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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2433/2022 R.G.,
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Milioto Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.06.2025.
Con ricorso depositato il 22.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di prestare servizio, in qualità di dirigente, presso l'U.O. Servizi Sociali dell'ASP di;
di ricoprire CP_1 sin dal 13.04.2005, la carica di vice-responsabile dell'U.O. Servizi Sociali del Distretto sanitario di Soverato;
che nonostante la presenza (almeno sino all'11.2.2021, data di presa d'atto del collocamento a riposo) del Direttore sig. , svolgeva le Parte_2 mansioni di facente funzione e continuava ad esprimere le peculiarità proprie del dirigente;
che, nello specifico, dal 13.04.2005 esercitava le funzioni di Dirigente (rectius: Responsabile del servizio) in tutti gli ambiti cui tale ruolo era rivolto alla gestione del personale, ai pagamenti ai fornitori, alla gestione delle ferie e dei permessi, alla valutazione del personale, etc.; che la propria figura risultava unanimemente riconosciuta con le caratteristiche e le funzioni di cui sopra, oltre ad essere formalizzata con nota prot. 21135 dell'11.02.2021 e con nota prot. 114799 del 27.09.2021; che le attività esercitate erano proprie, come da C.C.N.L. applicabile, della figura di responsabile di Struttura;
1 che nonostante lo svolgimento continuativo di tali mansioni determinava il conseguente riconoscimento delle indennità come da disposizioni di cui all'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza
Sanità 1998/2001, nulla gli venivano corrisposto;
che la diffida del 16.12.2022 rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell' resistente al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 107.895,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 del CCNL 1998/2001 e successive modifiche.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
(di seguito, ), eccependo preliminarmente l'estinzione del credito
[...] Controparte_2 per intervenuta prescrizione quinquennale;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
L'art. 18 del CCNL 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda, stabilisce che: “
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse.”
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che –a tal fine- si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum degli interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e
2 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tale caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche
o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.”
“8. Le aziende, ove non possono far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.”
Dalla lettura della norma si evince che, nei casi di temporanea assenza (ferie, malattia o altro impedimento) o di cessazione dal servizio del direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, del direttore di altre articolazioni aziendali che ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse, o del dirigente di struttura semplice che non sia articolazione di struttura complessa e il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, l'azienda effettua la sostituzione con altro dirigente di pari struttura o di struttura semplice.
3 Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al periodo dal 13.4.2005 e sino al 11.2.2021, la domanda non trova accoglimento atteso che parte ricorrente non ha dedotto né provato l'assenza del titolare dell'U.O. Servizi Sociali del Distretto Sanitario di Soverato.
Al contrario, è lo stesso ricorrente che, nel rivendicare l'indennità per cui è causa, deduce di aver svolto le mansioni di Direttore facente funzioni della predetta struttura “nonostante la presenza del Direttore nominato Dr. ”, sicché non può dirsi che l'asserito Parte_2 svolgimento delle attività di carattere amministrativo, analiticamente descritte in ricorso (
1. dalla valutazione del personale;
2. alla concessione dei permessi e delle ferie;
3. al pagamento dei fornitori ed alla redazione e rilascio delle relative fatture commerciali;
4. dalla creazione delle turnazioni dei dipendenti;
5. all'emanazione degli ordini di servizio ed alla collocazione degli stessi nei diversi ambiti ed uffici competenti la struttura diretta;
6. alle relazioni con l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni ed anche Giudice tutelare, pag. 3), sia stato effettuato “in sostituzione” delle figure di cui al citato art. 18.
Quanto al periodo successivo, dalla documentazione in atti emerge che con disposizioni di servizio prot. n. 0021135 dell'11.02.2021 e prot. n. 0114799 del 27.09.2021, il ricorrente è stato formalmente incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile f.f. in sostituzione del
“Direttore dell' Soverato” dott. , collocato a riposo. Parte_3 Parte_2
Ciò posto, osta all'accoglimento della domanda la mancata deduzione e prova, da parte del ricorrente, che l'U.O.S. (Unità Operativa Semplice) Servizi Sociali di Soverato costituisca una struttura semplice che non sia articolazione di struttura complessa e il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, così come previsto dall'art. 18, comma 3, CCNL cit.
E non vi è dubbio che, da un punto di vista processuale, gravava sul ricorrente, che ha agito rivendicando l'indennità sostitutive per cui è causa, l'onere di allegare e provare la classificazione dell'unità operativa come valenza dipartimentale, ciò che nel caso di Pt_3 specie non è avvenuto.
Invero, il dott. non ha depositato in atti documentazione utile in tal senso Parte_1 né, tanto meno, ha contestato le deduzioni dell'ASP che, nel richiamare espressamente la nota prot. n°0001779 del 05.01.2023 (cfr. all. 3 della memoria di costituzione), indirizzata al legale del ricorrente, ha specificato che l'U.O. Servizi Sociali, nel vigente Atto Aziendale, è una Struttura Semplice sub articolazione di struttura complessa.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
4
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , liquidate in € 4.300,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.06.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2433/2022 R.G.,
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Milioto Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.06.2025.
