la pompa dell'acqua bloccata, la rottura della cinghia CP_1 dell'alternatore che non era presente nel motore e quindi sostituì anche la cinghia della distribuzione perché vetusta e non era stata cambiata dalla società venditrice”, con ciò violando, quindi, il dettato dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base delle prove raccolte, oltre che trascurando quanto previsto dall'art. 132 d.lgs. 206/2005, là dove è stabilito che i difetti che si manifestano entro i primi sei mesi dalla consegna del bene si presumono esistenti sin dal tempo di tale consegna, a meno che non sia fornita prova contraria dal venditore. D'altro canto, la Società ha assicurato alla , al momento della vendita del Pt_1 mezzo, che lo stesso fosse idoneo all'uso al quale sono destinati beni dello stesso tipo, considerato che la proposta d'acquisto ha previsto espressamente il controllo generale dell'efficienza del veicolo, comprese le parti meccaniche, nessuna esclusa, e il testimone escusso ha dichiarato che la venditrice ha garantito che il camper era “…a posto, gommatissimo, e poteva arrivare anche a Capo Nord”, sicché al momento della conclusione del contratto all'attrice è stata assicurata la piena conformità ed efficienza del bene che stava acquistando, senza riserva alcuna. Ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 206/05, la ha inoltre fornito Pt_1 dimostrazione del collegamento causale tra il difetto e il danno, mentre la convenuta non ha fornito la corrispondente prova liberatoria, e del resto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il consumatore deve fornire solo la prova dell'esistenza del difetto, ma non è tenuto ad indicarne la causa precisa, mentre compete al venditore dimostrare che il bene è perfettamente conforme al contratto di vendita. Compete, dunque, alla , in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento dei danni Pt_1 subìti per gli esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo, nonché il danno morale da “vacanza rovinata”, tenuto conto, con riferimento a quest'ultimo, che l'appellante “…non ha potuto godere della vacanza estiva programmata, a causa della rottura del motore del Camper acquistato…”, che “…per vacanza rovinata si intende anche lo stress dovuto alla rottura improvvisa del Camper, acquistato da appena due mesi”, e che la medesima ha riportato “…una sofferenza emotiva per non aver goduto del relax e/o del divertimento sperato”.
Si è costituita anche in questo grado la , contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni e chiedendo: “…rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2/2022 Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Velletri a definizione del giudizio iscritto al RG n. 1216/2018, confermando la sentenza stessa;
rigettare, in ogni caso, l'impugnazione predetta. Si chiede, inoltre, che la Sig.ra sia condannata Pt_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Ha esposto in sintesi l'appellata che il primo giudice ha, in realtà, correttamente rigettato la domanda attorea, da ritenere pretestuosa e priva di fondamento, considerato che il danno al veicolo sarebbe consistito in una rottura della cinghia di trasmissione e che tale danno, alla luce dell'istruttoria espletata, non può essere imputato alla venditrice, non avendo la fornito alcuna prova in tal senso. Inoltre, Pt_1
2 come già evidenziato nella comparsa di risposta depositata dalla Società avanti al giudice di prime cure, il veicolo acquistato dall'odierna appellante è stato immatricolato per la prima volta nell'aprile 1993, ovverosia oltre vent'anni prima della compravendita e dopo che aveva avuto ben nove diversi intestatari utilizzatori, sicché è evidente che un mezzo usato come quello di cui si tratta, sottoposto per sua natura a un utilizzo gravoso, è esposto a maggiori rischi di cedimento o di rottura delle parti meccaniche per via dell'usura determinata dal pregresso utilizzo. Il tipo di rottura che si sarebbe verificata nel presente caso è tale, poi, da far escludere che il vizio fosse esistente al momento dell'acquisto, considerato che ove a quella data fosse stato presente un malfunzionamento o un vizio della cinghia di distribuzione il camper non avrebbe potuto neanche avviarsi ed è proprio il teste escusso in primo grado ad avere dichiarato che
“la cinghia di distruzione fu sostituita perché era vecchia e non era stata cambiata”, il che è però coerente con la vetustà del veicolo venduto, pari a ventitré anni, precisando, altresì, che il camper “si ruppe mentre stavamo raggiungendo il Passo Sella”, sicché lo stesso aveva già percorso circa 770 km, questa essendo la distanza tra Velletri, luogo dal quale la è partita, e il Passo Sella. Poiché la vendita del mezzo, che nella specie Pt_1 era usato, è stata effettuata con la esplicita clausola “vista e piaciuta”, è stato già eccepito, inoltre, dinanzi al Giudice di Pace che la garanzia invocata dall'acquirente non è operante, perché il compratore con tale clausola “…accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare rinunciando alla garanzia per vizi occulti”, e tale circostanza non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte della . Come rilevato dal Pt_1 primo giudice, d'altro canto, l'attrice ha allegato genericamente una rottura della cinghia di distribuzione senza precisare e provare in alcun modo le cause di tale rottura e nemmeno è stata data prova del chilometraggio del mezzo. La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata è, inoltre, “giuridicamente inconcepibile”, trattandosi di una fattispecie tipica che trova applicazione unicamente in caso di vendita di pacchetto turistico, caso che qui non ricorre.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha provveduto all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e, stante l'assenza di istanze di prova costituenda avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata, all'esito, per la precisazione delle conclusioni, con udienza fissata da ultimo per l'incombente al 29.04.2025.
