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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 984/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 984/2024 promosso con ricorso depositato in data 17/05/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FONTANA LAURA
elettivamente domiciliati in Via Cavour n. 65 32100 Belluno ITALIA
presso il difensore avv. FONTANA LAURA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
[...]
, nata a [...], il giorno 13.02.2002 (C.F. Per_1
, maggiorenne, autosufficiente e non più C.F._3
convivente con i genitori, e , nato a [...] Persona_2
Cadore (BL), il giorno 11.04.2007 (C.F. ), CodiceFiscale_4
studente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19
ottobre 1996, nel Comune di Belluno da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 118, parte II, serie A, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Pieve
di Cadore al sig. . Parte_1
2. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
I) Il figlio (diciasettenne) sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la potestà, ciascuno nel periodo in cui avrà con sé
il ragazzo;
II) manterrà la residenza presso la casa di Pieve di Cadore Per_2
e domicilio presso la dimora materna, dove vive prevalentemente;
III) in considerazione del reciproco riconoscimento del rispettivo ruolo genitoriale, delle esigenze lavorative dei coniugi e dell'età
del figlio minore (17 anni), i genitori stabiliscono, sentito il Per_2
3 figlio, che questo potrà stare con l'uno o l'altro genitore quando vorrà, nel rispetto dei propri desideri e delle proprie esigenze di studio, di salute e di vita, comprese le vacanze scolastiche estive,
natalizie e pasquali che saranno concordate di volta in volta;
IV) per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio e Per_2
fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente,
i coniugi verseranno ciascuno - entro il giorno 15 di ogni mese -
l'importo di € 300,00 sul c/c n. 24333, acceso presso la
CORTINABANCA, agli stessi cointestato e del quale entrambi posseggono una carta di credito;
da questo conto verranno di volta in volta prelevate le somme relative alle spese in favore di
; l'importo di € 300,00 andrà rivalutato di anno in anno in Per_2
base agli indici ISTAT e sarà concordemente aumentato qualora risultasse non sufficiente a coprire le spese ordinarie o quelle straordinarie che in ogni caso saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e per l'individuazione delle quali si farà
riferimento al Protocollo di codesto Tribunale datato 21.10.2021;
V) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra ma accreditato sul c/c n. 24333 di cui al precedente Pt_2
punto IV), mentre le spese straordinarie effettivamente sostenute per il figlio verranno detratte da ciascun genitore nella misura del
50%;
VI) entrambi i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto, o di altro documento equipollente idoneo all'espatrio, e alla sottoscrizione dei moduli necessari per
4 l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestato al figlio . Per_2
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 984/2024 promosso con ricorso depositato in data 17/05/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FONTANA LAURA
elettivamente domiciliati in Via Cavour n. 65 32100 Belluno ITALIA
presso il difensore avv. FONTANA LAURA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
[...]
, nata a [...], il giorno 13.02.2002 (C.F. Per_1
, maggiorenne, autosufficiente e non più C.F._3
convivente con i genitori, e , nato a [...] Persona_2
Cadore (BL), il giorno 11.04.2007 (C.F. ), CodiceFiscale_4
studente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19
ottobre 1996, nel Comune di Belluno da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 118, parte II, serie A, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Pieve
di Cadore al sig. . Parte_1
2. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
I) Il figlio (diciasettenne) sarà affidato ad entrambi i genitori, Per_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la potestà, ciascuno nel periodo in cui avrà con sé
il ragazzo;
II) manterrà la residenza presso la casa di Pieve di Cadore Per_2
e domicilio presso la dimora materna, dove vive prevalentemente;
III) in considerazione del reciproco riconoscimento del rispettivo ruolo genitoriale, delle esigenze lavorative dei coniugi e dell'età
del figlio minore (17 anni), i genitori stabiliscono, sentito il Per_2
3 figlio, che questo potrà stare con l'uno o l'altro genitore quando vorrà, nel rispetto dei propri desideri e delle proprie esigenze di studio, di salute e di vita, comprese le vacanze scolastiche estive,
natalizie e pasquali che saranno concordate di volta in volta;
IV) per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio e Per_2
fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente,
i coniugi verseranno ciascuno - entro il giorno 15 di ogni mese -
l'importo di € 300,00 sul c/c n. 24333, acceso presso la
CORTINABANCA, agli stessi cointestato e del quale entrambi posseggono una carta di credito;
da questo conto verranno di volta in volta prelevate le somme relative alle spese in favore di
; l'importo di € 300,00 andrà rivalutato di anno in anno in Per_2
base agli indici ISTAT e sarà concordemente aumentato qualora risultasse non sufficiente a coprire le spese ordinarie o quelle straordinarie che in ogni caso saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e per l'individuazione delle quali si farà
riferimento al Protocollo di codesto Tribunale datato 21.10.2021;
V) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra ma accreditato sul c/c n. 24333 di cui al precedente Pt_2
punto IV), mentre le spese straordinarie effettivamente sostenute per il figlio verranno detratte da ciascun genitore nella misura del
50%;
VI) entrambi i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto, o di altro documento equipollente idoneo all'espatrio, e alla sottoscrizione dei moduli necessari per
4 l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestato al figlio . Per_2
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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