Con ricorso depositato il 22.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di prestare servizio, in qualità di dirigente, presso l'U.O. Servizi Sociali dell'ASP di;
di ricoprire CP_1 sin dal 13.04.2005, la carica di vice-responsabile dell'U.O. Servizi Sociali del Distretto sanitario di Soverato;
che nonostante la presenza (almeno sino all'11.2.2021, data di presa d'atto del collocamento a riposo) del Direttore sig. , svolgeva le Parte_2 mansioni di facente funzione e continuava ad esprimere le peculiarità proprie del dirigente;
che, nello specifico, dal 13.04.2005 esercitava le funzioni di Dirigente (rectius: Responsabile del servizio) in tutti gli ambiti cui tale ruolo era rivolto alla gestione del personale, ai pagamenti ai fornitori, alla gestione delle ferie e dei permessi, alla valutazione del personale, etc.; che la propria figura risultava unanimemente riconosciuta con le caratteristiche e le funzioni di cui sopra, oltre ad essere formalizzata con nota prot. 21135 dell'11.02.2021 e con nota prot. 114799 del 27.09.2021; che le attività esercitate erano proprie, come da C.C.N.L. applicabile, della figura di responsabile di Struttura;
1 che nonostante lo svolgimento continuativo di tali mansioni determinava il conseguente riconoscimento delle indennità come da disposizioni di cui all'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza
Sanità 1998/2001, nulla gli venivano corrisposto;
che la diffida del 16.12.2022 rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell' resistente al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 107.895,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 del CCNL 1998/2001 e successive modifiche.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
(di seguito, ), eccependo preliminarmente l'estinzione del credito
[...] Controparte_2 per intervenuta prescrizione quinquennale;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è infondato.
L'art. 18 del CCNL 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda, stabilisce che: “
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse.”
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che –a tal fine- si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum degli interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e
2 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tale caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche
o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.”
“8. Le aziende, ove non possono far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.”
Dalla lettura della norma si evince che, nei casi di temporanea assenza (ferie, malattia o altro impedimento) o di cessazione dal servizio del direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, del direttore di altre articolazioni aziendali che ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse, o del dirigente di struttura semplice che non sia articolazione di struttura complessa e il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, l'azienda effettua la sostituzione con altro dirigente di pari struttura o di struttura semplice.
3 Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al periodo dal 13.4.2005 e sino al 11.2.2021, la domanda non trova accoglimento atteso che parte ricorrente non ha dedotto né provato l'assenza del titolare dell'U.O. Servizi Sociali del Distretto Sanitario di Soverato.
Al contrario, è lo stesso ricorrente che, nel rivendicare l'indennità per cui è causa, deduce di aver svolto le mansioni di Direttore facente funzioni della predetta struttura “nonostante la presenza del Direttore nominato Dr. ”, sicché non può dirsi che l'asserito Parte_2 svolgimento delle attività di carattere amministrativo, analiticamente descritte in ricorso (
1. dalla valutazione del personale;
2. alla concessione dei permessi e delle ferie;
3. al pagamento dei fornitori ed alla redazione e rilascio delle relative fatture commerciali;
4. dalla creazione delle turnazioni dei dipendenti;
5. all'emanazione degli ordini di servizio ed alla collocazione degli stessi nei diversi ambiti ed uffici competenti la struttura diretta;
6. alle relazioni con l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni ed anche Giudice tutelare, pag. 3), sia stato effettuato “in sostituzione” delle figure di cui al citato art. 18.
Quanto al periodo successivo, dalla documentazione in atti emerge che con disposizioni di servizio prot. n. 0021135 dell'11.02.2021 e prot. n. 0114799 del 27.09.2021, il ricorrente è stato formalmente incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile f.f. in sostituzione del
“Direttore dell' Soverato” dott. , collocato a riposo. Parte_3 Parte_2
Ciò posto, osta all'accoglimento della domanda la mancata deduzione e prova, da parte del ricorrente, che l'U.O.S. (Unità Operativa Semplice) Servizi Sociali di Soverato costituisca una struttura semplice che non sia articolazione di struttura complessa e il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, così come previsto dall'art. 18, comma 3, CCNL cit.
E non vi è dubbio che, da un punto di vista processuale, gravava sul ricorrente, che ha agito rivendicando l'indennità sostitutive per cui è causa, l'onere di allegare e provare la classificazione dell'unità operativa come valenza dipartimentale, ciò che nel caso di Pt_3 specie non è avvenuto.
Invero, il dott. non ha depositato in atti documentazione utile in tal senso Parte_1 né, tanto meno, ha contestato le deduzioni dell'ASP che, nel richiamare espressamente la nota prot. n°0001779 del 05.01.2023 (cfr. all. 3 della memoria di costituzione), indirizzata al legale del ricorrente, ha specificato che l'U.O. Servizi Sociali, nel vigente Atto Aziendale, è una Struttura Semplice sub articolazione di struttura complessa.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
4
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , liquidate in € 4.300,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.06.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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