A tale udienza, le parti, entrambe comparse, hanno dunque precisato le rispettive conclusioni (così come già richiamate in epigrafe) e sulle stesse il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusioni e di successivi giorni venti per memorie di replica.
Trascorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene decisa come segue.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla non possa trovare accoglimento, per le ragioni Pt_1 che seguono.
Innanzi tutto, preme evidenziare che, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello non incorre in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel caso in cui, mantenendosi pur sempre nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni anche diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati da parte del primo giudice (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6533/2024).
Nel caso che occupa, risulta dal fascicolo del giudizio di primo grado che la abbia lamentato, Pt_1 dinanzi al Giudice di Pace, di avere riportato danni patrimoniali e non patrimoniali per essersi il veicolo da lei acquistato dalla e CA “guastato” a distanza di circa due mesi dalla consegna per la CP_1
“rottura della cinghia di distribuzione” (si v. pag. 1 atto di citazione di primo grado).
Considerato il modesto intervallo temporale trascorso inferiore ai sei mesi dalla consegna del mezzo, l'attrice ha evidenziato pertanto, avanti al primo giudice, e ha poi ribadito in questa sede, che deve presumersi che il vizio fosse già esistente alla data del ritiro del veicolo presso la Società, con ciò richiamando evidentemente, già davanti al Giudice di Pace, la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/2005 e, segnatamente, il dettato dell'art. 132 di tale decreto, là dove è stato previsto, nel testo in vigore all'epoca della stipula del contratto per cui è causa, risalente al maggio 2017 (testo antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 170/2021), che “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità 3 che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Questi essendo gli elementi portati dalla a fondamento delle sue pretese, la sentenza appellata Pt_1 ha peraltro escluso che possa operare nella specie la garanzia invocata dall'attrice e disatteso, innanzi tutto per tale ragione, la sua richiesta volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti. In particolare, emerge dalla sentenza impugnata che il primo giudice, basandosi sostanzialmente sulla logica della cd. ragione più liquida, ha escluso che il difetto dedotto dalla , Pt_1 consistito in una rottura della cinghia del motore del mezzo, sia tale da integrare, comunque, il presupposto della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, trattandosi nel presente caso di una vendita di veicolo usato e non essendo stato allegato e dimostrato che il guasto lamentato dall'attrice si è verificato per una condizione palesata dal bene incompatibile con il normale grado d'usura dello stesso. Tenuto conto di tanto e ritenuto che il vizio di cui la si è doluta sia da ricondurre, per sua natura, a Pt_1 un'ordinaria usura del camper, in assenza di deduzioni e prove offerte in diverso senso, è stato dunque escluso dal giudicante che la stessa possa utilmente invocare la garanzia prevista a carico della venditrice dal Codice del Consumo (si v. sentenza in di primo grado, in atti).
Osserva il Tribunale che la conclusione alla quale è giunto sul punto il Giudice di Pace, per quanto motivata in maniera alquanto sintetica e senza un esplicito richiamo degli elementi da ritenere rilevanti alla luce del quadro assertivo e probatorio a disposizione, si presenta corretta, resistendo alle censure sollevate dall'appellante. Va escluso, infatti, che sia stata allegata e dimostrata dalla la sussistenza Pt_1 di un vero e proprio “difetto di conformità” del veicolo idoneo a giustificare l'operatività della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 cit. e, sotto ulteriore prospettiva, considerando quanto lamentato in questa sede dall'appellante, deve escludersi, del pari, che possa ritenersi acclarata l'esistenza di un vizio del bene tale da legittimare la sua pretesa risarcitoria alla stregua della disciplina dettata in tema di vizi della cosa compravenduta dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Ed invero, in primo luogo, va detto che costituisce circostanza incontroversa che la abbia Pt_1 acquistato, in data 30.05.2017, l'autocaravan mod. 620, tg. BOG54294, dalla e Controparte_3 CP_1
CA per scopi di privato utilizzo e non già per una finalità correlata a un'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, rivestendo quindi la qualità di consumatrice, mentre la venditrice risulta essere un operatore commerciale, in quanto società che pacificamente commercializza abitualmente veicoli (cfr. doc. 1 fasc. attoreo primo grado).
Come già evidenziato dal primo giudice, non vi è dubbio, quindi, che si è in presenza di una vendita di beni di consumo, come tale soggetta alla disciplina di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 e che, conseguentemente, viene in rilievo l'obbligo che è posto da tale disciplina a carico del venditore di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”, ovverosia beni che siano idonei all'uso al quale le cose dello stesso tipo sono destinate o tali da assicurare la specifica funzione che è stata richiesta dal consumatore e accettata anche solo per fatti concludenti dal venditore, nonché rispondenti alla descrizione effettuata da quest'ultimo e, comunque, dotati di caratteristiche e qualità che possono considerarsi abituali in relazione alla natura della cosa, caratteristiche e qualità che il consumatore può pertanto attendersi, ragionevolmente, in ragione del tipo di bene acquistato (v. art. 129, nel testo applicabile ratione temporis).
Nel caso in cui il bene presenti, invece, un difetto di conformità, nei termini appena indicati, e sempre che tale difetto si manifesti entro due anni dalla consegna, il compratore ha il diritto di avvalersi della garanzia che è contemplata dagli artt. 128 e ss. cit. e, così come è stato sostenuto dalla sia dinanzi Pt_1 al giudice di primo grado, sia nel corso del presente giudizio, laddove venga accertato che il difetto si è palesato entro il termine di sei mesi (termine previsto, come detto, dall'art. 132 co. 3 d.lgs. 206/05, nel testo applicabile alla fattispecie), vige anche una presunzione legale relativa di preesistenza del difetto rispetto alla consegna, preesistenza che non deve essere dunque dimostrata dall'acquirente, bensì superata dal venditore, peraltro alla condizione che non si tratti di un'ipotesi incompatibile con la natura del bene o la natura del difetto presentato dallo stesso.
4 Nel pronunciarsi su tale normativa, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tuttavia, che la stessa non toglie in realtà che il consumatore resti pur sempre onerato di allegare e di dimostrare il difetto dal quale il bene sarebbe affetto. Come è stato osservato, la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. cit. non esonera, cioè, il compratore dall'onere di indicare e di provare quale sarebbe il vizio che ha presentato il bene da lui acquistato e la presunzione suddetta, che fa risalire il vizio alla data della consegna ove lo stesso si sia palesato entro il termine di sei mesi, presuppone comunque l'esistenza stessa del vizio, con la conseguenza che “…L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza …nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)”. In tal senso, affinché la presunzione possa operare, occorre pertanto che il consumatore deduca e dimostri la sussistenza di un determinato difetto della cosa, per quanto il medesimo non sia poi anche tenuto a dimostrarne la causa e l'imputabilità al venditore, e ove tale difetto sia stato allegato e provato dal primo si presume, appunto, che lo stesso fosse già esistente (se non altro in uno stato “embrionale”) all'epoca della consegna, gravando sul venditore l'onere di dimostrare che il difetto è stato invece determinato da una causa successiva (cfr. di recente, Cass. civ. 21084/2022; si v. inoltre, nella giurisprudenza euro- unitaria, la sentenza della Corte di Giustizia UE 04.06.2015, C-497/13, che, nel pronunciarsi sulla portata della Direttiva 1999/44/CE, di cui la disciplina di cui agli artt. 128 e ss. cit. costituisce come noto recepimento e attuazione, ha affermato, tra l'altro, che la norma che prevede che il consumatore non sia onerato di dimostrare che il difetto del bene esistesse alla data della consegna ove lo stesso si è manifestato entro sei mesi introduce un “alleggerimento” del suo onere probatorio, ma resta fermo che, per poter fruire di quest'ultimo, il consumatore “…deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, ancora, è inidoneo all'uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene…”, ovverosia deve dimostrare
“l'esistenza del difetto”, pur non essendo anche tenuto a provare la causa di quest'ultimo e che la sua origine è imputabile al venditore, con la conseguenza che soltanto dopo che è stato allegato e dimostrato il difetto e che è stato provato che lo stesso si è presentato in concreto entro il termine di sei mesi trova applicazione la dispensa del consumatore dall'onere di provarne anche la preesistenza alla consegna e “…Grava allora sul professionista l'obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine o la sua causa in un atto o in un'omissione successiva a tale consegna”).
La presunzione sancita dall'art. 132 cit. vale, dunque, ad esonerare l'acquirente unicamente dall'onere di provare che il difetto di conformità della cosa già esistesse all'epoca dell'acquisto, ove venga data prova che lo stesso è concretamente insorto entro l'arco temporale previsto dalla disposizione, mentre il consumatore non è esonerato anche dall'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza in sé di un determinato difetto della cosa (si v. ancora Cass. 21084/22 cit., secondo cui “…in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante”; cfr. più di recente, Cass. civ. 32514/2023, che ha evidenziato, del pari, che “L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza …nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato…”).
Sotto il profilo in disamina, la garanzia prevista in materia di vendita di beni di consumo non si discosta, inoltre, dalla regola di ripartizione degli oneri di allegazione e di prova che trova applicazione per la generale garanzia dei vizi della cosa compravenduta ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.
Pure in relazione ai vizi della cosa ex artt. 1490 e ss. cit. è stato ormai definitivamente chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi sulla questione a Sezioni unite, che è il compratore ad essere gravato dell'onere di dare prova dell'esistenza dei vizi, dal momento che il vizio rientra tra i fatti costitutivi del suo diritto alla garanzia ex art. 2697 co. 1 c.c. e perché tale garanzia, in considerazione del suo contenuto, esula in realtà dall'area dell'inadempimento in senso tecnico, attenendo piuttosto a
5 un'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso dal venditore. Deve ritenersi superato, così, il contrario indirizzo espresso da una parte della giurisprudenza che, sulla scorta della disciplina relativa al riparto dell'onere della prova dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., ha ritenuto sufficiente l'allegazione da parte del compratore dell'inesatto adempimento, e quindi la denuncia da parte sua della presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore, mentre sarebbe a carico dell'alienante l'onere di dimostrare di avere consegnato un bene conforme alle caratteristiche che ordinariamente hanno i beni dello stesso tipo o la regolarità del suo processo di fabbricazione o realizzazione (cfr. ancora Cass. 21084/22 cit. e Cass. civ. sez. un. 11748/2019, che ha evidenziato pure che “…la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all' analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea”, disciplina che pone anch'essa a carico dell'acquirente “…l'onere di provare la difformità della cosa dalla relativa descrizione contrattuale”; tra le ultime, a proposito dell'onere del compratore di allegare e dimostrare l'esistenza di vizi della cosa, si v. inoltre Cass. civ. 9960/2022, Cass. cvi. 3106/2024).
Come già rilevato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata, occorre rammentare, poi, che è vero che la garanzia di conformità di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05 trova applicazione anche ove si tratti della vendita di beni usati, come chiaramente si desume dalla previsione dell'art. 128 di tale decreto. La disposizione in parola, peraltro, sempre tenendo conto del testo ratione temporis applicabile (anteriore alle modifiche introdotte nel 2021), ha previsto che la disciplina dettata in tema di garanzia per i difetti di conformità si applica alla “vendita di beni di consumo usati” alla condizione che venga “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo” e “limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (si v. art. 128 cit., co. 3, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 170/21, queste ultime, peraltro, sostanzialmente non innovative in relazione al profilo di cui qui si discorre).
Non si è pertanto in presenza di un difetto di conformità ove venga sostanzialmente lamentata un'usura della cosa, compravenduta come usata, coerente con l'utilizzo che altri ne abbiano già effettuato in precedenza in conformità con la destinazione alla quale beni dello stesso tipo sono normalmente adibiti e, di conseguenza, deve ritenersi che sia onere dell'acquirente (quale soggetto tenuto, come visto, ad allegare e provare l'esistenza del difetto) dedurre e dimostrare che il bene presenti un difetto che non è appunto riconducibile al suo normale stato d'uso (arg. anche Cass. civ. 5925/2018).
Anche su tale piano, poi, non si ravvisano sostanziali differenze con quanto è previsto in materia di garanzia per vizi della cosa compravenduta ex artt. 1490 e ss. c.c., e ciò in quanto è stato affermato dal giudice di legittimità che “…in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura…” (cfr. già Cass. civ. 5251/2004, nonché Cass. civ. 23346/2009, Cass. civ. 8285/2017).
Preme al contempo precisare, però, alla luce delle deduzioni svolte dall'odierna appellata, che la circostanza che la vendita abbia avuto ad oggetto un bene usato non implica, evidentemente, che la garanzia per i vizi o i difetti dello stesso sia senz'altro esclusa tout court, conclusione quest'ultima che nemmeno può postularsi inoltre (a dispetto di quanto pretenderebbe la CA) sul rilievo che CP_1 la vendita sia stata conclusa con clausola “vista e piaciuta” (o altre similari), clausola che non solo non risulta, in verità, che sia stata inserita nel contratto stipulato tra le contendenti (nulla rinvenendosi al riguardo né nella proposta d'acquisto prodotta dalla avanti al giudice di prime cure, né nella Pt_1 corrispondente proposta depositata dalla Società: si v. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo primo grado, nonché doc. 4 fasc. convenuta primo grado), ma che, comunque, ha solo “…lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta”, tale che l'alienante è esonerato dalla garanzia “…per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 9588/2022).
6 Piuttosto, il riferimento al normale uso del bene venduto come non nuovo sta ad indicare che, ferma l'operatività della garanzia, tuttavia, deve essere tenuto distinto il logorio che è dovuto all'ordinario utilizzo della cosa, inidoneo come tale ad integrare un vizio della stessa. Nel caso in cui il bene sia stato alienato come usato deve infatti ritenersi, se non altro in assenza di allegazioni e di prove fornite in diverso senso dall'acquirente, che quest'ultimo abbia accettato il rischio di carenze del bene stesso derivanti dal normale deperimento al quale è stato esposto, e ciò, vi è da aggiungere, rileva anche in relazione alla garanzia di conformità prevista per la vendita dei beni di consumo dagli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, dovendosi misurare, come si è visto, il difetto di conformità sull'assenza di caratteristiche e qualità che l'acquirente può ragionevolmente attendersi in ragione della natura della cosa e della descrizione operatane dal venditore (si v. ancora artt. 128, 129 cit.).
Poste tali coordinate normative e giurisprudenziali, si è già detto che nel presente caso la ha Pt_1 lamentato, dinanzi al giudice di prime cure, che il camper che le è stato venduto dalla e CA CP_1 sarebbe risultato viziato o difforme per essersi “guastato” nel luglio 2017 per la “rottura della cinghia di distribuzione”. Al di là del riferimento, di per sé del tutto generico, effettuato dall'attrice a un “guasto” del veicolo (non ulteriormente specificato, in realtà, dalla medesima dinanzi al primo giudice, a dispetto di quanto poi sostenuto nel suo atto d'appello), la rottura della suddetta componente è stata, infatti, il solo vizio o difetto allegato dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (tal quale richiamato Pt_1 anche in sede di precisazione delle sue domande ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 29.07.2019), mentre, come si dirà anche nel prosieguo, non risulta che siano stati lamentati dalla medesima altri malfunzionamenti o rotture, quali quelli indicati nell'atto d'impugnazione.
Ebbene, ciò stante, va evidenziato che il teste escusso innanzi al Giudice di Pace Testimone_1 proprio su richiesta della , dopo avere genericamente confermato che nel luglio 2017, allorquando Pt_1 lui e l'attrice si sono recati in Trentino per trascorrere lì le loro vacanze estive, il mezzo si è “guastato” ovvero si è “rotto” (cfr. verbale ud. 18.11.2019, dich. teste “E' vero che trascorsi appena due mesi Tes_1 dalla data di acquisto, il camper si guastava. Preciso che si ruppe mentre stavamo raggiungendo il Passo Sella”), ha raccontato, nondimeno, a proposito delle problematiche occorse al veicolo, che “Non è vero che il meccanico riscontrava la rottura della cinghia di distribuzione…” e rappresentato, piuttosto, che “…la cinghia di distribuzione fu sostituita perché era vecchia e non era stata cambiata” (v. ancora verbale ud. 18.11.19).
Da tali dichiarazioni testimoniali, richiamate anche dall'odierna appellante a preteso supporto delle sue doglianze, emerge dunque che la cinghia del motore del camper è stata sostituita, in effetti, a distanza di circa due mesi dall'acquisto, ma che ciò è avvenuto perché tale componente è risultata vetusta (“…la cinghia di distribuzione fu sostituita perché era vecchia…”), il che vale, in verità, a far escludere che si versi nella specie in presenza di un vizio o difetto di conformità del bene idoneo a giustificare l'operatività della garanzia invocata dalla , così come ha correttamente ritenuto, in definitiva, il Giudice di Pace. Pt_1
Infatti, risulta assolutamente pacifico che il veicolo è stato compravenduto tra le parti non come un mezzo nuovo, bensì come un veicolo usato, ed è stato allegato dalla Società sin dal primo grado del giudizio e mai contestato in alcun modo dalla che lo stesso fosse stato immatricolato, in particolare, Pt_1 ben oltre vent'anni prima di tale vendita, risalendo la sua prima immatricolazione addirittura al 1993, come ha anche ricordato il teste (cfr. doc. 3 fasc. convenuta primo grado, nonché verbale ud. Tes_1
18.11.19, dich. “Il camper è del 1993”). Tes_1
Considerata la particolare anzianità del mezzo, deve dunque ritenersi (come ha sostanzialmente ritenuto anche il primo giudice) che un malfunzionamento come quello lamentato dall'attrice, relativo alla cinghia di distribuzione del veicolo, la quale è stata sostituita, come detto, soltanto perché risultata vetusta, non si atteggi affatto come un difetto o un vizio del bene promesso e consegnato alla , essendo tale Pt_1 componente soggetta, per sua natura, a una normale usura con l'utilizzo del mezzo, mezzo che, nel caso in esame, aveva appunto ben oltre vent'anni di vita al momento del suo acquisto, recando dunque, ragionevolmente, i segni del tempo e dell'uso fattone dai precedenti proprietari, così come fondatamente sostenuto dalla in tutti i suoi scritti difensivi. CP_1 CP_1
Non è stato allegato, d'altro canto, e tantomeno è stato provato o richiesto di provare dalla che Pt_1 il camper presentasse, all'epoca della vendita, una ridotta entità di chilometri percorsi, tale da farne 7 escludere un logorio naturalmente insito nella sua vetustà (come ha correttamente rilevato, anche qui, il Giudice di Pace), e deve escludersi, in aggiunta, che possano assumere rilevanza, a favore della tesi dell'appellante, la circostanza che il teste abbia dichiarato che la Società, al momento della Tes_1 vendita, “…garantì che il camper era a posto gommatissimo e poteva arrivare anche a Capo Nord” (si v. ancora verbale ud. 18.11.19), ovvero che nel contratto sia stato previsto il compimento sul mezzo da parte della venditrice di “controlli generali” (si v. doc. 1 cit. fasc. attoreo).
Relativamente al primo di tali elementi, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado si sono limitate a riferire, al più, di un regolare funzionamento del camper rappresentato alla dalla e CA all'epoca della compravendita, mentre a nulla rileva che la Società Pt_1 CP_1 abbia poi assicurato all'acquirente che i pneumatici del mezzo si presentassero in perfetto stato (“gommatissimo”) e tali da poter coprire anche lunghe percorrenze, atteso che è incontroverso che il
“guasto” occorso al veicolo non abbia riguardato tali elementi.
Non è dato inferire, in altri termini, dalle suddette dichiarazioni testimoniali che l'appellata abbia assicurato alla che le componenti dell'impianto motore del veicolo non si presentassero comunque Pt_1 datate, in coerenza con la pacifica vetustà dello stesso, e per la verità nemmeno risulta, ancor prima, che l'attrice abbia mai allegato, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure o in sede di precisazione delle sue domande all'udienza del 29.07.19, che la venditrice le abbia garantito in qualche modo di avere provveduto (o che si sia impegnata a provvedere) a una sostituzione di tali componenti con pezzi nuovi, quale quella da lei poi effettuata, a ben vedere, una volta giunta in Trentino Alto Adige, alla luce di quanto dichiarato dal teste a proposito della sostituzione della cinghia di distribuzione.
Analoghe considerazioni valgono, poi, con riferimento alla previsione del contratto concluso tra le parti del compimento da parte della Società di “controlli generali” sul mezzo, atteso che tale previsione non toglie che si trattasse pur sempre di un veicolo usato risalente al lontano 1993 e che, pertanto, quest'ultimo, per quanto controllato nel suo regolare funzionamento dalla venditrice, presentasse comunque una normale condizione d'usura coerente con la sua anzianità.
Come è stato evidenziato dall'appellata sia dinanzi al primo giudice, sia in questa sede, è del resto incontroverso che il veicolo, acquistato e ritirato già da due mesi dalla , sia stato da questa utilizzato Pt_1 anche per percorrere un tratto di strada considerevole, giungendo sino in Trentino Alto Adige prima che lo stesso si “guastasse” (si v. al riguardo, anche dich. teste verbale 18.11.19: “…si ruppe mentre Tes_1 stavamo raggiungendo il Passo Sella”), sicché neppure potrebbe sostenersi che la venditrice non abbia provveduto, effettivamente, al controllo generale del funzionamento del mezzo, come pattuito.
Sotto distinto profilo, non valgono inoltre a far concludere per la fondatezza delle pretese della Pt_1
i riferimenti operati nel suo atto d'appello alla circostanza che il teste abbia dichiarato (stando Tes_1
a quanto sostenuto dall'appellante) che si sarebbe verificata la “rottura della cinghia dell'alternatore” (si v. pag.
2-3 atto d'appello) e/o che sarebbe occorso un “blocco” della pompa dell'acqua.
In primo luogo, va evidenziato che si tratta di vizi o difetti del veicolo che non sono stati allegati, in realtà, da parte attrice nel rispetto delle preclusioni assertive, considerato che il solo vizio o difetto del camper che è stato indicato dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (richiamato tal Pt_1 quale all'udienza del 29.07.19, avanti al Giudice di Pace) è stato, come detto, la “rottura della cinghia di distribuzione”, a questa soltanto essendo stato ricondotto il “guasto” (non meglio specificato) lamentato dalla stessa in quella sede a fondamento delle sue domande.
Già in virtù di tanto, deve quindi escludersi, in via assorbente, che possa avere seguito la pretesa dell'appellante di vedere accolte tali domande sulla base di vizi o difetti nuovi, non dedotti tempestivamente dinanzi al primo giudice, e in questo senso correttamente la sentenza impugnata non risulta avere operato riferimenti a tali ulteriori vizi o difetti, in tesi desumibili dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, tenuto conto che a nulla rileva che un certo fatto possa risultare eventualmente dimostrato ove lo stesso non sia stato, innanzi tutto, allegato dalla parte onerata, non potendo tale fatto, in difetto di una corrispondente tempestiva allegazione, considerarsi parte del thema decidendum (arg. Cass. civ. 24607/2017, che, sia pure pronunciandosi specificamente in merito all'onere dell'attore danneggiato di allegare i pregiudizi patiti, ha evidenziato, con statuizioni di principio che appaiono di portata generale, 8 giacché riconducibili evidentemente al generale principio dispositivo, che “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa …richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c. …va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti …sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”).
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dal si presentano, sul punto, obiettivamente incerte Tes_1
e inidonee, in ogni caso, ad avvalorare quanto sostenuto dalla nell'atto d'appello, se si considera Pt_1 che il teste non ha riferito di una “rottura della cinghia dell'alternatore perché si era bloccata la pompa dell'acqua” (come sostenuto dall'appellante nell'atto introduttivo del presente grado), ma ha raccontato, semmai, che tale cinghia sarebbe stata assente (“…non c'era la cinghia dell'alternatore…”; si v. ancora verbale 18.11.19).
Considerata la contraddittorietà di tali dichiarazioni rispetto a quanto sostenuto dalla stessa appellante in questa sede e tenuto conto, altresì, che quel che è stato rappresentato al riguardo dal testimone si pone, per la verità, anche in contrasto con l'elevata distanza regolarmente percorsa dal camper per raggiungere il Trentino Alto Adige prima che lo stesso si “guastasse”, non può comunque ritenersi, quindi, che sia stata fornita dalla sufficiente dimostrazione di un vizio o difetto del bene quantomeno sotto tale diverso Pt_1 profilo.
In terzo luogo, se è vero che il IN ha dichiarato che “…si è fermata la pompa dell'acqua che fu cambiata dal meccanico in Trentino” (quale circostanza che è stata fatta valere, anch'essa, dall'appellante soltanto in questa sede ed alla quale quest'ultima ha preteso di ricondurre, come detto, anche l'asserita
“rottura della cinghia dell'alternatore” con il suo atto d'impugnazione), tuttavia, va rilevato anche qui che una simile evenienza non può ritenersi estranea, di per sé stessa, all'incontroversa vetustà del veicolo, trattandosi anche in questo caso di una componente che è normalmente esposta ad usura con l'impiego del mezzo, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'attrice allegare in maniera chiara, e poi anche dimostrare, che si sia trattato non di un logorio ragionevolmente riconducibile al normale stato d'usura del camper, ma di un vizio o difetto dello stesso, in quanto tale incompatibile con il grado di deperimento comunque presentato dal veicolo compravenduto alla luce della sua anzianità.
Infine, non rileva in diverso senso il riferimento effettuato dall'appellante nei suoi scritti conclusivi alla documentazione relativa ai costi di riparazione del camper, dal momento che tale documentazione non consente comunque, in ragione del suo contenuto, di far ritenere dimostrato che il bene abbia presentato un guasto incompatibile con il suo normale stato d'usura.
In virtù dei superiori rilievi, l'impugnazione proposta dalla deve essere, dunque, disattesa, Pt_1 essendo da escludere, in considerazione della natura del vizio addotto dalla medesima a fondamento delle sue pretese, emerso pur sempre dopo due mesi di regolare impiego del mezzo, che sia stato evaso l'onere, gravante sull'attrice, di fornire sufficiente allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un difetto di conformità del bene, ovvero di un vizio dello stesso, tale da giustificare l'operatività della garanzia di cui agli artt. 128 e ss. d.lgs. 206/05, ovvero della garanzia generale di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.
Resta assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, inclusa quella relativa all'esistenza di danni non patrimoniali, oltre che di danni patrimoniali, asseritamente patiti dalla , mentre rimane da Pt_1 esaminare la richiesta dell'appellata di condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
A tale ultimo proposito, osserva il Tribunale che la richiesta della Società, volta evidentemente a conseguire una riforma della sentenza del Giudice di Pace nel capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, deve ritenersi inammissibile, non avendo l'appellata proposto appello incidentale avverso la sentenza nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato più volte il principio “…secondo cui "il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5906/2022).
9 Inoltre, “….il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo …in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (si v. ancora Cass. 5906/22 cit.).
Stante l'esito dell'appello proposto dalla e considerato che la non ha Pt_1 Controparte_1 proposto, a sua volta, un'impugnazione incidentale avverso il capo relativo alla compensazione delle spese processuali, essendosi costituita soltanto il 14.01.2023 a fronte dalla data della prima udienza fissata al 17.01.2023, ne consegue che la sua richiesta di porre a carico dell'appellante anche le spese del primo grado si presenta senz'altro immeritevole di seguito.
Relativamente alle spese del presente grado, la va invece condannata al relativo rimborso in Pt_1 favore della Società, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Tali spese vanno liquidate, inoltre, con l'applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto), tenendo conto del valore della lite in base al criterio del disputatum (scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00), ma con la riduzione ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per tutte le fasi, giustificata nella specie dall'esiguità delle questioni trattate, dalla natura dell'istruttoria espletata (documentale) e dalla modesta entità dell'attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. Si perviene quindi a un importo per compensi di
€ 1.278,00, dovuto in rimborso dalla all'appellata, al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario Pt_1 per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002, va infine dato atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, trattandosi di rilievo dovuto a fronte dell'integrale rigetto dell'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore della Parte_1 [...]
che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese Controparte_1
generali e a iva e cpa come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 e s.m.i., dà atto dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Velletri in data 10.11.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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